IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre 2002, con il quale, e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province
di Lucca e Pistoia colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del
giorno 23 ottobre 2002;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra
richiamata e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per
intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri
straordinari;
Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura
emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della
popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle
situazioni di pericolo;
Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e
che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga dello stato di emergenza;
Vista le note del 18 giugno e del 27 novembre 2003 della regione
Toscana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 dicembre 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nei territori delle
province di Lucca e Pistoia colpiti dall'eccezionale evento
atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, e' prorogato fino al
31 dicembre 2004.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2003
Il Presidente: Berlusconi