IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                         di Reggio Calabria

  Visto  l'art.  2544  del codice civile integrato dall'art. 18 della
legge n. 59/1992;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  verbale  di ispezione ordinaria dal quale risulta che la
societa'  cooperativa  si  trova nelle condizioni previste dal citato
art. 2544 del codice civile;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale  del  6 marzo  1996  che  disciplina  il
decentramento delle procedure di scioglimento;
  Visti   i   decreti  direttoriali  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  del  17 luglio  2003 che definiscono i casi di non nomina
del commissario liquidatore;
  Preso  atto  della decisione assunta dalla commissione centrale per
le  cooperative  nella  riunione  del 15 maggio 2003, che esonera, in
alcuni  casi,  le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di
parere;
  Preso  atto  che  non  e'  stata  avviata l'attivita' sociale, come
risulta   dall'ultimo  bilancio  depositato,  riferito  all'esercizio
chiuso  al  31 dicembre  1999,  e  che  il  legale  rappresentante ha
dichiarato che non esistono pendenze patrimoniali da definire;

                               Decreta

che  la  seguente  societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa'  cooperativa  «Leonardo  piccola  societa' cooperativa a
r.l.»,  con  sede  in  Reggio  Calabria, costituita per rogito notaio
dott.  Francesco  Maria Albanese in data 26 novembre 1998, repertorio
n. 43051, registro imprese n. 139241, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.
      Reggio Calabria, 18 novembre 2003
                                    Il direttore provinciale: Verduci