Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali  -  Direzione  generale delle
                              politiche  comunitarie e internazionali
                              Divisione PAGRVI Divisione FEOGA
                              All'AVEPA
                              All'A.P.T.I.
                              All'Unitab
                              All'O.N.T. Italia
                              Alla    Coldiretti    -    Dipartimento
                              economico
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla Confagricoltura
                              Alla COPAGRI
                              Alla F.AGR.I.
                              Alla                    Confcooperative
                              federagroalimentari
                              All'ANCA Lega Coop.
                              Alla O.I. Interbright
                              Alla O.I. Interorientali
                              All'Associazione     interprofessionale
                              tabacco
                              Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                              All'Agrisian
                                  e, per conoscenza:
                              Al   Comando  carabinieri  -  Politiche
                              agricole
Premessa.
  Il  presente  documento  stabilisce  le disposizioni procedurali in
ordine  all'attribuzione  delle  quote  di  produzione tabacco per il
raccolto  2004,  ai  sensi del Reg. CEE n. 2848/98 della Commissione,
con  particolare riguardo al Titolo V, capp. I-V e relativi articoli,
nonche'  della  circolare MIPA n. 167/G del 2 marzo 1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
  Relativamente  al  regime delle quote per il raccolto 2004, la data
per  il rilascio delle quote e' fissata al 28 febbraio 2004, ai sensi
dell'art. 22, p. 3 del Reg. (CE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998.
  Ai  fini  dell'applicazione  del suddetto regime, si stabilisce che
nella  prima  fase  dovranno  essere  svolti, da parte dei produttori
interessati,  nonche'  dalle rispettive associazioni, gli adempimenti
appresso descritti.
Adempimenti per i produttori associati al 15 novembre 2003.
  A  partire  dal  26 novembre  2003,  una  volta completato il primo
consolidamento  degli  albi soci per la campagna 2004, previsto dalla
circolare  AGEA  n.  47 del 3 ottobre 2003 ai fini del riconoscimento
delle  associazioni,  verra' attivata sul sistema informativo tabacco
la  funzione  on-line  di  visualizzazione  e stampa delle «Schede di
convalida  quota 2004», che sara' compito delle associazioni stampare
e consegnare ai propri associati.
  Contestualmente  all'attivazione di tali funzioni, verra' spedito a
ciascuna  associazione  l'elenco  dei produttori per i quali e' stata
predisposta  la «scheda di convalida quota», sul quale l'Associazione
dovra'  far apporre la firma da parte del produttore al momento della
consegna della scheda di convalida.
  Tale  elenco,  completo  delle  firme dei produttori, dovra' essere
inviato  all'AGEA entro il 7 gennaio 2004, con timbro e firma, pagina
per pagina, del rappresentante dell'Associazione.
  Nel  caso  in  cui l'Associazione sia impossibilitata alla consegna
della  «Scheda»,  dovra' riportare sull'elenco, in luogo della firma,
la  motivazione  sintetica  della  mancata  consegna  (es. produttore
sconosciuto, deceduto, ecc...).
  Si  informa  che  le  suddette  schede  di  convalida  riporteranno
l'indicazione   delle   quote   di  produzione  tabacco  provvisorie,
considerato  che  tali  quote  potranno essere soggette a revisione a
seguito di:
    penalizzazioni dovute a controlli in campo 2003;
    adesioni e/o subentri relativi al programma di riscatto quote;
    domande di cambio varietale 2004;
    successive cessioni e/o acquisizioni di azienda.
  Dopo  avere  ricevuto  le schede di convalida, i singoli produttori
associati  dovranno  verificare i dati anagrafici, il codice fiscale,
la  P.  IVA  e quelli relativi ai rappresentanti legali riportati sul
modulo;  nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche,
il  produttore  dovra' informare la propria associazione, la quale si
fara'  carico  di  prenderne  nota  per  una  successiva attivita' di
regolarizzazione, soprattutto degli identificativi fiscali.
  I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento
(allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare
alle  proprie associazioni, potranno richiedere l'aggiornamento delle
cessioni/acquisizioni di azienda.
  A  tal  fine le associazioni, ricevute dai produttori le istanze di
cui  sopra  da  conservare  nei  rispettivi  fascicoli  aziendali, si
avvarranno   delle   funzionalita'   on-line   messe  a  disposizione
dall'AGEA,  secondo  i  tempi  e  le modalita' di seguito illustrate,
analogamente  a  quanto  gia'  avvenuto  per  la  scorsa  campagna di
attribuzione quote.
  Il  sistema  informativo,  messo a disposizione delle associazioni,
prevede   il   caricamento   delle  cessioni/acquisizioni  d'azienda,
relative ai produttori storici e ai nuovi produttori, con le seguenti
modalita':
    caricamento  da  parte  del  cedente  delle  chiusure di cessione
azienda   relative   ad  atti  di  trasferimento  provvisori  scaduti
anteriormente   alla   campagna   2004  (allegato CS1):  le  chiusure
riguardano  le  cessioni  di  azienda  distinte per periodo e azienda
acquirente.  Tale  attivita'  di caricamento dovra' essere effettuata
tra   il   7 gennaio   2004  e  il  13 gennaio  2004  per  consentire
l'elaborazione   ed   il  consolidamento  della  base  dati  ai  fini
dell'inserimento delle nuove cessioni/acquisizioni d'azienda, e sara'
a carico delle associazioni dei produttori richiedenti;
    caricamento delle domande di acquisizione aziende, con decorrenza
dal  2004,  da  parte  dei  nuovi  produttori  (allegato  CS3)  e  di
produttori  storici  (allegato  CS2):  tale  attivita'  dovra' essere
effettuata tra il 15 gennaio 2004 e il 30 gennaio 2004. L'inserimento
al  sistema  delle  domande  sara'  a  carico  delle associazioni dei
produttori  acquirenti,  ma  queste dovranno riportare anche le firme
dei  titolari  o  dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed
essere corredate dei relativi documenti di identita' e codice fiscale
in  fotocopia  e  di  copia  degli  atti  di trasferimento di azienda
registrati.  In  tali  domande  dovranno  essere  inserite  anche  le
acquisizioni  per  eredita' intervenute successivamente al 21 gennaio
2003 e non ancora registrate nella banca dati AGEA, supportandole con
la idonea documentazione.
  Qualora  il  nuovo produttore non sia presente in anagrafica, sara'
compito  dell'associazione effettuarne preventivamente il caricamento
in  banca  dati  tramite  le  funzioni  on-line  messe a disposizione
dall'AGEA,  per consentire il successivo inserimento della domanda di
acquisizione d'azienda.
  La  funzione  on-line  di caricamento della domanda di acquisizione
azienda,  nel  caso  di  un  nuovo  produttore che non abbia ricevuto
scheda  di  convalida, attribuira' alla domanda un codice progressivo
automatico  (univoco), mentre per i produttori storici intestatari di
«scheda  di  convalida quota», verra' attribuito il progressivo della
relativa scheda di convalida.
  Nel caso che uno stesso produttore sia identificato in archivio con
piu'  matricole,  non sara' possibile effettuare il caricamento della
domanda;  in  tali  casi  l'Associazione  dovra'  segnalare,  al piu'
presto,  l'esistenza  di matricola doppia in modo tale che, una volta
eliminata   quella   errata   tramite  opportuna  verifica  da  parte
dell'AGEA,   sia   possibile   effettuare   l'inserimento   dei  dati
dell'acquisizione.
  Non sara' possibile inserire domande di cessione di azienda qualora
sia  stata  accolta dall'AGEA la domanda di «cambio gruppo varietale»
per  la  campagna  corrente  da  parte  del  produttore  cedente;  in
alternativa,   questi   potra'   effettuare  una  cessione  di  quota
definitiva o temporanea (mod. TC1), nel prosieguo della campagna.
  Si  coglie  l'occasione per raccomandare a tutte le associazioni di
provvedere,  in  coincidenza  con  l'apertura delle funzioni on-line,
alla  cancellazione  dal  proprio albo soci di tutti i produttori che
hanno  cessato  la  coltivazione  del tabacco in maniera definitiva a
qualsiasi titolo (decesso, cessione, riscatto, abbandono, ecc.).
Adempimenti per i produttori non associati al 15 novembre 2003.
  Per  quanto  riguarda  i coltivatori che risulteranno non associati
alla  data del 15 novembre 2003, l'AGEA inviera' le rispettive schede
di  convalida  al  domicilio  presente  nella  banca dati anagrafica,
declinando  ogni  responsabilita'  per  mancato recapito imputabile a
variazioni di indirizzo non comunicate dall'interessato.
  Anche  i  produttori  non  associati  al  15  novembre,  dopo avere
ricevuto   le   schede  di  convalida,  dovranno  verificare  i  dati
anagrafici,  il  codice  fiscale,  la  P.  IVA  e  quelli relativi ai
rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero
essere effettuate delle modifiche, il produttore dovra' comunicare le
correzioni  da  apportare,  senza  dovere ricorrere alla preesistente
modalita'   di   restituzione  all'AGEA  delle  schede  di  convalida
rettificate,  ma  tramite lettera a mano o raccomandata, corredata di
copia  del  documento  di  identita'  e  del  codice  fiscale, da far
pervenire  entro  il  13 gennaio  2004  ad AGEA - Ufficio ortofrutta,
tabacco ed altri prodotti trasformati, via Palestro, 81 - 00185 Roma.
  I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento
(allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare
all'AGEA,  alle  scadenze  sotto specificate, al medesimo indirizzo e
con  le  stesse  modalita'  di  cui al precedente capoverso, potranno
richiedere  l'aggiornamento  delle  cessioni/acquisizioni  di azienda
senza  dover  ricorrere  alla  preesistente modalita' di restituzione
all'AGEA  delle  schede  di  convalida  rettificate o all'invio delle
«domande di rilascio attestato di quota» nel caso di nuovi produttori
che intendano acquisire aziende di produttori storici.
  In  tutti  i  casi  suddetti  fara'  fede, ai fini del rispetto dei
termini   di  presentazione,  la  data  del  timbro  di  accettazione
dell'AGEA.
  Anche per i produttori non associati, si descrivono le modalita' di
utilizzo     degli    allegati    per    la    registrazione    delle
cessioni/acquisizioni  d'azienda, relative ai produttori storici e ai
nuovi produttori:
    chiusure  di  cessione  azienda relative ad atti di trasferimento
provvisori  scaduti  anteriormente alla campagna 2004 (allegato CS1):
le  chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e
azienda acquirente. Tali modelli dovranno pervenire all'AGEA entro il
7 gennaio  2004  per  consentire  l'elaborazione ed il consolidamento
della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni;
    domande  di  acquisizione  aziende,  con  decorrenza dal 2004, da
parte  dei  nuovi  produttori (allegato CS3) e dei produttori storici
(allegato  CS2):  tali  domande  dovranno pervenire all'AGEA entro il
15 gennaio  2004  e  dovranno riportare anche le firme dei titolari o
dei  rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate
dei relativi documenti di identita' e del codice fiscale in fotocopia
e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali
domande  dovranno  essere inserite anche le acquisizioni per eredita'
intervenute   successivamente   al   21 gennaio  2003  e  non  ancora
registrate   nella   banca  dati  AGEA,  supportandole  con  l'idonea
documentazione.
  Si  informa  che,  onde  consentire  alle Associazioni alle quali i
suddetti produttori potrebbero aderire entro il 24 gennaio 2004, come
previsto  dalla  circolare AGEA n. 47 del 3 ottobre 2003, la gestione
degli  eventuali  allegati  CS2  e CS3, si consente di assimilare, in
termini  di adempimenti per la gestione degli allegati medesimi, tali
produttori a quelli gia' associati al 15 novembre 2002.
  A  tal  fine, tuttavia, e' indispensabile che gli stessi risultino,
anteriormente al caricamento degli allegati, validamente inseriti nei
rispettivi albi soci.
Condizioni per trasferimento di azienda agricola.
  Ai   sensi   della  circolare  MIPA  167/G  del  2 marzo  1999,  il
trasferimento  del  diritto  alla  quota nei confronti di un soggetto
subentrante  nella  titolarita'  di  una azienda agricola puo' essere
autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni.
  In assenza di tali condizioni, le cessioni di quota potranno essere
definite  esclusivamente  mediante le procedure previste dall'art. 39
del  Reg.  (CE)  n. 2848/98 (mod. TC1), successivamente alla scadenza
del  28 febbraio  2004  di  cui  al  punto  3,  art.  22 del medesimo
regolamento.
  In   particolare,   la   circolare   MIPA  di  cui  sopra  richiama
l'attenzione sull'obbligo, da parte del produttore che intende cedere
«in tutto o in parte, un'azienda il cui complesso di beni organizzati
per  l'esercizio  dell'impresa  sia costituito da impianti detenuti a
titolo  di proprieta», di cedere anche i terreni seppure «detenuti in
affitto».
  Ne  consegue,  pertanto,  la  necessita'  di  ribadire  per  quanto
possibile le singole casistiche che possono determinarsi, fornendo al
contempo  indicazioni  valide  per  quanto  riguarda la presentazione
delle   richieste   di   nuove   volture   delle  quote  relative  ai
trasferimenti di azienda, e tenendo altresi' presente che copia della
documentazione   giustificativa  deve  essere  conservata  anche  nel
fascicolo aziendale del produttore cedente.
  1. Produttore  cedente  proprietario  dei  terreni  utilizzati  per
coltivazione tabacco:
    in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo, debbono
essere  obbligatoriamente  trasferiti,  al medesimo titolo, impianti,
attrezzature  e terreni; allegare al modello allegato CS2 o CS3 copia
autentica dell'atto di acquisto, affitto o comodato;
    in  caso  di  trasferimento  per  vendita del solo ramo d'azienda
tabacco,  puo'  essere  ammesso  che  i  terreni  vengano concessi in
affitto o comodato al produttore acquirente, fermo restando l'obbligo
di  vendere impianti e attrezzature; allegare al modello allegato CS2
o  CS3  copia  autentica  dell'atto di acquisto del ramo di azienda e
dell'atto di affitto o comodato dei terreni.
  2. Produttore  cedente  affittuario  (o  comodatario)  dei  terreni
utilizzati per coltura tabacco:
    in  caso  di  vendita  dell'azienda  deve  essere  trasferita  la
proprieta' di impianti e attrezzature, e deve risultare il nulla-osta
del  proprietario  dei  terreni  al subentro, da parte del produttore
cessionario,  nell'affitto  dei terreni utilizzati dal cedente per la
coltivazione;  allegare al modello allegato CS2 o CS3 copia autentica
dell'atto  di  acquisto  dell'azienda  e  del  nulla-osta relativo ai
terreni;
    in  caso  di  cessione in affitto (o comodato) dell'azienda, deve
risultare  tanto  l'affitto  di  impianti  e  attrezzature, quanto il
subentro,  da  parte  del  produttore  cessionario,  nell'affitto  (o
comodato)  dei  terreni  utilizzati  dal cedente per la coltivazione;
allegare  al  modello allegato CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di
affitto o comodato dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni;
    nel  caso in cui la figura del cessionario dovesse coincidere con
quella   del  proprietario  dei  terreni  utilizzati  dal  produttore
cedente,  il trasferimento e' ammissibile con un atto, da allegare al
modello  allegato  CS2  o CS3 in copia autentica, dal quale si evinca
tale circostanza, e che perfezioni il trasferimento dei soli impianti
ed attrezzature.
  Resta  inteso  che  tutti  gli  atti  relativi  ai trasferimenti di
azienda  di  cui sopra sono soggetti a registrazione laddove previsto
dalla normativa nazionale vigente in materia.
  1. Aggregazione familiare.
  Tale  forma di trasferimento, prevista dal punto 4 dell'art. 31 del
Reg.  (CE)  n. 2848/98, si rendeva necessaria ed obbligatoria in fase
di  prima  applicazione  del regime di quote, allo scopo di risolvere
delle  situazioni anomale, consistenti in una attribuzione frazionata
della quota spettante alla medesima azienda familiare che nel periodo
produttivo   di   riferimento   aveva   sottoscritto   contratti   di
coltivazione  ed  effettuato  consegne  della  propria produzione con
nominativi di diversi membri del nucleo familiare.
  Allo  stato,  l'aggregazione  familiare  deve  intendersi  di fatto
superata,  in  quanto,  trascorsi  dieci anni di regime di quote, non
puo'   piu'   legittimamente   verificarsi   il  presupposto  che  la
giustificava.
  Resta  tuttavia  l'esigenza  di registrare i passaggi di conduzione
dell'azienda  familiare,  dovuti ad oggettive situazioni di fatto, da
un membro all'altro del medesimo nucleo familiare convivente.
  Pertanto,  il  trasferimento  familiare  di  quota  puo' avvenire a
condizione  che,  per  la  campagna  dalla  quale  questo decorre, il
produttore  richiedente  risulti  iscritto alla medesima associazione
alla  quale  apparteneva  il  produttore  cedente in data 15 novembre
2003,  onde  evitare  che tale procedura venga adottata allo scopo di
aggirare le scadenze regolamentari fissate per i recessi associativi.
  Il   richiedente   dovra'   utilizzare   il  modello  allegato CS3,
controfirmato  dal  cedente, da consegnare all'Associazione corredato
dello  stato di famiglia aggiornato o di dichiarazione, resa ai sensi
della  legge  n.  15/1968,  e  successive  modifiche ed integrazioni,
attestante  la  composizione del proprio nucleo familiare dalla quale
risulti la convivenza tra i soggetti dichiaranti.
  Infine,  si  elencano i codici di acquisizione da utilizzare per la
registrazione degli allegati CS2 e CS3:


Codice            Descrizione
  1        Acquisto
  2        Variazione ragione sociale
  3        Affitto
  4        Eredità
  5        Trasferimento familiare
  6        Comodato

Scadenza per registrazione dei trasferimenti di azienda.
  Ai  sensi del Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre
1999,  che  modifica  l'art.  31 del Reg. (CE) n. 2848/98, l'AGEA, in
quanto  Autorita'  competente deve fissare anche per la campagna 2004
un  termine per la registrazione dei trasferimenti di azienda ai fini
della volturazione della relativa quota di produzione tabacco.
  In  attuazione di tale disposto, l'AGEA fissa al 15 gennaio 2004 la
data limite per la presentazione degli atti relativi ai trasferimenti
di azienda.
  Cio'   significa   che  non  sara'  piu'  possibile  modificare  la
titolarita'  delle  quote  per  trasferimento  d'azienda  a qualsiasi
titolo,  inclusi  i  trasferimenti  familiari,  successivamente  alla
scadenza  sopra  indicata, se non nel caso di successione per decesso
del  titolare  di  quota;  in tal caso l'istanza di successione delle
quote,  corredata  della  prescritta  documentazione probante, potra'
essere  presentata all'AGEA entro il 30 aprile 2004, onde permetterne
la   registrazione   antecedentemente   alla  data  di  scadenza  dei
contratti, fissata al 30 maggio 2004.
  Si prega di dare la massima e tempestiva divulgazione del contenuto
della presente circolare.
    Roma, 18 novembre 2003
                Il titolare dell'ufficio monocratico
                              Gulinelli