IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della Pubblica sicurezza Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1; Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 2 del citato art. 22; Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal comma 3 del citato art. 22; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22; Visto l'art. 39, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326; Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva; Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione degli esemplari di modelli di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al citato art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da sottoporre alla verifica di idoneita' al gioco lecito, nonche' le regole per la verifica stessa e le caratteristiche dei soggetti che possono effettuare la verifica tecnica; Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonche' le esigenze sia produttive che fiscali; Decreta: Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Il decreto, relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ha per oggetto la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalita' di funzionamento e del protocollo di comunicazione per l'accesso ai dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete, di esemplari di modelli degli apparecchi e congegni stessi, i quali devono essere sottoposti alla verifica tecnica di cui all'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, per consentirne la produzione o l'importazione. 2. Il decreto definisce, inoltre, gli obiettivi, le metodologie e le specifiche per la verifica tecnica dei prototipi degli apparecchi e dei congegni ai fini della certificazione di conformita' degli stessi al gioco lecito, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.). 3. Il decreto definisce, infine, le caratteristiche degli organismi di certificazione ed ispezione che intendono effettuare, previa convenzione con A.A.M.S. e sulla base di apposita procedura, attivita' di verifica tecnica. 4. Ai soli fini del decreto, si intendono: a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', pronti per essere impiegati sul territorio nazionale; b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero introduce nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', finiti in ogni loro parte; e' assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero introduce nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508); c) per utente, il giocatore; d) per apparecchio o congegno, il complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e schede di gioco e della connessione per la comunicazione; e) per intrattenimento, l'insieme di modalita' e sequenze di gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita; f) per abilita', la capacita' richiesta all'utente per il conseguimento del risultato relativamente alle diverse tipologie di gioco; g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente; h) per preponderanza dell'abilita' o dell'intrattenimento rispetto all'elemento aleatorio, la possibilita' dell'utente, tramite la propria abilita', di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco, gli elementi aleatori incidenti sul risultato e/o la prevalenza, durante la partita, degli elementi di puro intrattenimento; i) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita; j) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonche' le interfacce ed i protocolli necessari per l'accesso ai dati, anche ai fini della gestione telematica degli apparecchi; k) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e cosi' di seguito; l) per immodificabilita', la non modificabilita' ne' alterabilita' delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita' di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi; m) per manomissione, l'alterazione od il danneggiamento di uno o piu' dei dispositivi di protezione della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio o congegno; n) per contatori, le aree di memoria nelle quali sono memorizzati i dati di funzionamento dell'apparecchio o congegno di gioco; o) per protocollo di comunicazione, il software di accesso ai contatori; p) per codice sorgente del software, un programma dell'apparecchio o congegno, redatto in un linguaggio di programmazione; q) per codice eseguibile del software, un programma dell'apparecchio o congegno nel linguaggio interpretabile dal processore della scheda di gioco; r) per gestore, colui che esercita una attivita' organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita', dallo stesso posseduti a qualunque titolo; s) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.; t) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di gioco necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le relative modalita' di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi; u) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla manutenzione straordinaria.