IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive
modificazioni  ed  in  particolare  il  comma quattro dell'art. 2, ai
sensi  del  quale il Ministro della salute provvede all'aggiornamento
delle   prescrizioni   tecniche  emanate,  al  fine  di  adeguare  le
prescrizioni  suddette  al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni
scientifiche ed alle direttive della Comunita' europea in materia;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i
criteri  di  valutazione  delle  caratteristiche delle acque minerali
naturali;
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante modificazioni
al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  339,  ed  in
particolare  il comma due dell'art. 5, ai sensi del quale il Ministro
della  salute  provvede  a  stabilire  ed aggiornare le condizioni di
utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente;
  Vista  la  direttiva  2003/40/CE  della Commissione delle Comunita'
europee  del  16 maggio  2003  che  determina  l'elenco,  i limiti di
concentrazione  e  le  indicazioni  di  etichettatura per i parametri
delle acque minerali naturali, nonche' le condizioni di utilizzazione
dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali
naturali e delle acque di sorgente;
  Considerato  che  la  direttiva  2003/40/CE della Commissione delle
Comunita'  europee  del  16 maggio  2003 precisa, tra l'altro, che ai
fini  di  controlli  ufficiali  e' necessario prevedere un margine di
fluttuazione  dei  risultati  analitici  intorno  ai  limiti  massimi
ammissibili  di  concentrazione,  corrispondente  alle  incertezze di
misurazione,   ed,  altresi',  che,  in  merito  alle  condizioni  di
utilizzazione  dei  trattamenti  con aria arricchita di ozono, appare
opportuno  definire  unicamente  obblighi  di  risultato,  al fine di
tenere  conto  dell'evoluzione  delle  tecniche  e della variabilita'
delle   caratteristiche   del  trattamento  secondo  la  composizione
fisico-chimica dell'acqua da trattare;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare le prescrizioni relative ai
parametri   delle  acque  minerali  naturali  contenute  nel  decreto
ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542,  cosi' come modificato dal
decreto  ministeriale  31 maggio  2001,  al  progresso tecnico e alle
nuove acquisizioni scientifiche;
  Ravvisata la necessita' di stabilire le condizioni di utilizzazione
dei trattamenti delle acque di sorgente;
  Sentito  il  parere  del Consiglio superiore di sanita' espresso in
data 16 dicembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  5 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  5.  -  1.  Dalle  analisi  chimiche  e  fisico-chimiche deve
risultare la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua
minerale, oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo:
    1) temperatura alla sorgente;
    2)  concentrazione  degli  ioni  idrogeno  (pH)  alla temperatura
dell'acqua alla sorgente;
    3) conduciblita' elettrica specifica a 20°C;
    4) residuo fisso a 180°C;
    5) ossidabilita';
    6) anidride carbonica libera alla sorgente;
    7) silice;
    8) bicarbonati;
    9) cloruri;
    10) solfati;
    11) sodio;
    12) potassio;
    13) calcio;
    14) magnesio;
    15) ferro disciolto;
    16) ione ammonio;
    17) fosforo totale;
    18) grado solfidrimetrico;
    19) stronzio;
    20) litio;
    21) alluminio;
    22) bromo;
    23) iodio.».