IL CONSIGLIO
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

  Premesso:
  Sono giunti a questa Autorita' numerosi esposti da parte di imprese
di   costruzioni   e  da  parte  delIAISES  -  Associazione  Italiana
Segnaletica  e  Sicurezza - l'associazione di categoria delle imprese
che  operano  nel  campo  dei  lavori  di  manutenzione stradale, che
segnalavano   la  presunta  violazione  della  normativa  sui  lavori
pubblici  in  taluni bandi di gara relativi alle opere di segnaletica
stradale.
  Vista  la frequenza delle interrogazioni sul tema della segnaletica
stradale,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  fornire,  sulla  base dei
prevalenti    orientamenti    giurisprudenziali   e   delle   proprie
deliberazioni  gia'  emanate  in  relazione  a  fattispecie concrete,
alcune indicazioni sulla normativa applicabile.
  In diritto:
  Per individuare la normativa applicabile agli appalti relativi alla
segnaletica   stradale   occorre  in  primo  luogo  stabilire  se  la
prestazione che frequentemente costituisce l'oggetto dei bandi, ossia
la  manutenzione  della segnaletica orizzontale e verticale adiacente
alla sede stradale, sia riconducibile alla categoria degli appalti di
lavori   piuttosto   che   a  quella  dei  servizi  (con  conseguente
applicazione  della relativa disciplina: decreto legislativo 157/1995
e s.m.i.).
  A  tal  proposito, l'art. 2, comma 1 della legge 109/1994 e s.m.i.,
stabilisce  che: «..si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti  di  cui  al  comma 2 del presente articolo, le attivita' di
costruzione,  demolizione,  recupero,  ristrutturazione,  restauro  e
manutenzione  di  opere  ed  impianti,  anche  di  presidio  e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica. (...)».
  Anche  se  questa definizione riconduce l'attivita' di manutenzione
nell'ambito  dei  lavori,  alcuni  casi concreti hanno evidenziato la
difficolta'  di  definire compiutamente l'accezione di «manutenzione»
di opere ed impianti, sollevando alcuni problemi interpretativi.
  A tali problemi interpretativi hanno cercato di dare risposta varie
pronunce  del  giudice  amministrativo,  tra  le  quali  appare molto
chiara,  tra  le  altre, la sentenza della V sezione del Consiglio di
Stato n. 2518 del 4 maggio 2001.
  Sottolinea,  tale  pronuncia che non a caso il legislatore del 1994
ha  eletto,  quale  oggetto  del  proprio  intervento  la  piu' ampia
categoria  dei  «lavori  pubblici»  in  luogo  di  quella dell'«opera
pubblica»,  in  modo  che  vengono  ad essere ricompresi, nell'ottica
legislativa  «...  non  solo  i lavori che hanno dato luogo, mediante
un'opera  di  costruzione,  ad  un'opera o ad un impianto, ma anche i
lavori  che  si  limitano  ad avere l'opera o l'impianto come oggetto
dell'attivita».
  Spiegano,  ancor  piu'  chiaramente,  i giudici amministrativi, con
argomentazioni   di   tipo  sostanzialistico,  come  il  concetto  di
manutenzione  debba essere ricondotto alla qualifica di «lavori» ogni
volta   che   l'applicazione   dell'opera  dell'appaltatore  comporti
un'attivita'  essenziale  di  modificazione della realta' fisica, con
l'utilizzazione,  la  manipolazione  e  l'installazione  di materiali
aggiuntivi  e  sostitutivi  non inconsistenti sul piano strutturale e
funzionale.
  Appare,  quindi,  evidente  ricondurre  alla  categoria  dei lavori
l'attivita'  di  manutenzione della segnaletica stradale, nell'ambito
della quale interviene sempre una modificazione della realta' fisica,
grazie   all'utilizzazione   di   materiali  nuovi:  vernici  per  la
realizzazione  della  segnaletica  orizzontale  e  installazione  dei
manufatti   che  costituiscono  la  segnaletica  verticale  (cartelli
stradali, semafori ed altri segnali stradali).
  A  conferma  dell'argomento sostanziale sopra enunciato, interviene
un  altro  argomento,  di natura formale - letterale, che si rinviene
nell'allegato  1  del  decreto  legislativo  157/1995,  relativo agli
appalti di servizi.
  Tale  allegato,  per  quanto  concerne  i servizi di manutenzione e
riparazione,  fa  riferimento  alle  voci  della CPC (Central Product
Classification) corrispondenti ai numeri 6112, 6122, 633, 886 (aventi
ad   oggetto   veicoli  a  motore,  motocicli  e  gatto  delle  nevi,
articoli personali  e  domestici,  prodotti  metallici,  macchinari e
attrezzature).
  Tali voci non possono essere applicate alla fattispecie in oggetto,
relativa  alla segnaletica stradale e paiono rispondere ad una logica
di  tassativita',  portando  ad  escludere  che  possano considerarsi
manutenzioni  rientranti tra gli appalti di servizi attivita' escluse
dai numeri indicati.
  (Ne'   sembra  che  la  manutenzione  in  oggetto,  attesa  la  sua
specificita',  possa  essere fatta comodamente rientrare nel generale
riferimento ai «macchinari o attrezzature» o, ancor piu', nell'ambito
della voce residuale degli «altri servizi».)
  Oltre  alla  problematica  relativa  alla  nozione di manutenzione,
un'altra  incertezza  accompagna  l'individuazione  della  disciplina
applicabile   agli   appalti  riguardanti  la  segnaletica  stradale,
derivante   dalla  compresenza,  nell'oggetto  di  taluni  bandi,  di
attivita' riconducibili ai lavori e di altre riconducibili ai servizi
o alle forniture (es. contratto di fornitura e posa in opera).
  La  disciplina  applicabile  ai  cosiddetti  contratti  «misti»  e'
dettata  dall'art.  2,  comma  1,  II  periodo della legge 109/1994 e
s.m.i.,  «nei  contratti  misti  di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o servizi quando comprendano lavori accessori,
si  applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50%».
  (La medesima regolamentazione e' contenuta nell'art. 3, comma 3 del
decreto  legislativo  157/1995,  la  cui  formulazione  e'  stata, di
recente,  adeguata  a  quella  gia'  vigente  nell'ambito della legge
109/1994, con l'art. 3 del decreto legislativo 65/2000).
  Dalla  norma  sopra esposta si evince che (come gia' chiarito nella
determinazione  di  questa  Autorita'  n.  13/1999), nell'ordinamento
italiano  il  criterio  dell'accessorieta'  contenuto nelle direttive
comunitarie  e' integrato con il criterio della prevalenza economica,
per  cui  la  normativa  in  tema  di lavori pubblici va applicata in
entrambi i seguenti casi:
    1.1.  in  tutti  i  casi  in  cui  l'oggetto  del  contratto  sia
sostanzialmente  un  lavoro  pubblico,  cioe' quando la sua funzione,
ossia  il  risultato  che  dallo  stesso  l'amministrazione  pubblica
intende conseguire e' quella della realizzazione dell'opera pubblica;
in  tal  caso,  pur  se  sono  previsti servizi o forniture, anche di
valore  economico  prevalente, essi conservano una funzione meramente
strumentale  (criterio  funzionale  che si basa sul caso, prospettato
per  absurdum  in  applicazione della opposta soluzione, secondo cui,
siccome  in  ogni  costruzione  edilizia  le forniture sono di valore
economico superiore dgli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare
che  esse  acquistino  rilievo  prevalente,  tale  da  qualificare il
contratto come di fornitura);
    2.2.  nei  contratti misti veri e propri (cioe' aventi ad oggetto
lavori  e  servizi  o  lavori  e forniture) laddove la prestazione di
lavori  assuma  rilievo  economico  superiore  al 50% del complessivo
contratto  (ancorche'  la prestazione relativa ai lavori sia ritenuta
funzionalmente subvalente).
  Alcuni  bandi  di  gara  hanno  ad  oggetto la «fornitura e posa in
opera»  di  beni  inerenti  la  segnaletica stradale; anche in queste
ipotesi  di  contratti  di fornitura e posa in opera, in applicazione
della  fattispecie descritta al punto n. 1, deve trovare applicazione
la normativa sui lavori pubblici.
  Questo  in  quanto  nell'ambito  delle  attivita' della segnaletica
stradale  la posa in opera risulta piu' importante e rischiosa, anche
se   meno   costosa   della  fornitura  di  beni,  cio'  che  diventa
incontestabile  per  la segnaletica orizzontale, dove appare evidente
la  prevalenza funzionale della posa in opera sul costo dei materiali
(vernici).
  In  altri termini, le previste forniture di materiali o componenti,
anche  di  valore  economico  prevalente  rispetto  alle attivita' di
lavorazione,  conservano  una  funzione  meramente  strumentale,  non
acquistano  valenza di autonoma prestazione, il contratto non diviene
misto,  ma  conserva una funzione unitaria volta alla realizzazione o
modificazione di un'opera pubblica.
  Si  ricorda  infine,  come  considerazione conclusiva ed assorbente
che,  nell'atto  di  regolazione n. 5/2001 di questa Autorita', si e'
affermato  che,  in  ogni  caso in cui sia configurabile un'attivita'
prevista dalle declaratorie dell'allegato A al decreto del Presidente
della  Repubblica  34/2000, relativo alla qualificazione dei soggetti
esecutori   di   lavori  pubblici,  la  funzione  caratterizzante  da
riconoscere  al  contratto  e'  da  individuare  nella  realizzazione
dell'opera  o  del lavoro, che costituiscono l'oggetto principale del
contratto  (anche  se  le descrizioni fanno riferimento a forniture e
posa in opera).
  La  categoria  OS10  prevista  in  tale  allegato  e' per l'appunto
relativa  alla  «Segnaletica  stradale  non  luminosa»  relativa alla
fornitura,  posa  in  opera,  manutenzione o ristrutturazione nonche'
esecuzione   della  segnaletica  stradale  verticale,  orizzontale  e
complementare.
    Roma, 10 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Cheli