Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 2044/03 della Commissione del 20 novembre 2003 pubblicato nella GUCE n. L 303 del 21 novembre 2003, sono state fissate le modalita' di gestione ed assegnazione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento 2044/03 fa seguito al regolamento 1351/03 per tenere conto dell'adesione all'U.E. dei nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004. Nell'allegato I figurano le quote riservate agli importatori tradizionali - coloro cioe' che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti oggetto dei contingenti di cui trattasi - ed il quantitativo massimo che puo' essere richiesto dagli altri importatori. Le domande, per ottenere le licenze di importazione (allegato II), redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa Amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del regolamento (CE) n. 2004/03 e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'Ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC). Le domande, in considerazione dei tempi ristretti previsti dalla procedura comunitaria, dovranno pervenire in originale entro il 31 dicembre 2003. Le licenze rilasciate dagli attuali Stati membri saranno valide dalla data del rilascio e scadranno il 31 dicembre 2004. La Commissione UE adottera' entro il 10 febbraio 2004 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operativita' effettiva. A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. In alternativa ai giustificativi di cui al comma precedente, il richiedente puo' allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorita' nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, relativo alle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attivita'. Si chiarisce che copia delle licenze rilasciate da questa Amministrazione che hanno preso in considerazione l'operativita' 1998 o 1999, costituisce prova sufficiente di tale operativita'. Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione delle quote riservate agli altri operatori e che rientrano nella definizione di «persone legate» ai sensi dell'art. 143 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, possono presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici SA/NC. Nelle domande dovra' figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'UE e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorita' competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.