IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  societa'  cooperativa a r.l.
Milkon  Sudtirol-Alto  Adige,  con  sede in Bolzano, via Campiglio n.
13/a,   intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della  denominazione
«Stelvio  o Stilfser», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n.
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  65170 del 26 settembre 2002 con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che
la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza con la quale la societa' cooperativa a r.l. Milkon
Sudtirol-Alto  Adige,  ha  chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa,  ai  sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n.
2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n.
535/97  sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano,
e  per  esso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale  accoglimento  della citata istanza della denominazione
di  origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Stelvio o
Stilfser», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento   della   domanda  avanzata  dalla  societa'
cooperativa a r.l. Milkon Sudtirol-Alto Adige, assicuri la protezione
a  titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione
«Stelvio  o Stilfser», secondo il disciplinare di produzione allegato
alla  nota  n. 65170 del 26 settembre 2002, sopra citata e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 213 del 13 settembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2,  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Stelvio o Stilfser».