IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  10  giugno  2002, 19 settembre 2002, 29 novembre
2002,  8  aprile  2003  e  14  luglio  2003, con i quali la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «I.N.O.Q.  -  Istituto Nord Ovest Qualita' - Soc. coop. a
r.l.»,  con  decreto  2 giugno  1999,  e'  stata  prorogata fino al 2
gennaio 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Raschera»  allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 22 maggio 2002,
protocollo n. 62596;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di orgine protetta «Raschera»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime   condizioni   stabilite  nell'autorizzazione  concessa  con
decreto 2 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato «I.N.O.Q. -
Istituto  Nord  Ovest  Qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l.», con sede in
Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto Grosso n. 82, con decreto 2
giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta  «Raschera»  registrata con il regolamento della Commissione
CE  n.  1263/96  del  1°  luglio  1996, gia' prorogata con decreti 10
giugno  2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14
luglio  2003,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far
data dal 2 gennaio 2004.