IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388,
concernente la costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
26, concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'ENPALS;
Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione ai
calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed
assistenza gestite dall'ENPALS;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, n.
90; 1° agosto 1983, n. 669; 22 luglio 1986, n. 1006; 19 marzo 1987,
n. 203 e 19 marzo 1987, n. 207, concernenti modifiche all'articolo 3
del citato decreto legislativo n. 708 del 1947;
Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
contenente la delega al Governo per il riordino e la soppressione di
enti pubblici di previdenza ed assistenza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, con il quale e' stata attuata la suddetta delega;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, il quale prevede che, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il
funzionamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza secondo
i criteri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.
479 del 1994;
Visto l'articolo 43, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, che estende all'ENPALS la disciplina prevista
dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, con applicazione, relativamente agli organi, eccettuato il
Collegio dei revisori, dei criteri di composizione e di nomina
previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA);
Ritenuto di dover dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 ottobre 2003;
Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato con
riferimento:
a) all'osservazione concernente l'opportunita' di trasfondere le
norme residue del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
26 del 1950 nel presente regolamento, trattandosi in realta' di norme
di dettaglio, ovvero di materia gia' disciplinata in modo uniforme
per tutti gli enti di cui al citato decreto legislativo n. 479 del
1994, anche mediante adozione dei relativi regolamenti di
contabilita' e amministrazione;
b) all'osservazione concernente l'opportunita' di introdurre un
procedimento di ricognizione della maggiore rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali, tenuto conto che tale materia e' affidata
alle determinazioni giurisprudenziali e che comunque su di essa
mancano le necessarie indicazioni di legge;
c) al rilievo concernente la presunta mancanza di indicazioni
circa l'oggetto e le modalita' della funzione di vigilanza svolta dal
Consiglio di indirizzo e vigilanza, dovendosi osservare che tale
funzione e' invece disciplinata dalla normativa di rango primario
richiamata al comma 2 dell'articolo 4 del regolamento;
d) all'osservazione concernente la problematica della
rappresentanza della pubblica amministrazione tra gli esperti del
Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la disposizione del
regolamento esaminata (articolo 5, comma 1) riproduce in realta' una
norma di rango primario (articolo 3, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994);
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina 1'ordinamento,
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
di seguito denominato: «Ente», in conformita' ai principi di
carattere generale dettati dall'articolo 43, comma 1, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 81, quinto comma, della
Costituzione e' il seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica promulga le
leggi ed emana i decreti aveni valore di legge e i
regolamenti».
- Il testo del decreto legislativo 16 luglio 1947, n.
708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
agosto 1947, n. 178.
- Il testo della legge 29 novembre 1952, n. 2388
(Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16
luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1952, n. 302.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 26 (Ordinamento e funzionamento
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1950, n. 41.
- Il testo della legge 14 giugno 1973, n. 366
(Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio
della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
luglio 1973, n. 173.
- Il testo della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in
materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1981, n. 86.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
19 gennaio 1983, n. 90 (Estensione dell'assistenza ENPALS
agli organizzatori generali delle imprese di produzione
cinematografica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 1983, n. 92.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 1983, n. 669 (Estensione dell'obbligo
dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai prestatori
d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1983, n.
338.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1986, n. 1006 (Iscrizione all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei
cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1987, n. 35.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1987, n. 203 (Estensione dell'obbligo
dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1987, n.
119.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1987, n. 201 (Estensione dell'obbligo
dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli attori di
prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti
di musica leggera, presentatori e disc-jockey), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1987, n. 120.
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 708 del 1947, e' il seguente:
«Art. 3. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti
gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
nazionalita':
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed
attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori,
disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse
all'attivita' turistica;
3) attori generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e
cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori
cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori,
segretari di produzione cinematografica, cassieri,
segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio;
7) direttori d'orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali
e bandisti;
9 tersicorei, coristi, ballerini, figuranti,
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo
e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e
televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche,
teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti
teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti,
falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti
dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle
imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della
produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo
e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia
dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da
gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da
corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai
totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli
ippodromi e cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le
agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti
dalle imprese di spettacoli viaggianti;
22) calciatori ed allenatori di calcio;
23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il
noleggio e la distribuzione dei films.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che
provvede periodicamente al monitoraggio delle figure
professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello
sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati
di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi',
integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente
all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle
categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati,
per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso
altro Ente.».
- Il testo dell'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), e' il seguente:
«32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza e assistenza.».
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
419 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° agosto 1994, n. 178.
- Il testo dellart. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, e' il seguente:
«2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica
e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e per quanto non espressamente ivi
previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di
cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 479 del 1994, e' il seguente:
«Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il Direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP
e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in
rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della
legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.
6. Il Direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina
del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10,
commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.».
- Il testo dell'art. 43, comma 1, lettera c), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)), e' il seguente:
«Art. 43 (Norme in materia di ENPALS). - 1. Nell'ambito
del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1°
gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti
gli assicurati di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, e' quella in vigore nel fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui
all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista all'art. 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, e' estesa all'ENPALS, con applicazione,
relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di
nomina previsti per l'istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori
dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente
disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.».
- Il testo della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
S.O.