IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  l'art.  15  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito   in  legge  dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  409,  e
successivamente  modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  a  costituire  o  a  promuovere  la
costituzione,  anche  attraverso  soggetti  terzi,  di una societa' a
responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro
avente  ad  oggetto  esclusivo  e  la  realizzazione  di  una  o piu'
operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi,
nonche'  di  altri  crediti e proventi di natura non tributaria dello
Stato e di altri enti pubblici;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 15, comma 2, ai sensi del quale le
caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'art.
15,  comma  1,  sono  individuate con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione
ha  ad oggetto crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro
Ministero,  con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro vigilante;
  Visti  l'art.  4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in
materia  di  riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti  dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.); e l'art. 1,
comma  245,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure
di  razionalizzazione  della  finanza pubblica, con la quale e' stata
istituita   presso   l'I.N.P.D.A.P.   la   gestione   unitaria  delle
prestazioni   creditizie   e  sociali  agli  iscritti  (la  «Gestione
unitaria»);
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto 28 luglio 1998, n.
463,  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce che la
Gestione  unitaria  provvede,  tra l'altro, alla erogazione in favore
degli iscritti di prestiti annuali, biennali, triennali, quinquennali
e  decennali  da  estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto
della retribuzione netta mensile;
  Visto   il   decreto   emanato   il  18 aprile  2003  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  con  il quale e' stato dato avvio alla
cessione  e  cartolarizzazione  di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi
del comma 2 dell'art. 15;
  Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art.
15  e'  stata  costituita  per  la realizzazione di una operazione di
cartolarizzazione  di  crediti  e  proventi dello Stato realizzata ai
sensi  del  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso
in  data  27 novembre  2001  con  la  denominazione  «Societa' per la
cartolarizzazione  dei  crediti  e  dei  proventi  pubblici  a r.l. -
S.C.C.P.P.  a  r.l.»  e  che  tale  societa'  ha  mutato  la  propria
denominazione  sociale  in  Societa'  di  cartolarizzazione  italiana
crediti a responsabilita' limitata» o «S.C.I.C. a r.l.» («SCIC»);
  Considerata  la necessita', al fine di procedere alla realizzazione
dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.D.A.P. di
cui  al decreto del 18 aprile 2003 sopra richiamato, di individuare i
crediti oggetto di tale operazione e disporne la cessione alla SCIC;
  Considerata    altresi'    la    necessita'   di   individuare   le
caratteristiche  di  ciascuna  operazione  di cartolarizzazione e dei
titoli  che  la  SCIC  emettera'  nell'ambito  di  ciascuna  di  tali
operazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, l'I.N.P.D.A.P.
cede,  in massa e senza garanzia di solvenza, alla SCIC i crediti per
capitale,  interessi  ed accessori vantati nei confronti dei soggetti
iscritti  alla  Gestione  unitaria  e dei relativi datori di lavoro a
fronte della cessione di quote della retribuzione, ivi incluso ogni e
qualsiasi  credito  derivante  dall'estensione  dell'efficacia  della
cessione di quote della retribuzione alla pensione, al trattamento di
fine  rapporto,  alla  indennita'  di  buonuscita,  all'indennita' di
premio  di  servizio e/o a qualunque altro emolumento o indennita' di
fine  rapporto  sui  quali l'I.N.P.D.A.P. abbia diritto di rivalersi,
derivanti  da  prestiti personali concessi dall'I.N.P.D.A.P. entro il
5 dicembre  2003 o in relazione ai quali l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la
qualita'  di  creditore  (i  «Crediti»)  e  rientranti  in  una delle
seguenti categorie:
    a) prestiti  annuali, biennali ovvero triennali erogati a persone
fisiche  iscritte  alla  Gestione unitaria dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi
della  legge  10 gennaio  1952,  n.  38, in combinato disposto con il
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
    (a)  prestiti pluriennali erogati a persone fisiche iscritte alla
Gestione   unitaria   dall'I.N.P.D.A.P.  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; e
    (b)  prestiti  personali erogati a dipendenti dello Stato e degli
enti  locali  successivamente  trasferiti  alla  Gestione unitaria ai
sensi  dell'art.  15,  comma  1, lettera b), del decreto ministeriale
28 luglio 1998, n. 463.
  Ai  sensi del comma 4 dell'art. 15 e fatto salvo quanto disposto al
successivo  art.  2,  i crediti, nonche' ogni altro diritto acquisito
nell'ambito  dell'operazione  di  cartolarizzazione dei crediti dalla
SCIC  nei  confronti  dell'I.N.P.D.A.P.  o  di  terzi,  costituiscono
patrimonio  separato  a  tutti  gli effetti da quello della SCIC e da
quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate
dalla  SCIC. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla SCIC, sulla base dei dati
contenuti  nell'elenco  di  cui  al  presente comma ed in relazione a
ciascuna  categoria  di crediti l'importo nominale minimo di cessione
indicato  nel  contratto  di  cessione  dei  crediti  di cui al comma
seguente  del  presente articolo, per un importo nominale complessivo
di  cessione  dei  crediti  pari a 4.550.000.000 euro. L'I.N.P.D.A.P.
redige   e  consegna  alla  SCIC,  entro  e  non  oltre  la  data  di
sottoscrizione  del  contratto  di  cessione dei crediti, un apposito
elenco  dei  crediti, derivanti da prestiti personali erogati fino al
30 settembre   2003,   e  provvede  all'aggiornamento  dello  stesso,
includendovi  i  crediti  derivanti da prestiti personali erogati nel
periodo  compreso tra il 1° ottobre 2003 ed il 5 dicembre 2003, entro
e non oltre il 15 dicembre 2003.
  2.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al comma 1 del presente
articolo,  l'I.N.P.D.A.P.  sottoscrive con la SCIC apposito contratto
di  cessione dei crediti che disciplina, tra l'altro, i meccanismi di
aggiustamento,   secondo   i   criteri   di   ponderazione   indicati
all'allegato  3  al  presente  decreto  da  applicarsi  tra  ciascuna
categoria  di crediti, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 2
che  precede,  nel  caso  in  cui si verifichino eccedenze o carenze,
anche  a  seguito  di  inesistenze  dei crediti, rispetto all'importo
minimo  garantito  per  tale categoria, maggiorato dell'importo degli
ulteriori   crediti  eventualmente  rinvenuti  dall'I.N.P.D.A.P.  che
rientrino  nelle  categorie  dei  crediti  e non siano stati inseriti
nell'elenco.   Ove   dovessero  permanere  carenze  di  crediti  dopo
l'applicazione  di  tali meccanismi di aggiustamento e fermo restando
che  le  eccedenze  di  crediti in una categoria verranno utilizzate,
applicando i meccanismi di ponderazione sopra richiamati, per colmare
eventuali  carenze  nell'importo  minimo garantito relativo a crediti
appartenenti  ad  altre  categorie,  l'I.N.P.D.A.P. dovra' (1) cedere
ulteriori   crediti   derivanti   da   prestiti   personali  concessi
successivamente   al   5 dicembre  2003,  il  cui  importo  nominale,
calcolato  secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3
al  presente  decreto,  sia  sufficiente  a  colmare le carenze o, in
subordine, (2) corrispondere un importo in contanti alla SCIC pari al
93%   dell'ammontare  complessivo  delle  carenze  maggiorato  di  un
interesse,  calcolato  in relazione al periodo compreso dalla data di
stipula  del  contratto  di  cessione  dei  crediti fino alla data di
pagamento  e  commisurato  al  tasso di interesse medio ponderato dei
titoli di cui all'art. 6 del presente decreto; qualora le cessioni di
cui  al  punto  (1) del presente articolo non risultassero attuabili,
attuate o sufficienti e sempreche' sussista la necessita' per la SCIC
di  ottenere tali importi in contanti, al fine di rispettare il piano
di  rimborso  del  capitale  e  degli  interessi stimato per i titoli
emessi  ai  sensi  dell'art.  6,  anche tenuto conto dei contratti di
copertura del rischio di cui all'art. 7 del presente decreto.