IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Milano
Visto l'art 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del
6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio
politiche del lavoro delle funzioni gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero
delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per
la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive,
Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n.
1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17
luglio 2003;
Visto l'unanime parere della commissione centrale per le
cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997
sull'applicabilita' dell'art. 2544 del codice civile anche in
presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche' preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilita' di
funzionamento dell'assemblea della societa' cooperativa «Edilizia
Cimiano Seconda» a r.l., con sede in Milano, via Pusiano, 42;
Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della
cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui confronti si e' verificata anche una delle cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione
generale degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 14 gennaio 1998
relativo alla societa' cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l.,
con sede in Milano, via Pusiano, 42, da cui risulta che la medesima
trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e
dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello
al 31 dicembre 1989, non ha compiuto atti di gestione da allora e ha
attualmente attivita' o pendenze attive solo di natura mobiliare
inferiori al limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003 e
di ammontare insufficiente a consentire l'eventuale recupero coatto
relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni
dal 1989/1990 in poi;
Decreta:
La societa' cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l., con sede
legale in Milano, via Pusiano, 42, costituita per rogito notaio dott.
Agostino Avanzini di Milano in data 16 maggio 1968, rep. n. 23771,
racc. n. 5512, B.U.S.C. n. 6099/105961, codice fiscale: 0632940153,
tribunale di Milano, reg. soc. n. 136120, vol. n. 3424, fasc. 20, e''
sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai
sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma
1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato
bilanci dopo quello al 31 dicembre 1989, non ha compiuto atti di
gestione da allora e ha attualmente attivita' o pendenze attive solo
di natura mobiliare inferiori al limite di cui al decreto
ministeriale 17 luglio 2003.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 17 novembre 2003
Il dirigente reggente: Cicchitti