IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello; Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»; Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre - comune di Venezia»; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401; Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089 e del 10 aprile 2001, n. 3122, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia; Vista la richiesta del 24 novembre 2003 del sindaco di Venezia - Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»; Vista la nota del 12 novembre 2003, del capo della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»; Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, del 30 aprile 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 8089 in data 17 ottobre 2003 con la quale e' stata trasmessa la richiesta della Confindustria concernente la richiesta di rateizzazione dei versamenti di natura tributaria dovuti dai soggetti interessati agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»; Vista la nota n. 1744 del 28 ottobre 2003 del prefetto di Verbano-Cusio-Ossola - Commissario delegato con la quale, tra l'altro, e' stata chiesta la proroga dei termini previsti all'art. 2, dall'ordinanza di protezione civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia»; Vista la nota del sindaco di Venezia - Commissario delegato del 23 ottobre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in localita' Marinasco; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' Marinasco-Stra', nel comune di La Spezia»; Viste le note del 27 giugno, del 27 ottobre e 3 novembre 2003, del prefetto di La Spezia - Commissario delegato; Vista la nota della regione Liguria del 17 novembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorici verificatisi il 9 settembre 2003 nel territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno; Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, e' prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccita', con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con contestuale nomina del Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino all'8 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato fino al 15 maggio 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003, recante: «Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca il giorno 23 ottobre 2002»; Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana del 3 novembre 2003, con la quale e' stata rappresentata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3321/2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie, assegnate ai sensi della delibera del CIPE del 29 settembre 2003 al comune di Venezia, per le finalita' di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001. 2. Nell'ambito della previsione di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273/2003, in ordine alla possibilita' del Commissario delegato di avvalersi di due consulenti, deve ritenersi compreso il potere di fruire della consulenza di un magistrato amministrativo o di un avvocato dello Stato, designato dal medesimo Commissario. 3. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261/2003, e' autorizzato a designare un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo; per tale attivita' e' corrisposto un compenso mensile pari al 50% del trattamento stipendiale, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate. 4. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione n. 3089 del 4 ottobre 2000, nell'espletamento dei compiti affidatigli e finalizzati alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, e' autorizzato a derogare, altresi', a quanto previsto dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, disponendo per l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a garantire un elevato livello di sicurezza, coerente sia con le esigenze funzionali che con quelle estetiche derivanti dall'epoca rispetto a cui e' stata ispirata la ricostruzione del teatro.