Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie e internazionali
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale  del Corpo forestale dello
                                  Stato
                                  Al   Corpo  forestale  dello  Stato
                                  della Regione siciliana
                                  Agli      assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  Agli  assessorati province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Agli  O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA
                                  - Organismo pagatore Lombardia
                                  All' Ente nazionale risi
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole:        Coldiretti       -
                                  Confagricoltura  - C.I.A. - Copagri
                                  -  E.N.P.T.A.  -  Eurocoltivatori -
                                  A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival
                                  - F.Agr.I. - ANPA
                                  Ai C.A.A. riconosciuti

1. Premessa.
  Con  le circolari ministeriali n. D/1289/95, regolamento D/830/98 e
l'art.  35  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000, con l'art. 7 del
regolamento  CE n. 1251/99 e con l'art. 2 regolamento (CE) n. 2316/99
sono  state  fissate  le  condizioni di ammissi-bilita' al regime dei
«seminativi» dei terreni in precedenza non eleggibili.

2. Modalita' di presentazione delle domande.
  In base a quanto stabilito dalla Direzione aerea coordinamento AGEA
con  nota  n.  ACIU.2003.147  del  5 dicembre 2003, il produttore che
voglia  richiedere  l'ammissione  alla  compensazione  al reddito per
superfici    originariamente    non   ammissibili   deve   presentare
all'Organismo   pagatore  competente  -  in  base  alla  sede  legale
dell'azienda  richiedente  -  una  richiesta formulata sul modello di
domanda allegato alla presente circolare.
  Tale  domanda,  compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa  della
documentazione   richiesta,   dovra'   essere   depositata  entro  il
15 gennaio  2004,  mediante raccomandata senza avviso di ricevimento,
all'Organismo pagatore competente, ai seguenti indirizzi:
    AGEA - Ufficio PAC Seminativi, via Palestro n. 81 - 00185 Roma;
    AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;
    ARTEA - via San Donato n. 42/1 - 50127 Firenze;
    AVEPA  - Area tecnica autorizzazioni - Corso del Popolo Passaggio
Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova;
    Organismo  pagatore regione Lombardia - Servizio tecnico - Piazza
IV novembre n. 5 - 20124 Milano.
  I  produttori  che  hanno  conferito  mandato  al CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che  avra'  l'obbligo  -  come  tramite  del produttore - di
trasmettere  la  domanda,  corredata della documentazione prescritta,
all'Organismo pagatore competente entro il 15 gennaio 2004. Una copia
della domanda cartacea - unitamente a copia degli allegati previsti -
dovra'   essere  archiviata  e  depositata  nel  fascicolo  aziendale
appositamente  predisposto  insieme  alla  domanda  per superficie di
riferimento.
  E'   necessario   che   i   produttori   che   intendano  avvalersi
dell'assistenza  di un CAA per la presentazione della domanda, per la
consultazione  e  per  l'effettuazione  delle  operazioni  volte alla
correzione   o   integrazione   dei   dati  finalizzati  ad  ottenere
l'accoglimento  del  piano  di  sostituzione, conferiscano mandato di
rappresentanza ad uno degli organismi abilitati.
  I  soggetti  che  non  hanno  dato  mandato  al CAA dovranno invece
depositare  la domanda secondo le modalita' e i tempi soprariportati;
tale   documentazione  sara'  archiviata  nel  fascicolo  elettronico
costituito presso l'AGEA al momento della presentazione della domanda
per superficie.
  L'introduzione   del   fascicolo  aziendale  elettronico  segna  il
passaggio  da  un  sistema  di  aiuti per ambiti di intervento ad una
visione globale dell'azienda quale insieme delle unita' di produzione
gestite   dall'agricoltore.   Inoltre,  consente  di  organizzare  le
informazioni disponibili nelle banche dati AGEA passando da un ambito
di  intervento  settoriale  a  un  contesto aziendale, di validare le
informazioni   disponibili   nelle   banche   dati   AGEA   da  parte
dell'imprenditore  agricolo,  di certificare il patrimonio produttivo
globale dell'azienda.

2.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
  Nella  campagna  2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati
di  assistenza  agricola  (CAA), previsti dall'art. 3-bis del decreto
legislativo  n.  165 del 27 maggio 1999, e successive modificazioni e
integrazioni:
  ...«Il   CAA   ha,   in   particolare,   la  responsabilita'  della
identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di
conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del
rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie,
nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati».
  L'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 recita:
  «Il  CAA  e'  tenuto  ad  acquisire,  dall'utente, apposito mandato
scritto   ad  operare  nel  suo  interesse,  da  cui  deve  risultare
l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
    fornire al CAA dati completi e veritieri;
    collaborare  con  il  CAA  ai fini del regolare svolgimento delle
attivita' affidate;
    consentire  l'attivita'  di  controllo  del  CAA  nei casi di cui
all'art. 2, comma 2, del presente decreto».
  I  CAA  si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno
conferito  loro  mandato,  la  partecipazione  al  procedimento ed il
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi limitatamente alle
attivita'  demandate  ai  medesimi  in  esecuzione  delle convenzioni
stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241
del  7 agosto  1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei
confronti  dei  produttori  agricoli  associati  ai CAA, e nei limiti
sopra precisati dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
  Ai  sensi  della  deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il
regolamento  di  attuazione  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e
pubblicata  sul  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254
del  30 ottobre 1998, e con specifico riferimento all'art. 4, comma 4
(comunicazioni  relative  al  procedimento)  e'  disposto  che «per i
procedimenti  amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima
risulti  inoltrata  tramite  organismi  mandatari,  il  provvedimento
finale  e'  comunicato  al  mandatario con effetto di adempimento nei
confronti dei destinatari».
  I  soggetti  che hanno conferito al CAA il mandato scritto dovranno
quindi costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di
fornire  la documentazione necessaria al costante aggiornamento della
propria  situazione  aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di
tutte   le   comunicazioni   intercorrenti   tra   i   produttori   e
l'Amministrazione.

3. Controlli amministrativi.
  L'AG.E.A  sottopone  a  controllo  amministrativo  (come  richiesto
dall'art.  8,  paragrafo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  3508/92 del
Consiglio  e dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2419/2001
della  Commissione) tutte le domande di sostituzione per superfici in
modo  da  assicurare  il  rispetto  delle  condizioni  previste dalla
regolamentazione comunitaria, come di seguito illustrate.
  I  controlli  pertanto  riguardano  la  verifica del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare la verifica:
    della data di ricezione della domanda;
    della presenza della firma del richiedente;
    della  presenza  della copia di un documento di riconoscimento in
corso   di  validita'  (i  cui  dati  di  riferimento  devono  essere
trascritti nel frontespizio del modulo di domanda);
    della  corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
del rappresentante legale (se presente);
    dell'esistenza,          dell'estensione,         dell'ubicazione
dell'appezzamento  in  esame,  tramite  verifiche  incrociate  con il
catasto terreni nazionale;
    della     corretta     indicazione     delle     superfici     da
sostituire/ammettere per ciascuna particella dichiarata;
    dell'indicazione  della  «ragione  pertinente ed obiettiva» (vedi
allegato R alla presente circolare);
    che  la  domanda  sia stata debitamente compilata in tutte le sue
parti e corredata dalla documentazione richiesta;
    che   la  domanda  sia  ritenuta  ammissibile,  tenuto  conto  in
particolare  del  rapporto che deve esistere tra la superficie che si
richiede di ammettere e quella che si intende sostituire.

3.1. Anomalie.
3.1.1. Anomalie formali.
3.1.1.1. Termine di presentazione.
  La  data  di  deposito  delle domande di sostituzione all'Organismo
pagatore  competente,  riferite  alle  domande P.A.C. per il raccolto
2004,  e'  il  15 gennaio  2004. Le domande pervenute oltre tale data
sono considerate irricevibili.
3.1.1.2. Firma.
  La  sottoscrizione  della  domanda  e' requisito indispensabile per
l'approvazione  del  piano  di  sostituzione.  La mancata apposizione
della firma comporta la non ricevibilita' della domanda.
  La  firma  del produttore, deve essere apposta nell'apposito spazio
previsto  nel  quadro «D» della domanda. Ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000   la   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad
autenticazione  ove  la  domanda  sia  presentata  unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di   validita'  alla  data  di  deposito  della  stessa.  I  dati  di
riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nel frontespizio del modulo di domanda.
  L'assenza   del   documento   di   identita'   richiesto   comporta
l'esclusione  della  domanda di sostituzione. L'assenza del documento
viene verificata da AGEA solo per i produttori in proprio, mentre per
i  produttori  mandanti  dei  CAA sono questi ultimi che attestano la
presenza della copia del documento.
3.1.2. Anomalie anagrafiche.
  E'  necessario  indicare  con precisione gli estremi identificativi
dell'azienda  e  dell'eventuale  rappresentante  legale, riportando i
dati  indicati  sul tesserino di attribuzione della partita IVA o del
codice   fiscale   e   facendo  attenzione  all'esatta  denominazione
dell'azienda.
  I  dati  anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe tributaria.
3.1.2.1. Richiedente.
  E' necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale (CUAA) e
la  partita  IVA,  il cognome o la ragione sociale del richiedente. I
soggetti  esenti  dall'obbligo  di  tenuta  della  partita IVA devono
inoltre  dichiarare  la  condizione di esenzione, come previsto dalla
normativa vigente.
  Se  trattasi  di  persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il
sesso,  la  data  di  nascita,  il  comune  di  nascita  e  la  sigla
automobilistica della provincia di nascita.
  L'Amministrazione  verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale  (CUAA)  e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non
fossero  indicate  oppure  risultassero  errate  (non appartenenti ad
alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti ad un soggetto diverso da
quello indicato), la domanda viene ritenuta inammissibile.
3.1.2.2. Rappresentante legale.
  Nel  caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, saranno
verificati  la  presenza  e  la  correttezza  dei dati anagrafici del
rappresentante legale.
  Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del
codice  fiscale;  se  non  e'  indicato  oppure  risulta  errato (non
appartenente  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un
soggetto  diverso  da  quello  indicato),  la  domanda viene ritenuta
inammissibile.
3.2. Anomalie particellari.
  I  controlli  sulle particelle sono finalizzati alla verifica della
esistenza  e  della estensione delle superfici dichiarate, in modo da
consentire   la   verifica   della   correttezza  della  sostituzione
richiesta.
  Le  particelle  vengono  inoltre  sottoposte  a  tutte le verifiche
seguendo le indicazioni della circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003
pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2003.
  Il  presupposto per la presentazione di una domanda di sostituzione
e' l'indicazione di porzioni di terreno identificabili.
3.2.1.1. Codice giustificazione.
  Occorre  indicare  il  codice giustificativo (vedere paragrafo 7.1)
della  «ragione  pertinente  ed  obiettiva»  per  cui  si richiede la
sostituzione che e' fondamentale per l'accettabilita' della domanda.
3.2.1.2. Ubicazione.
  Ai   fini  della  verifica  dell'ammissibilita'  alla  sostituzione
riveste  particolare importanza la corretta indicazione degli estremi
identificativi della particella stessa.
  Viene  controllata  la congruenza tra i valori del codice Istat del
comune e la denominazione dichiarata.
  L'incongruenza  tra  il codice Istat e la denominazione del comune,
oppure  la  mancata  o  errata  indicazione  di  un  comune,  rendono
impossibile  l'identificazione  della  particella  per la quale viene
richiesta la sostituzione/ammissione, che pertanto non sara' ritenuta
ammissibile.
  Altro  elemento  identificativo  e'  la sezione censuaria, che deve
essere  impostata  correttamente per quei comuni che la prevedono; in
caso  di  mancata  o  errata  indicazione della sezione censuaria, la
particella non sara' ritenuta ammissibile.
  La  mancanza  del  numero  di  foglio della mappa catastale e/o del
numero  della  particella catastale impedisce l'identificazione della
stessa;  tale  mancata  identificazione  non  consente  di  ritenerla
ammissibile.
  Nel caso in cui la particella e' stata interessata da frazionamenti
o  da  riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla
data  di  presentazione della domanda per la compensazione al reddito
nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda
di  ammissione,  occorre indicarne la motivazione nella colonna «casi
particolari».
  Qualora   vengano  riscontrate  anomalie  riferite  all'ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse
riferite  non  saranno  prese  in  considerazione ai fini del calcolo
della superficie ammissibile.
3.2.1.3. Ammissibilita' della sostituzione.
  Le particelle elencate nel piano di sostituzione vengono sottoposte
a  controlli per verificare la presenza dei requisiti di cui all'art.
7 del regolamento n. 1251/99: «Le domande di pagamento compensativo e
le  dichiarazioni  di  ritiro  dei  seminativi  dalla  produzione non
possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991,
al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad
usi non agricoli».
  E'   possibile   che   le   superfici   originariamente  dichiarate
ammissibili  vengano  dichiarate  inammissibili,  al  posto  di altre
diventate  nel  frattempo ammissibili (art. 7 del regolamento (CE) n.
1251/99).
  In  nessun  caso  lo  scambio  puo' determinare un incremento della
superficie  totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati
membri  predispongono  un  sistema  di  notificazione preventiva e di
approvazione ditali scambi (art. 2 del regolamento (CE) n. 2316/99).
  I produttori che presentano domande di sostituzione dei terreni non
possono  richiedere  a  premio  (in  tutto  o  in parte) le superfici
originariamente   ritenute  ammissibili  e  di  cui  si  richiede  la
sostituzione,  per  conseguire  prodotti  ricadenti  nell'ambito  del
regime di sostegno.
  Si  rende  pertanto  necessario  verificare  che,  nel  corso delle
campagne  pregresse,  le  superfici  per  le  quali  si  richiede  la
sostituzione  siano  state  dichiarate  a  seminativi,  anche  se non
rientranti nell'ambito delle compensazioni al reddito.
  Si  verifica inoltre la compatibilita' della superficie interessata
alla  sostituzione  con la superficie massima coltivata a seminativi,
dichiarata  (o  accertata)  nelle domande di compensazione al reddito
nelle  quali  la particella risulti presente. In caso di incongruenza
tra  le  superfici  riscontrate,  la  particella  non  sara' ritenuta
ammissibile.
  Successivamente,  si  procedera'  ad  effettuare controlli intesi a
verificare   che   i   terreni   precedentemente  inammissibili  alla
compensazione siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o
piu' prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/99
e  che  le superfici per le quali e' stata consentita la sostituzione
non  formino  oggetto di richiesta di compensazione al reddito, anche
se  coltivate  a  cereali,  semi  oleosi, piante proteiche e lino non
tessile.
  In caso di mancato riscontro di tale condizione tutte le particelle
facenti   parte   del   piano  di  sostituzione  saranno  bloccate  e
penalizzate ai fini dell'erogazione della compensazione al reddito.
  Di  conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento
non  dovranno eccedere la superficie massima coltivabile a seminativi
presente sul «registro delle superfici interessate dalle richieste di
sostituzione».
  Le  superfici  per  le  quali la sostituzione e' stata richiesta ed
autorizzata  (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece
essere state dichiarate alle seguenti colture:

=====================================================================
               |                          |    Coltura/ varieta'
Codice utilizzo|       Descrizione        |  dichiarata in colonna
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
001            |Mais                      |Tutte
---------------------------------------------------------------------
002            |Grano duro                |Tutte
---------------------------------------------------------------------
003            |Altri cereali             |Tutte
---------------------------------------------------------------------
004            |Soia                      |Tutte
---------------------------------------------------------------------
005            |Girasole                  |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |Colza e ravizzone         |
006            |autunnale                 |Tutte
---------------------------------------------------------------------
007            |Proteaginose              |Tutte
---------------------------------------------------------------------
008            |Colture consociate        |Tutte
---------------------------------------------------------------------
009            |Messa a riposo            |Tutte
---------------------------------------------------------------------
064            |Messa a riposo pluriennale|Tutte
---------------------------------------------------------------------
014            |Lino non tessile          |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |Messa a riposo non        |
024            |alimentare                |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |Messa a riposo non        |
065            |alimentare pluriennale    |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |Messa a riposo non        |
               |alimentare per la         |
050            |produzione di biogas      |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |Messa a riposo non        |
               |alimentare per la         |
               |produzione di biogas      |
066            |pluriennale               |Tutte
---------------------------------------------------------------------
055            |Lino da fibra             |Tutte
---------------------------------------------------------------------
056            |Canapa                    |Tutte

  In  caso  di  mancato  riscontro  ditale  condizione, la particella
dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sara' esclusa dal
pagamento  del  premio  e  considerata  ai  fini  del  computo  delle
penalita'.
3.2.1.4. Superi.
  La  superficie interessata viene sottoposta ad ulteriori controlli,
per  verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non
ci   siano   sovrapposizioni   di   superfici   nella   richiesta  di
sostituzione.
  Una  particella  (identificata  da:  codice  ISTAT  comune, sezione
censuaria,  numero  del  foglio di mappa, numero di particella) viene
definita «in supero» quando la somma delle superfici interessate alla
sostituzione o all'ammissione supera la superficie catastale.
  Per ciascuna particella dichiarata si effettua un confronto tra:
    la  somma  delle  superfici  di cui si richiede l'ammissione e la
relativa superficie catastale;
    la  somma delle superfici di cui si richiede la sostituzione e la
relativa superficie catastale.
  Il  superamento  della  superficie  dichiarata  rispetto  a  quella
catastale rende inammissibile la particella.
  3.3. Anomalie di superficie.
  Il   totale   della   superficie   a  seminativi  interessata  alla
sostituzione  deve  essere pari o maggiore della superficie di cui si
richiede l'ammissione al regime dei seminativi.
  Il mancato riscontro di tale condizione comporta l'inammissibilita'
del piano di sostituzione.

4. Documentazione da allegare.
  Le domande devono essere corredate da alcuni allegati.
  E'  obbligatorio  allegare  alla domanda di sostituzione i seguenti
documenti:
    la  fotocopia  della  porzione  di  mappa catastale o estratto di
mappa,  con  l'indicazione  degli  estremi  catastali  relativi  agli
appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;
    un'attestazione  dalla quale risulti la sussistenza della causa o
delle  cause  addotte  dal  produttore  interessato, rilasciato dagli
uffici  regionali competenti per territorio e per materia o, nei casi
previsti  dalla  circolare  MiPA  n.  D/830/98  e all'art. 35 decreto
ministeriale  4 aprile  2000,  una relazione giurata rilasciata da un
tecnico iscritto ad un Ordine, Albo o Collegio professionale.
  I produttori che dichiarino particelle interessate da frazionamenti
o  da  riordino fondiario e/o catastale avvenuti successivamente alla
data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state
dichiarate  le  particelle  oggetto  del piano di sostituzione devono
obbligatoriamente  allegare  la  documentazione  giustificativa quale
l'estratto  di  mappa aggiornato riportante le dividenti particellari
(oppure modello di frazionamento/accorpamento completo Mod. 51 FTP) e
visura ampliata delle nuove particelle.
  Nel  caso  in  cui  la  sostituzione  interessi terreni condotti in
affitto  o  in  altra  forma di possesso diversa dalla proprieta', il
richiedente  e'  tenuto  ad  acquisire  preventivamente  per iscritto
l'assenso  del proprietario, che dovra' essere allegato alla domanda.
Tale   assenso   deve  contenere  chiaramente  l'indicazione  che  il
concedente  e'  perfettamente  a conoscenza del fatto che, in caso di
retrocessione  della particella che per tale motivo ritorna nella sua
disponibilita',  detta  particella permanga assoggettata al vincolo e
che  pertanto  non  potra'  ottenere nessun aiuto di compensazione al
reddito.

5. Trattamento e diffusione dei dati.
  I  dati  personali  gestiti  in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
  I  diversi  soggetti  che a vario titolo hanno accesso a tali dati,
possono   utilizzare   gli   stessi   esclusivamente  per  i  compiti
istituzionali  di  propria  competenza  e  nei limiti stabiliti dalla
legge n. 675/96.
  La  diffusione  dei  suddetti  dati  e' consentita con le modalita'
stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.
  L'accesso  ai  succitati dati e' riconosciuto e regolato attraverso
apposite  procedure,  a  chiunque  abbia  interesse  per la tutela di
situazioni  giuridicamente  rilevanti,  secondo  quanto stabilito dal
Capo  V  «Accesso  ai documenti amministrativi» della legge 241/90, e
successive modifiche.

6. Procedimento amministrativo.
  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla Circolare AGEA n. 23 del
24 aprile  2003  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2003,  l'Amministrazione,  unicamente  per le domande il cui esito e'
risultato   negativo,   provvedera'   a   notificare   ai  rispettivi
coltivatori  il suddetto esito entro settantacinque giorni decorrenti
dalla data di deposito delle domande.
6.1. Partecipazione al procedimento.
  L'Amministrazione entro settantacinque giorni decorrenti dalla data
di   deposito   delle   domande,   per   le  domande  che  presentino
incompletezze  o  irregolarita'  dove  la  cui  rimozione richieda un
intervento,  provvedera'  ad  inviare  una  comunicazione  a  tutti i
mandatari,  per  via  telematica,  e  ai  produttori  che  non  hanno
conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale.
  La  documentazione  atta  a  sanare  tali anomalie dovra' pervenire
all'ACEA entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
della   comunicazione   da  parte  dell'Amministrazione.  Qualora  la
documentazione  richiesta  non venga prodotta entro il termine di cui
sopra,  l'istruttoria  amministrativa  della  relativa pratica verra'
chiusa sulla base degli atti presenti.
6.2. Provvedimento definitivo.
  L'AGEA   comunichera',   utilizzando   modalita'  informatizzate  e
telematiche,  il  provvedimento  definitivo relativo alle domande con
esito negativo ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti
dei  mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti della sostituzione che
non   hanno  conferito  mandato  al  CAA  mediante  comunicazione  al
domicilio del richiedente.
6.3. Clausola compromissoria.
  Il   rinvio,   indicato   sul   modulo   domanda,  delle  eventuali
controversie, agli organismi previsti nel decreto ministeriale n. 743
del   1° luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n. 183 del 6 agosto 2002, consente di accedere,
in  ipotesi  di  contenzioso  afferente la domanda, allo sportello di
conciliazione  o  alla  camera arbitrale, appositamente istituiti per
garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.
  Si  raccomanda  agli  Enti  ed  Organismi  in  indirizzo  di  voler
assicurare   la  massima  diffusione  dei  contenuti  della  presente
circolare nei confronti di tutti gli interessati.
    Roma, 12 dicembre 2003
                                               Il titolare: Gulinelli