IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
                            d'intesa con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della Pubblica sicurezza

  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
  Visto  l'art.  38  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  come
modificato dal comma 2 del citato art. 22;
  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  come modificato dal comma 3 del citato art.
22;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art.
22;
  Visto  l'art.  39, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Vista  la  direttiva  n.  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione
nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni tecniche, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
  Esperita   la  procedura  di  informazione  prevista  dalla  citata
direttiva;
  Considerata l'esigenza di definire le regole tecniche di produzione
degli  esemplari  di modelli di apparecchi e congegni da divertimento
ed intrattenimento di cui al citato art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
da  sottoporre alla verifica di idoneita' al gioco lecito, nonche' le
regole  per  la verifica stessa e le caratteristiche dei soggetti che
possono effettuare la verifica tecnica;
  Considerate  le  ragioni  di ordine e sicurezza pubblica nonche' le
esigenze sia produttive che fiscali;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Finalita' e definizioni

  1.  Il  decreto,  relativamente  agli  apparecchi e congegni di cui
all'art.   110,   comma   6,   del  T.U.L.P.S.,  ha  per  oggetto  la
specificazione  di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalita'
di  funzionamento  e del protocollo di comunicazione per l'accesso ai
dati, anche ai fini del successivo collegamento in rete, di esemplari
di  modelli degli apparecchi e congegni stessi, i quali devono essere
sottoposti  alla  verifica tecnica di cui all'art. 38, comma 3, della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per consentirne la produzione o l'importazione.
  2.  Il  decreto definisce, inoltre, gli obiettivi, le metodologie e
le  specifiche per la verifica tecnica dei prototipi degli apparecchi
e  dei  congegni  ai  fini  della certificazione di conformita' degli
stessi  al  gioco  lecito, da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato (A.A.M.S.).
  3. Il decreto definisce, infine, le caratteristiche degli organismi
di  certificazione  ed  ispezione  che  intendono  effettuare, previa
convenzione   con  A.A.M.S.  e  sulla  base  di  apposita  procedura,
attivita' di verifica tecnica.
  4. Ai soli fini del decreto, si intendono:
    a) per   produttore,   colui  che  professionalmente  costruisce,
realizzando  un  prodotto  finito  in  ogni  sua  parte, apparecchi e
congegni    automatici,    semiautomatici    od    elettronici,    da
intrattenimento  o  da gioco di abilita', pronti per essere impiegati
sul territorio nazionale;
    b) per  importatore,  colui  che immette in libera pratica ovvero
introduce  nel  territorio  nazionale,  per  essere  ivi tecnicamente
verificati   od   installati,   apparecchi   e  congegni  automatici,
semiautomatici  od  elettronici,  da  intrattenimento  o  da gioco di
abilita',  finiti  in  ogni loro parte; e' assimilato all'importatore
l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero introduce nel
territorio  nazionale,  per  essere  ivi  tecnicamente  verificati od
installati,  apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  od
elettronici,  da  intrattenimento  o  da gioco di abilita', finiti in
ogni  loro  parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu' sedi
secondarie  con  rappresentanza  stabile  a norma degli articoli 2197
ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);
    c) per utente, il giocatore;
    d) per  apparecchio  o  congegno,  il  complesso  dei  componenti
destinati  al  gioco  comprensivo,  tra  l'altro,  dei dispositivi di
inserimento  e  di erogazione delle monete, dei programmi e schede di
gioco e della connessione per la comunicazione;
    e) per  intrattenimento,  l'insieme  di  modalita'  e sequenze di
gioco che coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;
    f) per   abilita',  la  capacita'  richiesta  all'utente  per  il
conseguimento  del  risultato relativamente alle diverse tipologie di
gioco;
    g) per  alea  o  elemento  aleatorio,  gli elementi incidenti sul
risultato  del  gioco  dipendenti  da  fattori  casuali,  determinati
dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
    h) per   preponderanza   dell'abilita'   o   dell'intrattenimento
rispetto all'elemento aleatorio, la possibilita' dell'utente, tramite
la  propria  abilita', di superare, nella maggioranza degli eventi di
gioco,   gli   elementi  aleatori  incidenti  sul  risultato  e/o  la
prevalenza,    durante   la   partita,   degli   elementi   di   puro
intrattenimento;
    i) per  costo  della  partita,  il  valore  espresso  in euro per
ciascuna partita;
    j) per  scheda  di  gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei
quali  risiedono  il software di gioco ed i contatori dei dati per la
memorizzazione  dei  parametri  di  funzionamento  del  gioco stesso,
nonche'  le  interfacce  ed  i  protocolli necessari per l'accesso ai
dati, anche ai fini della gestione telematica degli apparecchi;
    k) per  ciclo  complessivo  di  partite,  ciascun ciclo di 14.000
partite  consecutive,  vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n.
14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e cosi' di seguito;
    l) per    immodificabilita',    la    non   modificabilita'   ne'
alterabilita'  delle caratteristiche tecniche nonche' delle modalita'
di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi;
    m) per  manomissione, l'alterazione od il danneggiamento di uno o
piu'  dei  dispositivi  di  protezione  della scheda di gioco o degli
altri componenti dell'apparecchio o congegno;
    n) per contatori, le aree di memoria nelle quali sono memorizzati
i dati di funzionamento dell'apparecchio o congegno di gioco;
    o) per  protocollo  di  comunicazione,  il software di accesso ai
contatori;
    p) per    codice    sorgente    del    software,   un   programma
dell'apparecchio   o   congegno,   redatto   in   un   linguaggio  di
programmazione;
    q) per    codice    eseguibile   del   software,   un   programma
dell'apparecchio   o   congegno  nel  linguaggio  interpretabile  dal
processore della scheda di gioco;
    r) per  gestore,  colui  che  esercita  una attivita' organizzata
diretta  alla  distribuzione,  installazione  e  gestione  economica,
presso  pubblici  esercizi,  circoli  ed associazioni autorizzate, di
apparecchi  e  congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da
intrattenimento  o  da  gioco  di  abilita', dallo stesso posseduti a
qualunque titolo;
    s) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di
cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
    t) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di
gioco   necessari   a   ripristinare   le   caratteristiche  tecniche
dell'apparecchio,  le relative modalita' di funzionamento e quelle di
distribuzione dei premi;
    u) per  manutenzione  ordinaria, tutti gli interventi manutentivi
diversi dalla manutenzione straordinaria.