IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articolo 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al Commissario governativo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica  in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale e' stato
approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi
necessari  per  fronteggiare  la  situazione di emergenza idrica, nel
quale  -  area  di  intervento  n. 3 finalizzata al risparmio ed alla
riqualificazione  delle reti idriche dei centri abitati - e' prevista
la  realizzazione  del  «Piano  strategico  reti  idriche»,  volto al
recupero di consistenti quantita' di risorsa, con la realizzazione di
opere di riqualificazione di reti;
  Atteso  che  la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del
citato   Piano   strategico   sulle  reti  idriche  uno  stanziamento
complessivo di 90.000.000 euro;
  Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con la quale e'
stata  data  attuazione  al  Piano  strategico  reti  idriche  di cui
all'ordinanza  n.  337/2003,  il finanziamento commissariale e' stato
destinato  alle  amministrazioni  comunali  che  hanno partecipato al
«Bando  per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura
1.1»  pubblicato  nel  BURAS  n.  22  del  29 luglio 2002 e risultano
ricomprese  nella graduatoria definitiva approvata con determinazione
del  direttore  del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato
regionale  dei  lavori  pubblici in data 3 dicembre 2002 n. 1150/SDR,
pubblicata nel BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;
  Atteso  che,  con  ordinanza  n.  357  del  9 luglio  2003 e' stato
approvato  l'elenco  delle  amministrazioni  comunali  ammissibili  a
finanziamento   commissariale  integrativo  ed  il  relativo  importo
assegnabile;
  Atteso  che,  con  ordinanza  n. 366 del 30 settembre 2003 e' stato
approvato il primo elenco di comuni ammessi a finanziamento;
  Atteso  che,  con  ordinanza  n.  369  del 5 novembre 2003 e' stato
approvato il secondo elenco di comuni ammessi a finanziamento;
  Atteso   che   si   rende  necessario  attivare  le  procedure  per
l'erogazione  del  finanziamento  commissariale  ai comuni ricompresi
nelle suddette ordinanze n. 366/2003 e n. 369/2003;
  Atteso  che  l'art.  4  della sopracitata ordinanza del Commissario
governativo  n.  350/2003, prevede che il finanziamento commissariale
venga messo a disposizione delle amministrazioni comunali su apposita
contabilita'  speciale  di  tesoreria,  da aprirsi, a titolarita' del
rappresentante  legale  dell'ente,  presso  la  Tesoreria provinciale
dello Stato - sezione di Cagliari;
  Atteso  che  l'apertura  ed  il funzionamento di dette contabilita'
speciali  e' assoggettata all'osservanza delle disposizioni contenute
nelle «Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - libri 1° e 2°;
  Atteso   che   l'attivazione  delle  citate  contabilita'  speciali
richiede   per   ciascun   comune   destinatario   di   finanziamento
commissariale,  una  particolare organizzazione aggiuntiva in termini
di  risorse  umane  e  di  attrezzature,  nonche'  l'adozione  di una
apposita    procedura    contabile   adeguata   alle   circostanziate
disposizioni  contenute  nelle  richiamate  «Istruzioni  generali sui
servizi del Tesoro»;
  Atteso che si rende necessario semplificare le complesse e numerose
procedure  di  contabilita' sopra richiamate al fine di accelerare in
modo  rilevante  i  tempi  di  pagamento,  in relazione all'esigenza,
richiamata  dalle  suddette  ordinanze  commissariali,  di  garantire
correntezza  amministrativa  dell'attivita'  del  Commissario e delle
amministrazioni comunali, anche in riferimento ai tempi entro i quali
devono essere realizzati gli interventi;
  Ritenuto   pertanto   necessario,   in   ragione   delle  suesposte
problematiche,  individuare  un  percorso  piu'  snello nell'impianto
contabile  di trasferimento e gestione delle risorse commissariali al
fine  di  rendere  piu'  agili  e tempestive le relative procedure di
spesa;
  Atteso   che   tutti   i   comuni  ricompresi  nell'elenco  di  cui
all'ordinanza  n.  357/2003  sono assoggettati al regime di tesoreria
unica  di  cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed in particolare,
alle disposizioni vigenti sulle contabilita' speciali infruttifere;
  Atteso  altresi' che sul piano sostanziale le contabilita' speciali
di  cui  al  richiamato  art.  4  dell'ordinanza  n.  350/2003  hanno
caratteristiche  omologhe  a  quelle  dei conti correnti infruttiferi
accesi  presso  le  Tesorerie  provinciali dello Stato ai sensi della
legge n. 720/1984, in quanto:
    i  fondi detenuti dalla Tesoreria statale sono in entrambi i casi
utilizzabili  solo  al  momento della effettiva spendita da parte dei
titolari delle contabilita' sopra citate;
    sui   fondi   delle  contabilita'  speciali  e  sui  sotto  conti
infruttiferi non maturano interessi bancari attivi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  a  quanto sopra, trasferire le
risorse  commissariali  a  favore  dei  comuni mediante ordinativi di
pagamento  da  disporre  sulla  contabilita'  speciale n. 1690/03 con
riversamento  delle  somme  sui sotto conti infruttiferi intestati ai
comuni medesimi;
  Ritenuto   necessario,  in  virtu'  della  particolare  natura  dei
finanziamenti  previsti  dalle  citate ordinanze, estendere ai comuni
beneficiari le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione delle
entrate a specifica destinazione stabilendo che:
    il  finanziamento erogato costituisce per il tesoriere del comune
entrata con destinazione specifica ed e' assoggettato alla disciplina
delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
    e'  fatto  obbligo al comune allocare in un distinto capitolo del
proprio  bilancio  finanziario  le  somme  rivenienti dal Commissario
governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Considerata  l'opportunita'  di emanare le conseguenti disposizioni
intese  a semplificare il sistema dei pagamenti come sopra delineato,
e disciplinare l'utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata;
  Atteso che l'ordinanza n. 350/2003, art. 5, prevede che le economie
realizzate  a seguito della gara d'appalto, in proporzione alla quota
di   finanziamento   commissariale,   vengano  decurtate  dal  quadro
economico,  e,  ove  sia  stata  gia'  erogata  la  prima  quota  del
finanziamento   commissariale   le   stesse   vengano  restituite  al
Commissario  governativo  medesimo  entro il termine di trenta giorni
dalla conclusione della gara;
  Atteso  che  non  essendo  ancora  stata versata la prima quota del
finanziamento,  i comuni che hanno gia' concluso le procedure di gara
e  che  hanno  trasmesso  il quadro economico rideterminato non hanno
potuto dar corso alla restituzione delle economie;
  Atteso  inoltre  che non sussistono le condizioni per provvedere al
versamento   della   prima   quota   sull'importo  del  finanziamento
commissariale  gia'  rideterminato  al netto delle economie in quanto
non  tutti i comuni hanno concluso le procedure di gara ed inoltre la
verifica  dei  quadri economici medesimi ai fini della determinazione
dell'importo  definitivo  del  finanziamento comporterebbe un aumento
dei  tempi di versamento incompatibili con l'urgenza di assicurare la
disponibilita' dei fondi ai comuni;
  Ritenuto  conseguentemente di dover provvedere all'erogazione della
prima  quota  di finanziamento, nella misura stabilita del 70%, sulla
base dell'importo globale indicato nelle ordinanze di attribuzione;
  Atteso   pertanto   che   l'importo  definitivo  del  finanziamento
commissariale  verra' definito con successivo provvedimento a seguito
di  verifica dei quadri economici rideterminati inviati dai comuni ai
sensi  della  sopracitata  ordinanza  n.  350/2003 mentre le economie
costituiranno  elemento di detrazione in sede di versamento del saldo
finale;
                            O r d i n a:
                               Art. 1.
                      Procedure di attribuzione
                  e di erogazione del finanziamento
  1.  L'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003
e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  finanziamento  commissariale verra' messo a disposizione
delle  amministrazioni comunali di cui al precedente art. 3, comma 2,
mediante  ordinativi  di pagamento tratti sulla contabilita' speciale
di   Tesoreria   n.   1690/2003   intestata   al   presidente   della
regione-emergenza  idrica,  esigibili sui conti correnti infruttiferi
accesi  presso  le  sezioni  di Tesoreria provinciale dello Stato, ai
sensi  delle  disposizioni  sulla  tesoreria unica, di cui alla legge
29 ottobre 1984, n. 720.
  2.  Il  finanziamento commissariale verra' riversato sulle predette
contabilita'  infruttifere  intestate  ai comuni presso le sezioni di
Tesoreria  provinciale  dello  Stato  come  segue, in deroga a quanto
previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

                                  |Successivamente al provvedimento
                                  |di attribuzione del finanziamento
                                  |di cui al precedente art. 3, comma
 70 per cento                     |2.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Entro 30 gg. dall'accertamento
                                  |della regolare esecuzione dei
 30 per cento a saldo, al netto   |lavori o del collaudo per spese
dell'importo delle economie che   |rendicontate nella misura del 70%
verranno decurtate dal quadro     |dell'importo del finanziamento
economico                         |commissariale.