IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre   2002,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2003,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di
Orbetello;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del  3 maggio  2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento
ambientale della laguna di Orbetello»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 16 gennaio 2003, n.
3261,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.   17   del   22 gennaio   2003,  recante  «Ulteriori  disposizioni
concernenti  gli  interventi  necessari per il risanamento ambientale
della laguna di Orbetello»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 febbraio  2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo
2004,  lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e
della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273
del  19 marzo  2003,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di protezione
civile  per  fronteggiare  l'emergenza  determinatasi nel settore del
traffico  e  della  mobilita'  nella  localita' di Mestre - comune di
Venezia»;
  Visto  il  decreto-legge  3 giugno  1996,  n.  310, convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n.
401;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile  rispettivamente,  del
6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre
2000,  n.  3089  e  del  10 aprile  2001,  n.  3122,  concernenti  la
ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;
  Vista  la  richiesta  del 24 novembre 2003 del sindaco di Venezia -
Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002,  nonche'  la  successiva  ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003,
recante  «Ulteriori  disposizioni per la celebrazione del semestre di
Presidenza italiana della Unione europea»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313
del  12 settembre  2003,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  per  la
celebrazione   del  semestre  di  Presidenza  italiana  della  Unione
europea»;
  Vista  la nota del 12 novembre 2003, del capo della delegazione per
l'organizzazione  della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione
europea, del Ministero degli affari esteri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre   2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza a seguito di eccezionali
eventi   meteorologici  verificatisi  nel  territorio  della  regione
Liguria,  in  provincia  di  Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio
2002,  in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle
province  di  Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
2002,  nel  territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di
Bologna  a  causa  del  crollo di una parete rocciosa verificatosi il
15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di
novembre  2002  che  hanno  colpito  le  regioni  Liguria, Lombardia,
Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258
del  20 dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  303  del  28 dicembre  2002, recante «Primi
interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese
di novembre  2002,  i  territori  delle  regioni  Piemonte,  Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;
  Visto  l'art.  18  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3282  del  18 aprile 2003, del 30 aprile 2003, recante:
«Disposizioni urgenti di protezione civile»;
  Vista  la  nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 8089
in  data 17 ottobre 2003 con la quale e' stata trasmessa la richiesta
della  Confindustria  concernente  la  richiesta di rateizzazione dei
versamenti  di natura tributaria dovuti dai soggetti interessati agli
eventi alluvionali del mese di novembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre   2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza socio-ambientale a causa
dell'inquinamento  delle  acque  del  lago Maggiore determinatosi nel
comune di Verbania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257
dell'11 dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.   297   del   19 dicembre   2002,  recante
«Disposizioni  urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale,
in   ordine   all'inquinamento   delle   acque   del   lago  Maggiore
determinatosi nel comune di Verbania»;
  Vista  la  nota  n.  1744  del  28 ottobre  2003  del  prefetto  di
Verbano-Cusio-Ossola   -  Commissario  delegato  con  la  quale,  tra
l'altro, e' stata chiesta la proroga dei termini previsti all'art. 2,
dall'ordinanza di protezione civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre  2002,  concernente  la proroga della dichiarazione dello
stato  di  emergenza  nel  territorio  della  citta'  di  Venezia, in
relazione al traffico acqueo lagunare;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001,
recante  «Disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza in atto
nel territorio del comune di Venezia»;
  Vista  la  nota  del  sindaco di Venezia - Commissario delegato del
23 ottobre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10  gennaio  2003,  concernente  la proroga della dichiarazione dello
stato  di  emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito
dei dissesti idrogeologici verificatisi in localita' Marinasco;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3223 del 25 giugno 2003,
recante:   «Disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  i  fenomeni  di
dissesto  che  hanno  interessato  la  localita' Marinasco-Stra', nel
comune di La Spezia»;
  Viste  le note del 27 giugno, del 27 ottobre e 3 novembre 2003, del
prefetto di La Spezia - Commissario delegato;
  Vista la nota della regione Liguria del 17 novembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 ottobre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
in   ordine   agli   eccezionali  eventi  meteorici  verificatisi  il
9 settembre  2003  nel territorio delle province di Napoli, Caserta e
Salerno;
  Visto  l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive    modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   la
realizzazione   di  un  programma  di  potenziamento  delle  reti  di
monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea
del territorio nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
che,  per  l'attuazione  del  citato programma di potenziamento delle
reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di
ordinanze  di  cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Visto,  inoltre,  l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000,
n.  279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n.  365,  con  il  quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di
monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico,  e' prevista l'adozione di un
programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici
del territorio nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 luglio  2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 ottobre
2003,  lo  stato  di  emergenza nei territori interessati dalla crisi
idrica  che  ha  determinato una situazione di notevole siccita', con
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  crisi di
approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre  2002,  con il quale lo stato di emergenza per la crisi di
approvvigionamento  idro-potabile  nel  territorio  delle province di
Agrigento,  Caltanissetta,  Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania,
Siracusa  e  Ragusa  e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con
contestuale   nomina   del   Presidente  della  regione  Siciliana  -
Commissario delegato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2002,  con  il  quale lo stato di emergenza in relazione
alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico che ha colpito la regione
Umbria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre  2002,  con  il  quale lo stato di emergenza in relazione
alla  crisi  di  approvvigionamento  idrico che ha colpito le regioni
Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre  2001,  concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003,
dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse
al sistema delle risorse idriche in Sardegna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2  maggio  2003,  con  il quale e' stato prorogato, fino all'8 maggio
2004,  lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese,
Como,  Milano  e  Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico
verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 maggio  2003,  con  il  quale e' stato prorogato fino al 15 maggio
2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e
Modena  colpito  dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel
periodo  dal  6  al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di
Ferrara  e  Ravenna  in conseguenza della piena del Po che ha causato
pericolosi spiaggiamenti;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione  del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento
e  l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre   2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2003, lo stato di emergenza nei territori delle province
di  Pistoia  e  Lucca colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del
giorno 23 ottobre 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321
del  23 ottobre 2003, recante: «Primi interventi di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  i  danni conseguenti all'eccezionale evento
atmosferico  che  ha  colpito i territori delle province di Pistoia e
Lucca il giorno 23 ottobre 2002»;
  Vista  la  nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio
della  regione  Toscana  del  3 novembre  2003, con la quale e' stata
rappresentata   la   necessita'  di  apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3321/2003;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  alluvionali verificatisi il
29 agosto  2003  nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309
dell'11 settembre  2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare   i   danni  conseguenti  ai  gravi  eventi  alluvionali
verificatisi  il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 giugno  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato,
sino  al  30 giugno  2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel
territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo
per  le  parti  interessate  dagli interventi necessari alla messa in
sicurezza del Sistema Gran Sasso;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303
del   18 luglio  2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n. 179 del 4 agosto 2003, recante «Disposizioni
urgenti  di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di
emergenza  socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila
e  Teramo  interessato  dagli  interventi  necessari  alla  messa  in
sicurezza del Sistema Gran Sasso»;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco di Venezia - Commissario delegato e' autorizzato ad
utilizzare  le risorse finanziarie, assegnate ai sensi della delibera
del CIPE del 29 settembre 2003 al comune di Venezia, per le finalita'
di  cui  all'ordinanza  di  protezione civile n. 3170 del 27 dicembre
2001.
  2.  Nell'ambito  della  previsione  di  cui  all'art.  2,  comma 4,
dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3273/2003,  in  ordine  alla possibilita' del Commissario delegato di
avvalersi  di  due  consulenti,  deve ritenersi compreso il potere di
fruire  della  consulenza  di  un  magistrato  amministrativo o di un
avvocato dello Stato, designato dal medesimo Commissario.
  3.  Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3261/2003, e' autorizzato a designare un
magistrato  amministrativo o un avvocato dello Stato, con funzioni di
consulenza  sulle  questioni di carattere giuridico e amministrativo;
per tale attivita' e' corrisposto un compenso mensile pari al 50% del
trattamento stipendiale, con oneri a carico delle risorse finanziarie
assegnate.
  4.   Il   sindaco  di  Venezia  -  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'ordinanza   di   protezione   n.   3089   del   4 ottobre  2000,
nell'espletamento   dei   compiti   affidatigli  e  finalizzati  alla
ricostruzione  del  teatro  La  Fenice  di  Venezia, e' autorizzato a
derogare,  altresi',  a  quanto previsto dall'art. 26 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 27 aprile 1955, n. 547, disponendo
per  l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a garantire un elevato
livello di sicurezza, coerente sia con le esigenze funzionali che con
quelle  estetiche  derivanti  dall'epoca  rispetto  a  cui  e'  stata
ispirata la ricostruzione del teatro.