IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
n.  91737  del  18 luglio 2002 che autorizza l'organismo di controllo
«Istituto  per la Certificazione Etica e Ambientale - ICEA», con sede
in  Bologna,  Strada  Maggiore  n.  29,  ad esercitare l'attivita' di
controllo  sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed
alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari  con  le  medesime  condizioni  di autorizzazione concesse
all'«Associazione  Italiana  per  l'Agricoltura Biologica - AIAB» con
decreto  del  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
n. 9697171 del 18 dicembre 1996;
  Visto il medesimo decreto che, al fine di consentire lo smaltimento
delle  etichette  autorizzate da AIAB, ha concesso la possibilita' ad
ICEA   di  impiegare  le  stesse  per  un  periodo  non  superiore  a
trecentosessantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto;
  Vista  l'istanza  presentata  da ICEA in data 18 giugno 2003 con la
quale  chiede a questo Ministero una proroga al termine sopraindicato
di trecentosessantacinque giorni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che  l'utilizzazione  da parte di ICEA delle etichette
riportanti  la vecchia dicitura di AIAB non comporta alcuna caduta di
continuita'  nel  sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del
regolamento  CEE  n.  2092/91  del  Consiglio  del  24 giugno  1991 e
successive  modifiche  e/o  integrazioni ed al decreto legislativo n.
220 del 17 marzo 1995;
  Considerato  che  ICEA  resta  l'unico  soggetto  responsabile  sul
controllo  del corretto impiego delle etichette riportanti la vecchia
dicitura  AIAB e sulla conformita' del prodotto cosi etichettato alle
disposizioni  previste  al  regolamento  CEE  n. 2092/91 e successive
modifiche e/o integrazioni;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  periodo, di cui al decreto ministeriale n. 91737, art. 1, comma
4,  del  18 luglio  2002,  concesso  ad ICEA per lo smaltimento delle
etichette  autorizzate  da  AIAB,  e',  in via del tutto eccezionale,
improrogabilmente  differito  fino  ad ulteriori centottanta giorni a
far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 4 novembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate