A  tutte  le  amministrazioni  versanti
                              all'INPDAP
Premessa.
  Con  decreto ministeriale del 18 aprile 2003, emanato in attuazione
dell'art.  15  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha autorizzato
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti derivanti dai prestiti
personali  concessi  agli  iscritti  alla  gestione unitaria autonoma
delle  prestazioni creditizie e sociali dell'I.N.P.D.A.P. Per effetto
di  detto provvedimento e' in fase di stipulazione tra l'I.N.P.D.A.P.
e  la  societa'  di  cartolarizzazione italiana crediti a r.l. (SCIC)
apposito contratto per la cessione in blocco e pro soluto di crediti,
per  capitale,  interessi  e accessori, inerenti ad un portafoglio di
prestiti  personali  (piccoli  prestiti  e  cessioni del quinto dello
stipendio),  erogati  ovvero  da  erogarsi  alla data del 31 dicembre
2003.
  Con  il  medesimo  contratto  e'  stato conferito a questo Istituto
cedente  l'incarico di svolgere, in nome e per conto, ovvero soltanto
per conto della societa' cessionaria, l'attivita' di amministrazione,
incasso  e  riconciliazione  dei  crediti ceduti, nonche' di gestione
delle eventuali procedure di recupero degli stessi in sede giudiziale
o stragiudiziale.
  Ai  sensi  del  citato  art.  15  saranno,  inoltre, con uno o piu'
decreti ministeriali, individuate le caratteristiche delle operazioni
di cartolarizzazione.
  Per  quanto  sopra,  si  rende  necessario  modificare  le  vigenti
procedure di versamento delle quote di ammortamento delle prestazioni
creditizie  trattenute  sulle posizioni stipendiali dei dipendenti da
parte   degli  enti  e  delle  amministrazioni,  terzi  debitori  nei
confronti di questa gestione previdenziale.
  Con la presente circolare questo Istituto definisce le modalita' di
comunicazione,  da parte di codeste amministrazioni ed enti, dei dati
necessari  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  amministrazione,
incasso  e  riconciliazione  dei  crediti  ceduti,  finalizzata  alla
puntuale  gestione  dei  rientri  delle  singole rate di ammortamento
trattenute agli iscritti.
Soggetti destinatari.
  Destinatari  della presente circolare sono le Amministrazioni dello
Stato  e gli Enti, terzi debitori ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  180/1950  versanti  per trattenuta credito che
provvedono,  quindi,  direttamente  ad  effettuare,  sulle  posizioni
stipendiali   dei   beneficiari   delle  prestazioni  creditizie,  le
trattenute delle rate previste dai relativi piani di ammortamento.
Disposizioni  per  le  amministrazioni  gestite dal Service personale
Tesoro.
  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  i  cui
dipendenti  sono  gestiti  dal  Service personale Tesoro sono escluse
dalle  istruzioni  impartite  con  la  presente  circolare.  Per tali
amministrazioni  saranno  diramate apposite istruzioni concordate con
il  competente Dipartimento del Ministero dell'economia e finanze sia
per  gli  uffici  per i quali il pagamento e' effettuato direttamente
dal  Centro  di elaborazione di Latina (pagamenti telematici previsto
dal  decreto  ministeriale  del  31 ottobre 2002), sia per quelli che
liquidano le retribuzioni con mandato informatico.
Adempimenti delle amministrazioni versanti.
1) Dichiarazione.
  A  far  data dall'elaborazione degli stipendi del proprio personale
dipendente  di febbraio  2004, con cadenza mensile le Amministrazioni
versanti  sono  obbligate  a  comunicare,  tramite formati telematici
standardizzati  ovvero  tramite  un  servizio  disponibile su web, le
informazioni relative:
    ai dati anagrafici, utili per la identificazione dei beneficiari;
    ai  dati  contabili, necessari alle operazioni di imputazione dei
versamenti;
    alle  eventuali  variazioni  rispetto a quanto comunicato il mese
precedente.
  Nel caso di riduzione della retribuzione superiore ad 1/3 si dovra'
indicare  negli  appositi campi previsti nei file e nell'applicazione
su  internet,  la composizione della nuova retribuzione decurtata, al
fine  di  permettere  all'I.N.P.D.A.P.  il  ricalcolo  del  piano  di
ammortamento,  con  relativo  prolungamento  e  quantificazione della
nuova rata.
  Le  dichiarazioni  dovranno  essere  effettuate anche in assenza di
variazioni rispetto alla denuncia del mese precedente.
  Tali  modalita'  di  comunicazione  sono  coerenti con le procedure
previste  dalla  circolare  I.N.P.D.A.P.  n.  1  del 10 gennaio 2002,
riguardanti l'aggiornamento costante degli elementi costitutivi della
posizione  assicurativa  da  parte degli Enti datori di lavoro. Dette
modalita',  utili  alla  gestione  del  processo di cartolarizzazione
rappresentano  da  un  lato  un  ampliamento  degli  adempimenti gia'
richiesti per la trasmissione dei dati di cui alla citata circolare e
dall'altro  consentiranno  di  attuare  quanto previsto dall'art. 44,
comma  9,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269. Infatti, a
decorrere  dal  1° gennaio  2005  i  sostituti  d'imposta,  tenuti al
rilascio  della  certificazione  unica  dei redditi ai fini fiscali e
contributivi,  sono  obbligati  a  trasmettere  mensilmente ed in via
telematica  i flussi afferenti tutte le informazioni di pertinenza di
questo   Istituto,   comprese   quelle   relative   alle  prestazioni
creditizie, oggetto della presente circolare.
  I  soggetti destinatari potranno quindi effettuare la dichiarazione
secondo la seguente duplice modalita':
    1.a) via file:
      le  informazioni  potranno  essere  inviate  con  due tracciati
alternativi:
        1.a.a.)  il  primo corrisponde al file attualmente utilizzato
per   l'aggiornamento   delle  posizioni  assicurative  (770  mensile
richiesto   dalla  predetta  circolare  1/2002),  con  le  specifiche
informazioni relative alle prestazioni creditizie;
        1.a.b.)   il   secondo   e'  un  tracciato  che  contiene  un
sottoinsieme  del  precedente,  e permette la trasmissione delle sole
informazioni  necessarie  all'operazione  di  riconciliazione tra gli
incassi attesi ed i versamenti effettuati dai debitori terzi;
    1.b) via internet:
      le Amministrazioni, che non sono in grado di fornire su file le
informazioni previste, o che provvedono all'invio del file, di cui al
punto  1.a.a.)  precedente,  in tempi non utili alla elaborazione dei
dati  da  parte  di  questo  I.N.P.D.A.P.,  potranno  avvalersi di un
apposito servizio disponibile via internet. Questa modalita' consente
di  controllare  le informazioni trasmesse sulla scorta di precedenti
forniture elaborate e di variarle puntualmente, ove necessario.
2) Atto di conferma.
  Le  informazioni,  siano  esse  state trasmesse via file o digitate
tramite servizio web, dovranno comunque essere convalidate attraverso
un apposito atto di conferma, entro il 6 del mese successivo a quello
di competenza delle trattenute.
  Tale  atto di conferma, che viene effettuato tramite l'applicazione
disponibile  su  Internet,  consentira'  di acquisire, da parte delle
Amministrazioni versanti, le informazioni necessarie per procedere al
pagamento (codici identificativi ed importi dei pagamenti).
  L'attribuzione    dei    codici    permettera'    una   rapidissima
riconciliazione tra i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni e le
singole rate dei beneficiari, contenute nella dichiarazione, evitando
successive  azioni  di  richiesta,  da  parte  dell'I.N.P.D.A.P.,  di
informazioni  utili  alla riconciliazione dei pagamenti, con evidenti
vantaggi  nel  processo  amministrativo  delle  Amministrazioni  e di
questo Istituto.
  In   presenza   di  eventuali  scarti  nell'elaborazione  dei  file
pervenuti,  l'amministrazione  dovra' provvedere prima della conferma
alla loro sistemazione.
3) Pagamento.
  Il  pagamento deve essere effettuato tassativamente entro il 15 del
mese  successivo a quello di competenza delle trattenute, avvalendosi
degli sportelli o del servizio web di Poste Italiane S.p.a.
  Giova  premettere  che  a  decorrere dall'emanazione della presente
circolare   fino   all'entrata  a  regime  dell'avviato  processo  di
cartolarizzazione,   prevista   a  far  data  dal  1° marzo  2004,  i
versamenti   dovranno  essere  effettuati  esclusivamente  sui  conti
correnti postali gia' accesi presso le locali sedi I.N.P.D.A.P. e non
sui seguenti conti in via di chiusura:
    91731000;
    91732008;
    91730002;
    91733006;
    989004.
  Successivamente    a    tale   periodo   transitorio,   come   gia'
rappresentato,  a  decorrere  dal 1° marzo 2004, con riferimento agli
incassi  relativi al precedente mese di febbraio, gli strumenti messi
a disposizione delle Amministrazioni per il pagamento sono:
    un  conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste
Italiane  S.p.a.,  in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi
ai prestiti cartolarizzati (cd. «Conto Unico»);
    un  conto corrente domiciliato, appositamente aperto presso Poste
Italiane  S.p.a.,  in nome di I.N.P.D.A.P., per i versamenti relativi
ai  prestiti  non cartolarizzati (concessi dopo il 2003). Al riguardo
si   rende  noto  che  il  conto  domiciliato  ha  la  caratteristica
principale di consentire l'esatta individuazione dell'Amministrazione
versante  e  di permettere il pagamento dell'importo confermato nella
dichiarazione;
    un  conto  corrente,  appositamente  aperto presso Poste Italiane
S.p.a.,  in  nome  di  I.N.P.D.A.P.,  per  i versamenti relativi agli
importi  da  riconciliare  (cd.  «Conto  della  Riconciliazione»).  I
versamenti   su   detto   ultimo  conto  dovranno  essere  effettuati
esclusivamente  tramite bonifico, mediante l'obbligatoria indicazione
di  un  codice identificativo utile per la successiva riconciliazione
con   quanto   dovuto.   Il  terzo  conto  consente,  altresi',  alle
Amministrazioni  di  pagare  anche  parzialmente  il  dovuto  per non
incorrere,  almeno  in  misura  anch'essa parziale, nelle sanzioni di
tardato pagamento (vedi par. 4.4).
4) Riconciliazione delle somme riscosse.
  Sara'  cura  dell'I.N.P.D.A.P.  effettuare  le  verifiche  sia  con
riferimento  alla  rituale esecuzione delle istruzioni impartite, sia
con   riferimento  agli  importi  attesi  in  relazione  ai  prestiti
personali,  sulla  base  dei  relativi  piani di ammortamento e delle
modificazioni anagrafiche pervenute.
  Si   espongono   di  seguito  le  diverse  casistiche  che  possono
verificarsi  con  riguardo  ai momenti di attuazione del procedimento
amministrativo:  dichiarazione,  conferma  e  pagamento,  in  caso di
inosservanza alle istruzioni impartite con la presente circolare.
  Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  di  cui al par. 1) sia stata
effettuata:
    4.1) dichiarazione confermata e pagamento non effettuato: decorsa
la  data  di  scadenza  prevista  per  il  pagamento,  l'I.N.P.D.A.P.
procedera'  alla  verifica  delle  quote dichiarate. Il riscontro del
mancato  pagamento  costituira' oggetto di apposita segnalazione, via
e-mail, per consentire all'Amministrazione inadempiente il tempestivo
versamento,  al  fine  di  non  incorrere  in  maggiori  sanzioni per
ritardato pagamento;
    4.2)  dichiarazione confermata erroneamente e pagamento sul conto
della   riconciliazione:  qualora  l'Amministrazione  abbia,  invece,
provveduto  a  corrispondere quanto dovuto tramite bonifico sul conto
della  riconciliazione, non essendo possibile il pagamento di importo
diverso  da  quello  dichiarato  sul Conto unico, indicando il codice
identificativo    del    pagamento,    l'I.N.P.D.A.P.    sollecitera'
l'Amministrazione  medesima  a  rendere coerente la dichiarazione con
quanto pagato via Internet, in modo da poter immediatamente procedere
alla riconciliazione del pagamento stesso;
    4.3)  dichiarazione  non  confermata  e pagamento sul conto della
riconciliazione:  nel caso in cui il pagamento fosse stato effettuato
sul  conto della riconciliazione, senza la preventiva indicazione del
relativo  codice identificativo, l'I.N.P.D.A.P. non sara' in grado di
imputare  le somme dovute, in assenza delle condizioni necessarie per
riconoscere  il  versante  e  i  dati  relativi  al pagamento. Quindi
l'Amministrazione sara' invitata, oltre a rettificare via internet la
dichiarazione,  ad  indicare,  altresi',  gli  estremi  del pagamento
effettuato, in modo da permetterne l'esatta imputazione. Quest'ultima
casistica  deve  intendersi  assolutamente anomala ed eccezionale, in
quanto  causa  di  gravi inefficienze nel processo di riconciliazione
dei pagamenti.
  Qualora la dichiarazione non sia stata invece effettuata:
    4.4)  le  Amministrazioni  possono, sempre entro il giorno 15 del
mese  di  scadenza,  provvedere  ad  effettuare  la dichiarazione via
Internet  ed  ottenere  il  codice  identificativo  del pagamento, da
indicare  nella  parte  descrittiva  del  bonifico da accreditare sul
conto della riconciliazione;
    4.5)   qualora  l'Amministrazione  provvedesse  al  pagamento  in
assenza di dichiarazione:
      e'  tenuta,  comunque, ad inserire, nella parte descrittiva del
bonifico i dati minimi richiesti per l'identificazione del versante e
del  pagamento  (vedi par. 2), nonche' ad effettuare la dichiarazione
via  Internet,  in  modo  da  consentirne  l'esatta imputazione delle
somme;
    non   inserendo   invece   alcun   dato   identificativo,  dovra'
provvedere,  oltre  ad effettuare la dichiarazione via Internet, gia'
sollecitata  via  e-mail,  a  trasmettere  copia  della  ricevuta  di
avvenuto   versamento,   alla   sede   I.N.P.D.A.P.  territorialmente
competente.
5) Recupero residuo debito sui trattamenti di fine servizio.
  Nei  casi  di  cessazione dal servizio senza diritto a pensione, al
fine  di  consentire  il  recupero  del  residuo  debito insoluto sui
trattamenti di fine servizio, gli enti datori di lavoro sono tenuti a
trasmettere  la  documentazione  di  rito entro quindici giorni dalla
cessazione  dal  servizio,  anche  nei casi di dimissione. L'Istituto
deve,  infatti,  estinguere  subito  il  debito indipendentemente dai
tempi  di  differimento  previsti  dalla legge per il pagamento della
prestazione all'iscritto.
Modalita' di accesso ai servizi ed invio delle informazioni mensili.
  Sul    sito    di    I.N.P.D.A.P.    all'indirizzo   http://www.inp
dap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/servizienti.asp         sono
disponibili,  le  istruzioni  per il reperimento delle utenze e delle
password  necessarie  ad  accedere  ai  servizi  di cui alla presente
circolare.
  Sul  sito  saranno  pubblicate,  entro  il  28  corrente  mese,  le
specifiche   dei   due   tracciati   record   di   cui  al  paragrafo
«dichiarazione».
  Si  invitano  le  Amministrazioni  destinatarie  della  presente  a
prendere  contatti con la sede periferica I.N.P.D.A.P. competente sul
territorio   per  fornire  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  da
utilizzare come strumento di colloquio per tutte le comunicazioni che
interverranno in relazione alle operazioni di riconciliazione.
    Roma, 26 novembre 2003
                                Il direttore generale f.f.: Marchione