IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35; Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio 2002; Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva; Visto il regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003; Vista la legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999, concernente «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 27 ottobre 1999, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, concernente «Modalita' di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1990), in particolare l'art. 4, comma 3; Ritenuto necessario assicurare un'adeguata attuazione nazionale delle nuove disposizioni comunitarie; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 13 novembre 2003; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 1019/02, in appresso denominato «regolamento», con particolare riferimento alla disciplina degli imballaggi di cui all'art. 2, della designazione dell'origine di cui all'art. 4 e delle indicazioni facoltative che possono figurare in etichetta di cui all'art. 5 del «regolamento». 2. Sono fatte salve, per quanto compatibili con il «regolamento», le disposizioni previste, anche negli specifici disciplinari di produzione, per prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92.