IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave
crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del
comune di Genova;
Considerata in particolare, l'ineludibile esigenza di realizzare,
potenziare e completare opere finalizzate ad incrementare
l'approvvigionamento idrico nel comune di Genova, con procedure di
assoluta urgenza ed in deroga alla normativa vigente;
Vista la nota della regione Liguria del 18 novembre 2003, con la
quale e' stata trasmessa la nota del comune di Genova concernente gli
interventi da realizzarsi nel medesimo territorio per fronteggiare il
contesto emergenziale determinatosi a seguito della grave carenza di
risorse idriche;
Viste le note dell'ufficio territoriale del Governo di Genova del
14 ottobre e 4 novembre 2003;
Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di adottare misure di
carattere straordinario ed urgente atte a garantire
l'approvvigionamento idrico del comune di Genova;
Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
cui alla nota del 3 dicembre 2003;
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento
idrico in atto nel territorio del comune di Genova, e di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre
2003 citato in premessa, il presidente della regione Liguria e'
nominato commissario delegato, e provvede, sentito il comune di
Genova, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini
di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto
attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base
di apposite direttive di volta in volta impartite dallo stesso
commissario delegato.
3. Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il
superamento del contesto emergenziale si provvede con le risorse
finanziarie locali che a tal fine saranno individuate dal commissario
delegato.