IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
1966,  relativo  all'attuazione  di  una  organizzazione  comune  dei
mercati  nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   2568/91  della  Commissione
dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva
e  degli  oli di sansa di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti,
come  modificato  da  ultimo  dal  regolamento (CE) n. 796/2002 della
Commissione del 6 maggio 2002;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari e
successive modificazioni;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2815/98  della  Commissione  del
22 dicembre   1998,   relativo   alle  norme  di  commercializzazione
dell'olio di oliva;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1019/02  della  Commissione  del
13 giugno  2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio
di  oliva,  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  1964/02 del
4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003;
  Vista  la  legge  27 gennaio  1968,  n.  35,  recante  norme per il
controllo  della  pubblicita'  e  del  commercio dell'olio di oliva e
dell'olio di semi;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   relativo   all'attuazione  delle
direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
  Visto   il   decreto   legislativo  n.  426  del  19 ottobre  1999,
concernente   «Disposizioni   sanzionatorie   in   applicazione   del
regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio
di oliva»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  458 del
27 ottobre 1999, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;
  Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, concernente «Modalita'
di  attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98
relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  1990),  in particolare
l'art. 4, comma 3;
  Ritenuto  necessario  assicurare  un'adeguata  attuazione nazionale
delle nuove disposizioni comunitarie;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome, espresso nella seduta
del 13 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.   Il   presente  decreto  disciplina  le  modalita'  applicative
nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 1019/02,
in  appresso  denominato  «regolamento»,  con particolare riferimento
alla   disciplina   degli   imballaggi   di  cui  all'art.  2,  della
designazione  dell'origine  di  cui  all'art.  4  e delle indicazioni
facoltative  che  possono figurare in etichetta di cui all'art. 5 del
«regolamento».
  2.  Sono  fatte salve, per quanto compatibili con il «regolamento»,
le  disposizioni  previste,  anche  negli  specifici  disciplinari di
produzione,  per  prodotti  che  beneficiano  di una denominazione di
origine protetta o di una indicazione geografica protetta a norma del
regolamento (CEE) n. 2081/92.