LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  ed in
particolare l'art. 116 dello stesso decreto legislativo;
  Vista  la legge n. 366 del 3 ottobre 2001 «Delega al Governo per la
riforma del diritto societario»;
  Visto  l'art.  1  del  decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003
«Riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di capitali e
societa'  cooperative,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice
civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-bis;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  lettera  f)  del sopra citato decreto
legislativo  n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V
del  Capo  I  del  regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  318,  recante
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni
transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-bis;
  Vista  la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la disciplina degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  come  modificata  dalle  delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n.
13086  del  18 aprile  2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del
22 maggio  2001,  n.  13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno
2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003 e n. 14002 del 27 marzo 2003;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare, limitatamente agli emittenti
azioni  diffuse,  la  definizione  di «emittenti strumenti finanziari
diffusi  tra il pubblico in misura rilevante», contenuta nell'art. 2,
comma  1,  lettera  f)  del  Regolamento  adottato  con  delibera  n.
11971/1999, nonche' altre norme connesse del medesimo Regolamento, in
considerazione  delle novita' introdotte dalla riforma del societario
con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  Enti  ed organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
                              Delibera:
  Il  regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
12475  del  6 aprile  2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del
3 maggio  2001,  n.  13130  del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno
2002,  n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003 e n.
14002 del 27 marzo 2003, e' modificato ed integrato come segue:
    I. E' abrogata la lettera f) dell'art. 2.
    II. Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
  «Art.  2-bis (Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi
fra  il  pubblico  in  misura  rilevante). - 1. Sono emittenti azioni
diffuse  fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i
quali, contestualmente:
    a) abbiano  azionisti  diversi  dai  soci  di controllo in numero
superiore  a  200  che  detengano complessivamente una percentuale di
capitale sociale almeno pari al 5%;
    b) non  abbiano  la possibilita' di redigere il bilancio in forma
abbreviata  ai  sensi  dell'art.  2435-bis,  primo  comma, del codice
civile.
  2.  I  limiti  di  cui  al comma precedente si considerano superati
soltanto se le azioni alternativamente:
    abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento
o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
    abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma
realizzato,  anche  rivolto  a  soli  investitori  professionali come
definiti ai sensi dell'art. 100 del TUF;
    siano  negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso
dell'emittente o del socio di controllo;
    siano  emesse  da banche e siano acquistate o sottoscritte presso
le loro sedi o dipendenze.
  3.  Non  si  considerano  emittenti diffusi quegli emittenti le cui
azioni  sono  soggette  a limiti legali alla circolazione riguardanti
anche  l'esercizio  dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero
il  cui  oggetto  sociale  prevede  esclusivamente  lo svolgimento di
attivita'  non  lucrative di utilita' sociale o volte al godimento da
parte dei soci di un bene o di un servizio.
2  4.  Sono  emittenti  obbhgazioni diffuse fra il pubblico in misura
rilevante  gli  emittenti  italiani dotati di un patrimonio netto non
inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti
superiore a duecento».
  III. L'art. 108 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  108  (Individuazione degli emittenti). - 1. Gli emittenti si
considerano   emittenti   strumenti  finanziari  diffusi  dall'inizio
dell'esercizio  sociale  successivo  a  quello nel corso del quale si
sono  verificate  le  condizioni  previste  dall'art. 2-bis fino alla
chiusura  dell'esercizio  sociale  in cui e' stato accertato il venir
meno di tali condizioni.
  1-bis. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:
    trasmettono  senza  indugio alla Consob la comunicazione indicata
negli  allegati  3G  e  3G-bis non appena si verificano le condizioni
previste dall'art. 2-bis;
    comunicano  alla  Consob il venir meno delle medesime condizioni,
fornendone idonea documentazione.
  1-ter.  Al  fine  di effettuare le comunicazioni previste dal comma
precedente gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei
soci,  degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e
di ogni altro dato a loro disposizione.
  2.  La  Consob  pubblica  semestralmente  l'elenco  degli emittenti
strumenti finanziari diffusi.».
  IV.  All'art.  112, comma 1, il riferimento all'art. 2, lettera f),
e' sostituito da un riferimento all'art. 2-bis.
  V. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente delibera:
    gli  emittenti azioni inclusi nell'elenco previsto dall'art. 108,
comma  2,  del Regolamento n. 11971/99 alla data del 31 dicembre 2003
comunicano  alla  Consob  se siano in possesso dei requisiti previsti
dall'art.  2-bis  del Regolamento Consob n. 11971/99, come modificato
dalla presente delibera;
    gli emittenti non inclusi nel suddetto elenco per i quali si sono
verificate  prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente
delibera  le  condizioni, relative alle azioni, previste dallo stesso
art.  2-bis  ne danno comunicazione alla Consob; i medesimi emittenti
si  considerano  diffusi  fra  il  pubblico  in  misura rilevante dal
1° luglio 2004.
  VI.  L'allegato  3G  e' sostituito dagli allegati 3G e 3G-bis uniti
alla presente delibera.
  VII.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  ed  entra  in  vigore  nel  giorno  stesso  della
pubblicazione.
    Roma, 23 dicembre 2003
                                                Il presidente: Cardia