Si  informano  gli  operatori che con regolamento (CE) n. 2044/03
della Commissione del 20 novembre 2003 pubblicato nella GUCE n. L 303
del  21 novembre 2003, sono state fissate le modalita' di gestione ed
assegnazione  della  seconda  frazione  dei  contingenti quantitativi
applicabili  nel  2004  a  taluni prodotti originari della Repubblica
popolare cinese.
    Il  regolamento  2044/03  fa  seguito  al regolamento 1351/03 per
tenere  conto dell'adesione all'U.E. dei nuovi Stati membri a partire
dal 1° maggio 2004.
    Nell'allegato  I  figurano  le  quote  riservate agli importatori
tradizionali - coloro cioe' che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla
Repubblica  popolare  cinese  prodotti oggetto dei contingenti di cui
trattasi - ed il quantitativo massimo che puo' essere richiesto dagli
altri importatori.
    Le  domande,  per  ottenere  le licenze di importazione (allegato
II),  redatte  in  carta  semplice,  possono essere presentate presso
questa  Amministrazione,  a  partire  dal  giorno successivo a quello
della  pubblicazione  nella  GUCE  del  regolamento (CE) n. 2004/03 e
devono  pervenire  al  Ministero  entro  il  termine  perentorio  del
31 dicembre   2003,  ore  15.  Al  riguardo  fa  fede  il  timbro  di
ricevimento   apposto   sulle   domande   dall'Ufficio   accettazione
spedizione e corrispondenza (UASC).
    Le  domande, in considerazione dei tempi ristretti previsti dalla
procedura  comunitaria,  dovranno  pervenire  in  originale  entro il
31 dicembre 2003.
    Le  licenze  rilasciate dagli attuali Stati membri saranno valide
dalla data del rilascio e scadranno il 31 dicembre 2004.
    La  Commissione  UE adottera' entro il 10 febbraio 2004 i criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
    Gli  operatori  che intendono partecipare alla ripartizione delle
quote  riservate  agli  importatori tradizionali devono comprovare di
aver  effettuato  importazioni,  per  la stessa tipologia di prodotti
oggetto   della  domanda,  negli  anni  1998  o  1999,  dichiarandone
l'operativita' effettiva.
    A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento  (CE)  n.  520/94  del  Consiglio,  i  giustificativi che
comprovino  l'avvenuta  immissione  in  libera  pratica  nell'UE  dei
prodotti  contingentati.  In  alternativa ai giustificativi di cui al
comma  precedente,  il  richiedente  puo'  allegare  alla  domanda di
licenza  un  giustificativo  redatto  e  certificato dalle competenti
autorita'  nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono,
relativo   alle  importazioni  dei  prodotti  interessati  effettuate
nell'anno  civile  1998  o  1999  per  il suo tramite o, se del caso,
attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attivita'.
    Si  chiarisce  che  copia  delle  licenze  rilasciate  da  questa
Amministrazione che hanno preso in considerazione l'operativita' 1998
o 1999, costituisce prova sufficiente di tale operativita'.
    Gli  operatori  che  intendono partecipare all'assegnazione delle
quote   riservate   agli   altri  operatori  e  che  rientrano  nella
definizione   di   «persone   legate»  ai  sensi  dell'art.  143  del
regolamento  (CE)  n.  2454/93  della  Commissione  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, possono presentare
una  sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici
SA/NC.
    Nelle  domande  dovra'  figurare  la  seguente  dichiarazione: Io
sottoscritto  certifico  che le informazioni figuranti nella presente
domanda  sono  esatte  e  fornite  in  buona fede, che sono stabilito
nell'UE e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio
nome  e  nel  rispetto  di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento
(CE)  n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci
descritte  nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza
all'Autorita'   competente   per  il  rilascio,  entro  dieci  giorni
lavorativi successivi alla data di scadenza.