IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  660,  di  attuazione  della  direttiva  92/42/CEE  del  Consiglio
21 maggio  1992,  concernente  i  requisiti di rendimento delle nuove
caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi,
con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400
kW;
  Vista  la  direttiva  19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive,    relativa   alla   documentazione   da   produrre   per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Istituto ricerche e collaudi M.
Masini  S.r.l.,  con  sede  in  via  Moscova n. 11 - Rho (Milano), ha
richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformita' CE
ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia
della  qualita'  della  produzione  e  del  prodotto  ai  sensi degli
articoli 4   e   8   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
15 novembre 1996, n. 660;
  Considerato  che  l'Istituto  ricerche  e collaudi M. Masini S.r.l.
soddisfa  i  requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
  Considerato  che  i  risultati degli esami documentali ed ispettivi
per  l'Istituto  ricerche  e  collaudi  M. Masini S.r.l. soddisfano i
requisiti  richiesti  dalla  direttiva  19 dicembre 2002 del Ministro
delle attivita' produttive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto  ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e' autorizzato
al  rilascio di attestati di conformita' CE di tipo per i prodotti di
cui   all'art.   2   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato
III - modulo B.
  2.  L'Istituto  ricerche  e  collaudi  M. Masini S.r.l. e' altresi'
autorizzato   al  rilascio  di  attestati  di  verifica,  secondo  le
procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:
    Modulo C: conformita' al tipo;
    Modulo D: garanzia di qualita' della produzione;
    Modulo E: garanzia di qualita' del prodotto.