IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Pavia

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di
scioglimento  d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  2544 del codice civile
limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che
dispone  l'attribuzione  alle  direzioni provinciali del lavoro delle
funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
  Visto  il  parere  del  15  maggio 2003 con il quale la commissione
centrale  per  le  cooperative ha deliberato, all'unanimita', che nei
procedimenti   finalizzati   all'adozione   del  provvedimento  dello
scioglimento  di  societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 del
codice  civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il
parere   del  comitato  centrale  qualora  ricorrano  le  fattispecie
previste nel citato parere;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,  sottoscritta  il  30 novembre  2001,  registrata  il 7
dicembre 2001 al n. 2134;
  Esaminato  il  verbale  di  ispezione  5 agosto 2003 sull'attivita'
della  societa'  cooperativa  sotto indicata e gli atti d'ufficio, da
cui  risulta  che  la  medesima  trovasi  nelle  condizioni  previste
dall'art.  2544 del codice civile che non comporta la nomina di alcun
commissario  liquidatore,  in  quanto  senza rapporti patrimoniali da
definire;

                              Decreta:

  La societa' cooperativa di produzione e lavoro «Pavese solidarieta'
e  serenita' piccola societa' cooperativa a r.l.», con sede in Pavia,
costituita  per  rogito notaio dott. Marco Marchetti in data 7 giugno
2000,  repertorio  n.  27534  - raccolta n. 6372, registro imprese n.
2000/20123,   n.  227585  REA  della  CCIAA  di  Pavia,  B.U.S.C.  n.
1781/294028, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in
virtu'  dell'art.  2  della  legge  17 luglio 1975, n. 400, senza dar
luogo alla nomina di un commissario liquidatore.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Pavia, 25 novembre 2003
                                  Il direttore provinciale: Simonelli