IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni ed in particolare il comma quattro dell'art. 2, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche emanate, al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunita' europea in materia; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante modificazioni al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma due dell'art. 5, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede a stabilire ed aggiornare le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente; Vista la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunita' europee del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonche' le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente; Considerato che la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunita' europee del 16 maggio 2003 precisa, tra l'altro, che ai fini di controlli ufficiali e' necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi ammissibili di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione, ed, altresi', che, in merito alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti con aria arricchita di ozono, appare opportuno definire unicamente obblighi di risultato, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche e della variabilita' delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare; Ravvisata la necessita' di adeguare le prescrizioni relative ai parametri delle acque minerali naturali contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni scientifiche; Ravvisata la necessita' di stabilire le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 16 dicembre 2003; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo: 1) temperatura alla sorgente; 2) concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente; 3) conduciblita' elettrica specifica a 20°C; 4) residuo fisso a 180°C; 5) ossidabilita'; 6) anidride carbonica libera alla sorgente; 7) silice; 8) bicarbonati; 9) cloruri; 10) solfati; 11) sodio; 12) potassio; 13) calcio; 14) magnesio; 15) ferro disciolto; 16) ione ammonio; 17) fosforo totale; 18) grado solfidrimetrico; 19) stronzio; 20) litio; 21) alluminio; 22) bromo; 23) iodio.».