IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti
pubblici;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002,
n. 145;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303
1. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, dopo le parole: «di comunicazione
istituzionale» sono inserite le seguenti: «, di informazione, nonche'
relative all'editoria ed ai prodotti editoriali».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana e il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio del Ministri, nonche' di enti pubblici, e' il
seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, come modificato dall'art. 3,
comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante
disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato, e' il seguente:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti) (Art. 23 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15
del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti nell'ambito
delle amministrazioni della Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi
provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite
l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione.
I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano,
secondo il criterio della continuita' dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti
connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in
ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente
di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato
giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di
previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio del
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una
banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli
delle amministrazioni dello Stato.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cosi' come modificato
dal presente decreto legislativo e' il seguente:
«2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni
religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma,
della Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo;
h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche
di pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale, di informazione, nonche' relative
all'editoria ed ai prodotti editoriali;
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di
settore considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle politiche settoriali.».