LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
    Visti  gli  articoli 2,  comma  2,  lettera  b)  e 4, comma 1 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, che affidano a questa
Conferenza  il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
    Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 24 settembre 1998
per   la   definizione  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi   minimi  richiesti  per  l'erogazione  di  prestazioni
veterinarie  da  parte di strutture private, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Visto  lo  schema  di  accordo in oggetto trasmesso dal Ministero
della salute con nota del 4 giugno 2002, esaminato in sede tecnica il
17 giugno  2002  e trasmesso nuovamente dal Ministero della salute il
20 giugno 2002;
    Considerato  che, nelle more dell'istruttoria tecnica, la regione
Veneto,  a  nome  del  coordinamento  interregionale,  ha  inviato un
documento  recante proposte di modifica, esaminato in sede tecnica il
20 marzo  2003, sul quale i rappresentanti del Ministero della salute
si sono riservati valutazioni;
    Considerato   che,   a   seguito   della   riunione  tecnica  del
29 settembre  2003  e'  stato  convenuto  il  testo  dell'accordo  in
questione  inviato,  con  nota del 1° ottobre u. s., dalla segreteria
della  Conferenza  Stato-regioni  alla  Federazione  nazionale  degli
ordini dei veterinari italiani per acquisirne le valutazioni;
    Visti  i  successivi  esiti  istruttori  convenuti  sul testo del
provvedimento in questione tra il Ministero della salute, le regioni,
il Ministero dell'economia e finanze e la Federazione nazionale degli
ordini dei veterinari italiani;
    Considerato   che,   nel  corso  dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  i  presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta di
accordo in oggetto;
    Acquisito  l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del gia' citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
                               Art. 1.
                   Classificazione delle strutture
    1.  E'  rimessa  alle  regioni la classificazione delle strutture
veterinarie pubbliche e private in relazione alle seguenti tipologie:
      a) studio  veterinario  esercitato  in  forma  sia  singola che
associata;
      b) ambulatorio  veterinario esercitato in forma sia singola che
associata;
      c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
      d) ospedale veterinario;
      e) laboratorio veterinario di analisi.
    2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle
norme generali e speciali in materia di igiene nonche' alle norme sul
benessere  animale  con riguardo alle esigenze delle specie trattate,
sono cosi' individuate:
      a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico
veterinario,   generico  o  specialista,  esplica  la  sua  attivita'
professionale in forma privata e personale. Qualora due o piu' medici
veterinari,  generici  o  specialisti,  esplicano  la  loro attivita'
professionale  in  forma  privata  ed  indipendente, pur condividendo
ambienti  comuni,  lo  studio  veterinario assume la denominazione di
studio  veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali
strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria;
      b) per  ambulatorio  veterinario si intende la struttura avente
individualita'  ed  organizzazione propria ed autonoma in cui vengono
fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o
piu'  medici  veterinari,  generici  o specialisti, senza ricovero di
animali  oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino
piu'  di  un medico veterinario o il titolare della struttura non sia
medico veterinario, occorrera' nominare un direttore sanitario medico
veterinario;
      c) per  clinica  veterinaria  -  casa  di  cura  veterinaria si
intende   la   struttura   veterinaria   avente   individualita'   ed
organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni
professionali  da  piu'  medici  veterinari  generici o specialisti e
nella  quale  e'  prevista  la  degenza  di  animali  oltre  a quella
giornaliera;  la  clinica  veterinaria  -  casa  di  cura veterinaria
individua  un  direttore  sanitario  medico  veterinario.  La clinica
veterinaria   -   casa   di   cura  veterinaria  deve  poter  fornire
un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
      d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria
avente  individualita'  ed  organizzazione proprie ed autonome in cui
vengono  fornite  prestazioni professionali da piu' medici veterinari
generici  o  specialisti  e  nella  quale  e'  prevista la degenza di
animali  oltre  a  quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso
sull'arco  delle  ventiquattro  ore  con  presenza continuativa nella
struttura  di  almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica
di   laboratorio.  L'ospedale  veterinario  e'  dotato  di  direttore
sanitario medico veterinario;
      e) per  laboratorio  veterinario  di  analisi  si  intende  una
struttura  veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e
con  richiesta  veterinaria,  indagini  diagnostiche  strumentali  di
carattere  fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico,
citologico  ed  istologico su liquidi e/o materiali biologici animali
con  rilascio  di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non e'
consentito alcun tipo di attivita' clinica o chirurgica su animali.
    3.  I  commi  1 e 2 del presente articolo nonche' quanto previsto
all'art.  2  possono non essere applicati alle campagne programmate e
stabilite  dalle regioni con particolare riferimento all'applicazione
della  legge n. 281/1991 fermo restando il pieno rispetto delle norme
igienico-sanitarie e del benessere animale.
    4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di
quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo
svolgimento  di attivita' organicamente collegate ad una o piu' delle
strutture  di  cui  ai  commi  1 e 2 e devono essere specificatamente
autorizzate.