IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero» ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.; Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero; Vista la delibera del CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 concernente il riparto, per il 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del territorio nazionale con la quale sono stati assegnati al Ministero del commercio con l'estero 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,96) da destinare alla realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione delle PMI nell'ambito delle predette aree; Visto il decreto ministeriale n. 67226/2000 con cui e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale 5.2.1.4. «aree depresse» del centro di responsabilita' «Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive» il capitolo n. 7460 «somme da erogare per la realizzazione di progetti destinati all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle aree depresse del territorio nazionale», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 25 miliardi di lire (Euro 12.911.422,48); Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, vengano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato; Visto il decreto ministeriale n. 10118/2001 con cui e' stata apportata nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, una variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, di 20 miliardi di lire (Euro 10.329.137,98) a valere sul capitolo n. 7450 «somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo»; Vista la delibera n. 20/2002 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE, a modifica di quanto stabilito con la delibera n. 14/ 2000 sopra citata, ha destinato l'importo di 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,96) al finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno con priorita' per le piccole e medie imprese; Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilita' per questo Ministero di destinare al finanziamento delle predette operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese italiane, l'ulteriore importo di Euro 10.329.137,98, gia' stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario 2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266 summenzionata; Tenuto conto della riduzione del 20 per cento decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze sui residui di stanziamento al 31 dicembre 2001, effettuata in sede di chiusura di esercizio 2001; Vista la delibera del CIPE adottata nella seduta del 15 maggio 2003 con cui l'utilizzo dei predetti fondi e' stato esteso al finanziamento di operazioni di venture capital da effettuarsi in Irak; Vista la delibera del CIPE adottata nella seduta del 15 giugno 2003 con cui l'utilizzo dei predetti fondi e' stato ulteriormente esteso al finanziamento di operazioni di venture capital da effettuarsi nei Paesi a sud del Sahara; Visto il proprio decreto n. 393 del 4 aprile 2003 con cui e' stato stabilito che i predetti stanziamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono da considerare fondo rotativo; Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con cui e' stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua composizione; Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui e' stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'Atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest concernenti la gestione del predetto fondo; Considerato che: ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attivita' della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87; occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge e la delibera del CIPE n. 20 del 28 marzo 2002 e successive modifiche, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita' produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988; Ritenuta la necessita' di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 agosto 2002; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto, si intendono per: stanziamento: importo complessivo pari a Euro 34.139.350,40 trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalita' qui stabilite; societa' destinatarie e investimento: imprese, con priorita' piccole e medie che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, aventi la sede legale ed amministrativa nel Mezzogiorno e nelle altre «aree depresse» del Paese, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purche' l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attivita' nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara; Paesi del Bacino del Mediterraneo: Paesi le cui coste sono bagnate dal suddetto mare, a condizione che non facciano parte dell'Unione europea e che rientrino nella progettata zona di libero scambio con l'Unione europea; Paesi a sud del Sahara: tutti i Paesi dell'Africa non gia' compresi fra quelli sopra elencati, del bacino del Mediterraneo; intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote del capitale dell'investimento; intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento; Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con i decreti ministeriali di cui in premessa; Ministero: il Ministero delle attivita' produttive, direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; soggetto gestore: la Simest S.p.a. istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.