IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Pavia

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  gererale della cooperazione del
6 marzo  1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di
scioglimento  d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  2544 del codice civile
limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che
dispone  l'attribuzione  alle  direzioni provinciali del lavoro delle
funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
  Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale
per   le   cooperative   ha   deliberato,   all'unanimita',  che  nei
procedimenti   finalizzati   all'adozione   del  provvedimento  dello
scioglimento  di  societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 del
codice  civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il
parere   del  Comitato  centrale  qualora  ricorrano  le  fattispecie
previste nel citato parere;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,   sottoscritta   il  30 novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;
  Esaminato  il verbale di ispezione 17 dicembre 2002 e il verbale di
accertamento,   a   seguito   di   diffida,   datato  7 luglio  2003,
sull'attivita'  della  societa' cooperativa sotto indicata e gli atti
d'ufficio,  da  cui  risulta che la medesima trovasi nelle condizioni
previste  dall'art.  2544  del  codice  civile  e  art. 18 ex lege n.
59/1992  che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore,
in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Sport
2000  a  r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott.
Pietro   Remo  Sampiero  in  data  14 febbraio  1984,  repertorio  n.
6243/2260,  n.  5580 registro societa' tribunale di Pavia e n. 164426
REA della CCIAA di Pavia, B.U.S.C. n. 1332/203337 e' sciolta ai sensi
dell'art.  2544  del codice civile, in virtu' dell'art. 2 della legge
17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario
liquidatore.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Pavia, 25 novembre 2003
                                  Il direttore provinciale: Simonelli