IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano

  Visto l'art 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero
delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali
ha  determinato  il  limite temporale dalla presentazione dell'ultimo
bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il
secondo  dei  quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per
la  nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi,  Div.  IV, prot. n.
1579551  del  30  settembre  2003 relativa ai decreti ministeriali 17
luglio 2003;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa'  cooperativa «Edilizia
Cimiano Seconda» a r.l., con sede in Milano, via Pusiano, 42;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  di  ispezione ordinaria in data 14 gennaio 1998
relativo alla societa' cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l.,
con  sede  in Milano, via Pusiano, 42, da cui risulta che la medesima
trovasi  nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e
dall'art.  2,  comma  1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'
sussistono  le  seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello
al  31 dicembre 1989, non ha compiuto atti di gestione da allora e ha
attualmente  attivita'  o  pendenze  attive  solo di natura mobiliare
inferiori  al  limite di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2003 e
di  ammontare  insufficiente a consentire l'eventuale recupero coatto
relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni
dal 1989/1990 in poi;

                              Decreta:

  La societa' cooperativa «Edilizia Cimiano Seconda» a r.l., con sede
legale in Milano, via Pusiano, 42, costituita per rogito notaio dott.
Agostino  Avanzini  di  Milano in data 16 maggio 1968, rep. n. 23771,
racc.  n.  5512, B.U.S.C. n. 6099/105961, codice fiscale: 0632940153,
tribunale di Milano, reg. soc. n. 136120, vol. n. 3424, fasc. 20, e''
sciolta,  senza  dar  luogo  a  nomina di commissario liquidatore, ai
sensi  dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma
1,  della  legge  17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato
bilanci  dopo  quello  al  31 dicembre  1989, non ha compiuto atti di
gestione  da allora e ha attualmente attivita' o pendenze attive solo
di   natura   mobiliare   inferiori  al  limite  di  cui  al  decreto
ministeriale 17 luglio 2003.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 17 novembre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti