IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo e la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonche' di altri crediti e proventi di natura non tributaria dello Stato e di altri enti pubblici; Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2, ai sensi del quale le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 15, comma 1, sono individuate con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro vigilante; Visti l'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.); e l'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale e' stata istituita presso l'I.N.P.D.A.P. la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti (la «Gestione unitaria»); Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce che la Gestione unitaria provvede, tra l'altro, alla erogazione in favore degli iscritti di prestiti annuali, biennali, triennali, quinquennali e decennali da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto della retribuzione netta mensile; Visto il decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stato dato avvio alla cessione e cartolarizzazione di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi del comma 2 dell'art. 15; Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 e' stata costituita per la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti e proventi dello Stato realizzata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso in data 27 novembre 2001 con la denominazione «Societa' per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a r.l. - S.C.C.P.P. a r.l.» e che tale societa' ha mutato la propria denominazione sociale in Societa' di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilita' limitata» o «S.C.I.C. a r.l.» («SCIC»); Considerata la necessita', al fine di procedere alla realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.D.A.P. di cui al decreto del 18 aprile 2003 sopra richiamato, di individuare i crediti oggetto di tale operazione e disporne la cessione alla SCIC; Considerata altresi' la necessita' di individuare le caratteristiche di ciascuna operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emettera' nell'ambito di ciascuna di tali operazioni; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, l'I.N.P.D.A.P. cede, in massa e senza garanzia di solvenza, alla SCIC i crediti per capitale, interessi ed accessori vantati nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione unitaria e dei relativi datori di lavoro a fronte della cessione di quote della retribuzione, ivi incluso ogni e qualsiasi credito derivante dall'estensione dell'efficacia della cessione di quote della retribuzione alla pensione, al trattamento di fine rapporto, alla indennita' di buonuscita, all'indennita' di premio di servizio e/o a qualunque altro emolumento o indennita' di fine rapporto sui quali l'I.N.P.D.A.P. abbia diritto di rivalersi, derivanti da prestiti personali concessi dall'I.N.P.D.A.P. entro il 5 dicembre 2003 o in relazione ai quali l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la qualita' di creditore (i «Crediti») e rientranti in una delle seguenti categorie: a) prestiti annuali, biennali ovvero triennali erogati a persone fisiche iscritte alla Gestione unitaria dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38, in combinato disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; (a) prestiti pluriennali erogati a persone fisiche iscritte alla Gestione unitaria dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; e (b) prestiti personali erogati a dipendenti dello Stato e degli enti locali successivamente trasferiti alla Gestione unitaria ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 2, i crediti, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dalla SCIC nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SCIC e da quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla SCIC. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla SCIC, sulla base dei dati contenuti nell'elenco di cui al presente comma ed in relazione a ciascuna categoria di crediti l'importo nominale minimo di cessione indicato nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma seguente del presente articolo, per un importo nominale complessivo di cessione dei crediti pari a 4.550.000.000 euro. L'I.N.P.D.A.P. redige e consegna alla SCIC, entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti, un apposito elenco dei crediti, derivanti da prestiti personali erogati fino al 30 settembre 2003, e provvede all'aggiornamento dello stesso, includendovi i crediti derivanti da prestiti personali erogati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 ed il 5 dicembre 2003, entro e non oltre il 15 dicembre 2003. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione dei crediti che disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento, secondo i criteri di ponderazione indicati all'allegato 3 al presente decreto da applicarsi tra ciascuna categoria di crediti, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 2 che precede, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze, anche a seguito di inesistenze dei crediti, rispetto all'importo minimo garantito per tale categoria, maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che rientrino nelle categorie dei crediti e non siano stati inseriti nell'elenco. Ove dovessero permanere carenze di crediti dopo l'applicazione di tali meccanismi di aggiustamento e fermo restando che le eccedenze di crediti in una categoria verranno utilizzate, applicando i meccanismi di ponderazione sopra richiamati, per colmare eventuali carenze nell'importo minimo garantito relativo a crediti appartenenti ad altre categorie, l'I.N.P.D.A.P. dovra' (1) cedere ulteriori crediti derivanti da prestiti personali concessi successivamente al 5 dicembre 2003, il cui importo nominale, calcolato secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3 al presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze o, in subordine, (2) corrispondere un importo in contanti alla SCIC pari al 93% dell'ammontare complessivo delle carenze maggiorato di un interesse, calcolato in relazione al periodo compreso dalla data di stipula del contratto di cessione dei crediti fino alla data di pagamento e commisurato al tasso di interesse medio ponderato dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto; qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente articolo non risultassero attuabili, attuate o sufficienti e sempreche' sussista la necessita' per la SCIC di ottenere tali importi in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 6, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 7 del presente decreto.