IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda presentata dalla cooperativa Paestum a r.l., con
sede  in  Paestum  (Salerno),  via  Spinazzo,  intesa  ad ottenere la
registrazione  della  denominazione  «Carciofo  di Paestum», ai sensi
dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 61434 dell'11 marzo 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la cooperativa Paestum a r.l., ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5  del  predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato
all'art.   1,  paragrafo  2,  del  regolamento  CE  n.  535/97  sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 35/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione «Carciofo di
Paestum»,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa Paestum
a  r.l.,  assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione  «Carciofo  di  Paestum»,  secondo il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Carciofo di Paestum».