LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 24 settembre 1998 per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota del 4 giugno 2002, esaminato in sede tecnica il 17 giugno 2002 e trasmesso nuovamente dal Ministero della salute il 20 giugno 2002; Considerato che, nelle more dell'istruttoria tecnica, la regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, ha inviato un documento recante proposte di modifica, esaminato in sede tecnica il 20 marzo 2003, sul quale i rappresentanti del Ministero della salute si sono riservati valutazioni; Considerato che, a seguito della riunione tecnica del 29 settembre 2003 e' stato convenuto il testo dell'accordo in questione inviato, con nota del 1° ottobre u. s., dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani per acquisirne le valutazioni; Visti i successivi esiti istruttori convenuti sul testo del provvedimento in questione tra il Ministero della salute, le regioni, il Ministero dell'economia e finanze e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta di accordo in oggetto; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del gia' citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati: Art. 1. Classificazione delle strutture 1. E' rimessa alle regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private in relazione alle seguenti tipologie: a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata; c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria; d) ospedale veterinario; e) laboratorio veterinario di analisi. 2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonche' alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono cosi' individuate: a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attivita' professionale in forma privata e personale. Qualora due o piu' medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attivita' professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria; b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualita' ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o piu' medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino piu' di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrera' nominare un direttore sanitario medico veterinario; c) per clinica veterinaria - casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualita' ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da piu' medici veterinari generici o specialisti e nella quale e' prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria - casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico; d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualita' ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da piu' medici veterinari generici o specialisti e nella quale e' prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario e' dotato di direttore sanitario medico veterinario; e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non e' consentito alcun tipo di attivita' clinica o chirurgica su animali. 3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonche' quanto previsto all'art. 2 possono non essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalle regioni con particolare riferimento all'applicazione della legge n. 281/1991 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale. 4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attivita' organicamente collegate ad una o piu' delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate.