L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 27 novembre 2003;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  215  del  15 settembre  2003  ed,  in particolare, gli
articoli 44 e 50;
  Vista  la  delibera  n.  290/01/CONS,  recante  «Determinazioni  di
criteri  per  la  distribuzione  e  la  pianificazione sul territorio
nazionale  delle  postazioni  telefoniche pubbliche» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2001;
  Vista la delibera n. 344/01/CONS, recante «Determinazione del tasso
medio  di  remunerazione  del  capitale applicabile alla contabilita'
predisposta  da  Telecom  Italia ai fini regolatori» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001;
  Vista  la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom
Italia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 13 aprile
2002;
  Vista  la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella  telefonia  fissa»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 27 giugno 2002;
  Vista  la  delibera  n.  14/02/CIR,  recante  «Servizio universale:
applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo
netto per l'anno 2001»;
  Vista  la  delibera  n.  399/02/CONS,  recante  «Linee guida per la
contabilita'  a  costi  correnti per gli operatori notificati di rete
fissa   e  mobile  e  misure  in  materia  di  predisposizione  della
contabilita' regolatoria da parte degli operatori mobili»; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3, dell'8 gennaio 2003;
  Vista  la  delibera  n.  350/02/CONS,  recante  «Identificazione di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno  2000»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  278,  del
27 novembre 2002;
  Vista  la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom
Italia»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 56 dell'8 aprile
2003;
  Vista  la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta
di  riferimento  per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003;
  Vista  la  delibera  n.  160/03/CONS,  recante  «Identificazione di
organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per
l'anno   2001»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  134  del
12 giugno 2003;
  Sentita   in   audizione  la  societa'  Telecom  Italia  il  giorno
25 settembre 2003;
  Sentite  in  audizione  le  societa'  Albacom,  Edisontel, Fastweb,
Plug-it,   Tele2,   Tiscali,   Wind   Telecomunicazioni   il   giorno
26 settembre 2003;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
1. Il procedimento istruttorio.
  1.   La  quota  di  surcharge  rappresenta  una  quota  addizionale
minutaria  richiesta  da  Telecom Italia agli operatori interconnessi
per  il  servizio  di interconnessione per la raccolta delle chiamate
originate da telefonia pubblica.
  2. Il servizio di telefonia pubblica e' offerto attraverso apparati
telefonici  dedicati  all'accettazione  di mezzi di pagamento diversi
(moneta,  schede  o carte pre-pagate, carte di credito) installati di
norma  in  postazioni  specifiche quali cabine o cupole situate sulle
sedi  stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre
aree  quali  stazioni,  aeroporti e locali commerciali. Tali apparati
sono  collegati  alla  rete  telefonica  attraverso  collegamenti  di
accesso  (doppini,  reti  di distribuzione primaria e secondaria) del
tutto  analoghi  a  quelli  utilizzati  per  la telefonia privata. Il
trasporto  della  chiamata  e'  effettuato  utilizzando  la  rete  di
interconnessione  di  Telecom  Italia,  per  la  parte  di raccolta e
commutazione  e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di
telefonia  pubblica  e'  quindi  caratterizzato  oltre  che dai costi
concernenti  il  trasporto  della  chiamata, anche dai costi relativi
agli  impianti  ed  alle  reti  di  accesso  che  data  la natura del
servizio,  a  differenza  di  quanto avviene per la telefonia privata
(residenziale  e affari), non possono essere finanziati attraverso un
canone.
  3.  Relativamente  ai mezzi di pagamenti utilizzati per il servizio
di  telefonia  pubblica, giova puntualizzare che le cosiddette schede
telefoniche pre-pagate sono emesse esclusivamente da Telecom Italia e
sono  interscambiabili  con  le  monete come mezzo di pagamento ed ad
esse   si   applicano  i  prezzi  della  telefonia  pubblica  fissati
dall'Autorita'.  Le cosiddette carte telefoniche sono invece messe in
commercio  sia  da  Telecom  Italia sia dagli operatori concorrenti e
consentono,  attraverso  una  chiamata  ad  un  numero  gratuito,  di
raggiungere  il  numero  chiamato (nazionale o internazionale) con un
prezzo minutario determinato dall'operatore emittente la carta.
  4.  Il finanziamento dei costi del servizio di accesso da telefonia
pubblica  viene  effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai
corrispondenti  prezzi  al  pubblico  della  telefonia residenziale e
affari)  dei  prezzi  minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva e'
applicata  sia nei prezzi minutari «generalizzati» offerti da Telecom
Italia  a  clienti  che  utilizzano monete o schede pre-pagate emesse
dalla  stessa societa', sia nel caso di traffico originato da clienti
utilizzanti  carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e
dagli  operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte
dei  costi  relativi  alla telefonia pubblica attraverso il fondo del
servizio universale.
  5.  Nell'offerta di riferimento 2003, Telecom Italia ha proposto un
significativo    aumento   della   quota   di   surcharge   da   5,22
Eurocent/minuto   a  7,13  Eurocent/minuto,  pari  a  circa  il  36%.
L'Autorita',  alla  luce  del  rilevante aumento richiesto da Telecom
Italia  per il 2003, ha disposto, all'art. 4, comma 1, della delibera
11/03/CIR, concernente l'approvazione dell'Offerta di riferimento per
l'anno 2003, lo svolgimento di uno specifico procedimento finalizzato
alla  definizione  di  specifici  criteri  per  la determinazione del
valore  della  quota  di  surcharge applicati da Telecom Italia. Tale
procedimento e' stato avviato in data 16 settembre 2003.
  6.  Lo scopo del procedimento e' stato quindi quello di definire la
metodologia  economico-contabile per la determinazione della quota di
surcharge per il servizio di accesso alla telefonia pubblica.
  7.  Nel  corso  della  fase  istruttoria,  sono  stati convocati in
audizione  Telecom  Italia  e gli operatori interconnessi ai quali e'
direttamente  applicata  la  quota  di  surcharge, che, nel corso del
procedimento  relativo  all'approvazione  dell'Offerta di riferimento
2003,  avevano  presentato  osservazioni  sull'aumento della quota di
surcharge. Telecom Italia e' stata sentita in data 25 settembre 2003,
mentre  in data 26 settembre 2003 sono stati sentiti in audizione gli
operatori Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali e Wind
Telecomunicazioni.   L'Autorita'   nel   corso   delle  audizioni  ha
sollecitato  l'invio di memorie scritte. Sono state ricevute memorie,
oltre  che  da  Telecom  Italia,  Albacom,  Edisontel/Plug it, Tele2,
Tiscali  e  Wind,  anche  dalle societa' Welcome Italia e Trans World
Communication Italia.
  8.   L'Autorita'   ha   quindi  acquisito,  nel  corso  della  fase
istruttoria, informazioni in merito alla metodologia di calcolo della
quota  di  surcharge  utilizzata da Telecom Italia per determinare il
valore  per il 2003. L'Autorita' ha anche richiesto da Telecom Italia
ulteriori   informazioni  sulla  metodologia  ed  i  dati  contabili.
Relativamente  ai dati contabili, Telecom Italia ha fatto riferimento
ai   dati  gia'  forniti  nell'ambito  del  procedimento  concernente
l'approvazione  dell'Offerta  di  riferimento  2003,  che  sono stati
integrati da ulteriori comunicazioni, nonche' ai dati sulla telefonia
pubblica  contenuti nella propria relazione all'Autorita' sul calcolo
del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.
  9.  Considerati i possibili effetti, ancorche' indiretti, fra quote
di   surcharge   e  contributo  al  fondo  del  servizio  universale,
l'Autorita'  ha  anche  convocato  in  audizione  i soggetti (Telecom
Italia  Mobile  -  TIM -, Vodafone Omnitel e Wind) che, relativamente
all'anno   2001,   sono   stati  chiamati  a  contribuire  al  fondo.
L'operatore  Vodafone  Omnitel convocato con lettera del 22 settembre
2003,  prot.  n. 4061/03/NA, non ha pero' ritenuto di intervenire nel
procedimento  mentre  l'operatore  TIM,  convocato  con  la  medesima
lettera, ha inviato una memoria scritta.
2. Le posizioni degli operatori.
  10.    Telecom   Italia   ha   fornito   informazioni   in   merito
all'applicazione  della  quota  di  surcharge  ed alla metodologia di
calcolo  utilizzata  per  la fissazione di tale quota nell'Offerta di
riferimento dell'anno 2003. Telecom Italia ha dichiarato che la quota
di  surcharge  e'  finalizzata  al recupero dei costi del servizio di
accesso  alla telefonia pubblica, che includono i costi relativi agli
elementi  della  rete  di  distribuzione compresi tra la cartolina di
centrale  SGU  (Stadio  di  Gruppo  Urbano)  e  la cosiddetta borchia
d'utente,  nonche'  i  costi  afferenti  gli apparati e le postazioni
telefoniche  pubbliche. L'applicazione di tale quota e' giustificata,
secondo  Telecom  Italia,  dal  fatto  che  il servizio di accesso da
postazioni  telefoniche  pubbliche  non e' finanziato da alcun canone
contrariamente  a  quanto  avviene  per  il  servizio  di  accesso da
telefonia  privata  (residenziale  o  affari).  Pertanto  i costi del
servizio  di  accesso  da  telefonia  pubblica sono finanziati con un
incremento del costo minutario.
  11.  Relativamente  alla  metodologia  di  calcolo  della  quota di
surcharge,  Telecom  Italia  ha dichiarato che le relative condizioni
economiche  minutarie  sono  determinate  dividendo  i costi (rete di
accesso,   apparati   e  postazioni)  di  tutte  le  PTP  (Postazioni
Telefoniche  Pubbliche)  installate  sul  territorio nazionale per il
volume  di  traffico  verso  numerazioni  geografiche  ed il traffico
fisso-mobile  delle  chiamate originate dai clienti di Telecom Italia
ed  il  traffico  (verso  numerazioni  geografiche e non geografiche)
originato  dai clienti degli operatori interconnessi. Secondo Telecom
Italia,  e'  necessario  considerare  tutte le postazioni in quanto i
clienti di tali altri operatori hanno accesso anche alle PTP soggette
agli obblighi di servizio universale e per le quali la stessa Telecom
Italia dichiara un costo netto.
  12.  Telecom  Italia  ha,  inoltre,  dichiarato  che  la riduzione,
verificatasi  nel  corso  degli  ultimi  anni, del traffico originato
dalla  telefonia  pubblica  e' alla base dell'incremento di surcharge
proposto da Telecom Italia.
  13.  Telecom  Italia  ha,  infine, fatto presente che le variazioni
della  quota  di  surcharge sono trasferite alle proprie offerte alla
clientela  finale  con  un  ritardo  temporale  di  circa  60 giorni,
necessario  sia  alla  distribuzione  commerciale delle proprie carte
telefoniche pre-pagate sia all'adeguamento delle piattaforme software
per la tariffazione.
  14. Nel corso del procedimento alcuni operatori interconnessi hanno
sollevato   una   questione   preliminare   riguardante  la  coerenza
dell'applicazione   della   quota  di  surcharge  in  relazione  alla
normativa   nazionale  e  comunitaria  concernente  gli  obblighi  di
servizio  universale.  In  particolare,  secondo  gli  operatori,  la
determinazione  dell'orientamento  al  costo  del servizio di accesso
alla  telefonia pubblica, sulla base dell'attuale parco di postazioni
telefoniche  pubbliche, sarebbe in contrasto con il finanziamento che
Telecom  Italia  percepisce dagli operatori contribuenti al fondo per
il  costo  netto  della  telefonia pubblica. Gli operatori ritengono,
altresi',  che, essendo la telefonia pubblica in perdita strutturale,
come   dimostrato   dalla  contabilita'  regolatoria,  gli  eventuali
incrementi  di  costi  minutari  della  telefonia pubblica dovrebbero
essere    finanziati   unicamente   attraverso   il   meccanismo   di
contribuzione  al  fondo  del  servizio  universale  e non attraverso
l'incremento  del  prezzo  dei  servizi  di  raccolta per le chiamate
originate da telefonia pubblica.
  15.  In merito alla relazione tra la quota di surcharge ed il costo
netto  del  servizio  universale,  un  operatore, nel sottolineare la
necessita'  di  chiarire  tale relazione, ritiene che qualora Telecom
Italia  non  potesse  recuperare  tutti gli oneri legati alla messa a
disposizione  del  servizio  attraverso  la  quota  di surcharge, gli
stessi  oneri  andrebbero ad incrementare il costo netto del servizio
universale.  L'operatore  osserva  che tale costo e' ripartito tra un
numero  ristretto  di  operatori che, peraltro, potrebbero non essere
presenti nel mercato interessato dalla quota di surcharge.
  16.  Gli  operatori  interconnessi  hanno  inoltre segnalato quanto
segue:
    a)  l'applicazione  della  quota  di  surcharge  puo'  comportare
effetti  distorsivi sul segmento di mercato costituito dalle chiamate
originate da telefonia pubblica in quanto l'incremento del prezzo dei
servizi di raccolta da telefonia pubblica riduce i volumi di traffico
innescando  un  evidente  circolo  vizioso che comporta un successivo
incremento dei costi unitari di surcharge;
    b) l'eventuale quota di surcharge dovrebbe essere assoggettata ad
un  meccanismo  di  controllo di lungo periodo di tipo network cap al
fine  di  garantire  da  un  lato  la  prevedibilita' nel breve-medio
periodo,  nell'Offerta  di  riferimento,  delle condizioni economiche
della  surcharge,  e  dall'altro  il  perseguimento  di  obiettivi di
efficienza da parte di Telecom Italia;
    c)  risulta  necessario  assicurare  la  trasparenza  relativa ai
transfer  charge  interni di Telecom Italia tra aggregato regolatorio
Commerciale  ed  aggregato  regolatorio  Accesso  per  il servizio di
accesso  alla  telefonia  pubblica,  al  fine di garantire parita' di
trattamento;
    d)  dalla valutazione dei prezzi applicati da Telecom Italia alle
proprie carte telefoniche pre-pagate, la quota di surcharge applicata
internamente risulterebbe inferiore a quella richiesta agli operatori
interconnessi.   Inoltre  la  valorizzazione  della  quota  applicata
internamente da Telecom Italia dovrebbe essere effettuata decurtando,
dal  valore  facciale  delle  carte, gli importi dell'lVA e dei costi
relativi  alla  distribuzione  delle  carte  telefoniche  pre-pagate,
sempre al fine di garantire parita' di trattamento;
    e)  le variazioni del prezzo comprensivo della quota di surcharge
per  i  servizi di raccolta da telefonia pubblica richiedono tempi di
adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione e tempi di
adeguamento  della  distribuzione  commerciale  compresi  tra 40 e 90
giorni.
3. Le valutazioni dell'Autorita'.
3.1. La determinazione della quota di surcharge.
  17.  La  metodologia di calcolo della quota di surcharge utilizzata
da  Telecom  Italia include tutte le postazioni telefoniche pubbliche
ivi  incluse quelle soggette agli obblighi di servizio universale, di
cui  alla  delibera  n.  290/01/CONS. Tale metodologia ha quindi come
effetto   l'integrale   recupero  dei  costi  legati  alla  surcharge
attraverso l'applicazione di un prezzo di interconnessione.
  18.  L'Autorita'  ritiene  che la metodologia utilizzata da Telecom
Italia,  operatore  soggetto  agli obblighi di fornitura del servizio
universale  in  relazione  alla  telefonia pubblica, non consideri in
maniera  opportuna  i  meccanismi attraverso i quali i maggiori oneri
derivanti  da  tali  obblighi  vengono  recuperati.  A  tale riguardo
occorre  ricordare  che  l'art.  3,  comma  4,  dell'allegato 11, del
decreto  legislativo,  n.  259  del  1° agosto  2003 prevede che: «il
finanziamento  del  servizio universale da parte delle imprese di cui
ai  commi  2  e 3 avviene esclusivamente mediante la contribuzione al
fondo  di  cui  al comma 1. Le predette imprese non possono applicare
prezzi  tesi  a  recuperare  la  quota  che esse versano al fondo del
servizio  universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute
a  contribuire  allo  stesso fondo». Pertanto, gli eventuali maggiori
oneri  derivanti  dall'obbligo  di fornitura del servizio universale,
valutati  nel costo netto dichiarato da Telecom Italia, devono essere
finanziati  esclusivamente  mediante  la contribuzione al fondo e non
attraverso   l'applicazione  di  quote  supplementari  ai  prezzi  di
interconnessione.
  19.  Qualora  la  quota  di  surcharge  fosse invece posta pari a 0
(rectius  non  applicata),  si ridurrebbero, a parita' di volumi e di
prezzi  wholesale,  i ricavi provenienti dal traffico. Tale riduzione
provocherebbe   pertanto   un  incremento  del  costo  netto  per  le
postazioni  di  telefonia  pubblica  ricadenti  sotto gli obblighi di
servizio  universale.  Inoltre  e  relativamente  agli apparati non a
servizio  universale, che costituiscono all'incirca il 50% del totale
delle  postazioni  (240.000),  Telecom Italia non potrebbe recuperare
interamente  i  costi  del servizio di accesso, in quanto i ricavi da
traffico  compenserebbero  i soli costi del trasporto delle chiamate.
Occorre   inoltre   rilevare  che  in  tale  ipotesi,  gli  operatori
interconnessi  che  dovessero  utilizzare  il servizio di raccolta da
telefonia pubblica non verrebbero a sostenere costi loro pertinenti e
relativi all'utilizzo degli apparati e della rete di accesso. In tale
ipotesi  verrebbe  quindi  violato  il  principio  di causalita', che
prevede  l'attribuzione  ed  il recupero dei costi in coerenza con la
causa che ha generato i costi medesimi.
  20.  Per  le motivazioni di cui al precedente punto 18, non appare,
d'altronde  corretto  recuperare,  attraverso  la quota di surcharge,
tutti i costi legati alla telefonia pubblica. Infatti, nel caso delle
postazioni   di   telefonia  pubblica,  la  disciplina  del  servizio
universale, con particolare riferimento alla delibera n. 290/01/CONS,
impone  a  Telecom  Italia  l'installazione  di  un  numero minimo di
postazioni,  a  copertura  dell'intero  territorio  nazionale  ed  in
specifici  luoghi,  al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze dei
clienti.  Tali obblighi di installazione delle postazioni comportano,
per  Telecom  Italia,  un'inefficienza  allocativa,  in  quanto  tali
postazioni  non  sarebbero  mantenute  (nel  tempo  ovvero in un dato
luogo)  dall'operatore in assenza di obblighi di servizio universale.
La   metodologia  proposta  da  Telecom  Italia,  oltre  a  profilare
l'eventualita' dell'esclusione dall'ambito del servizio universale di
costi   derivanti  dai  relativi  obblighi,  non  risulta  pienamente
rappresentativa  del  costo  efficiente,  includendo,  infatti, nella
valutazione   degli   stessi   costi,  anche  il  sottoinsieme  delle
postazioni  a  servizio  universale  i cui maggiori oneri strutturali
dovrebbero  essere  compensati  dal  meccanismo  di  contribuzione al
fondo.   L'Autorita'   ritiene   quindi   necessario  stabilire,  una
metodologia   di   calcolo  della  quota  di  surcharge  che  preveda
l'esclusione   delle  postazioni  telefoniche  pubbliche  a  servizio
universale  per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. Tale
criterio  consente,  da  una parte, di fissare una quota di surcharge
orientata   ai  costi  efficienti  del  servizio  e,  dall'altra,  di
realizzare  un bilanciamento tra la necessita' del recupero dei costi
con  i  meccanismi  propri  dell'interconnessione e la minimizzazione
dell'onere  di  contribuzione  ai costi derivanti dalla fornitura del
servizio universale.
  21.  A tale proposito, risulta utile suddividere la totalita' delle
postazioni telefoniche pubbliche di Telecom Italia in tre categorie:
    a)  le  PTP  non soggette ad obblighi di servizio universale, che
Telecom  Italia  ha  installato  sul  territorio  nazionale in base a
proprie scelte commerciali e di mercato;
    b)   le  PTP  soggette  agli  obblighi  di  servizio  universale,
identificate  ai  sensi  della  delibera n. 290/01/CONS, per le quali
Telecom Italia non dichiara un costo netto;
    c)   le  PTP  soggette  agli  obblighi  di  servizio  universale,
identificate  ai  sensi  della  delibera n. 290/01/CONS, per le quali
Telecom Italia dichiara un costo netto.
  22.  L'esclusione,  dalla  metodologia  di  calcolo  della quota di
surcharge,  delle  postazioni  di  cui  al sub-c del punto precedente
costituisce  quindi lo strumento per assicurare che la valorizzazione
della  quota  stessa  rappresenti i costi efficienti di accesso dalle
rimanenti postazioni. Attraverso la modifica alla metodologia secondo
quanto  sopra  indicato,  il  ristoro  dei  costi  di  accesso  dalle
postazioni telefoniche pubbliche avviene, per le differenti categorie
di  postazioni  di  cui  al  precedente punto 21, con le modalita' di
seguito indicate:
    a)  per  le  postazioni installate da Telecom Italia per le quali
non sussiste un obbligo di servizio universale (sub-a del punto 21) e
per  quelle  soggette ad obblighi di servizio universale per le quali
non  viene  dichiarato  un  costo  netto  (sub-b  del  punto 21) sono
recuperati con la quota di surcharge relativa alle chiamate originate
sia  dai  clienti  di  Telecom Italia sia dai clienti degli operatori
interconnessi;
    b)  i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di
servizio  universale  per  le  quali Telecom Italia dichiara un costo
netto  sono  recuperati  in  parte  con  la  quota  di  surcharge  e,
relativamente  ai  maggiori  oneri derivanti dal servizio universale,
con il fondo del servizio universale.
    3.2. Criteri per la determinazione della quota di surcharge.
  23.  Alla  luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene
che  la  quota  di  surcharge  deve  essere calcolata escludendo, dal
totale  delle  PTP  installate  il sottoinsieme (sub-c del precedente
punto  21)  delle PTP per le quali viene dichiarato un costo netto di
servizio   universale.  Ai  fini  della  valorizzazione  dei  cespiti
impiegati  per  l'offerta  del  servizio  di  accesso della telefonia
pubblica,  si  dovranno  utilizzare  metodologie  di costo coerenti e
conformi al quadro regolamentare vigente.
  24.  Telecom  Italia  tratta,  da  un  punto di vista contabile, le
postazioni  telefoniche pubbliche come un cespite facente parte dello
stato patrimoniale dell'aggregato regolatorio Commerciale, applicando
il  tasso  di  remunerazione del capitale impiegato utilizzato per la
rete  di  trasporto  e  di  accesso.  L'Autorita'  condividendo  tale
impostazione  ritiene  che,  a prescindere dall'allocazione contabile
dei  cespiti  nei  vari  aggregati  regolatori,  Telecom Italia debba
garantire l'orientamento al costo per tutti i servizi di accesso e di
interconnessione  sui  quali vigono obblighi di natura regolamentare,
applicando  il  tasso di remunerazione massima del capitale impiegato
vigente e attualmente fissato dalla delibera n. 344/01/CONS;
  25.  Le  informazioni contabili fornite da Telecom Italia nel corso
del  procedimento  hanno  evidenziato la presenza della voce di costo
afferente  i  «distributori  di  schede  telefoniche  pre-pagate e di
monete»   anche   se   e'   risultata  non  disponibile  la  relativa
valorizzazione  di  dettaglio.  Ai fini della tutela della parita' di
trattamento e della neutralita' competitiva tra divisione commerciale
di  Telecom Italia e operatori interconnessi, l'Autorita' ritiene che
tutte  le  categorie  di costi concernenti la commercializzazione, la
distribuzione  e  la  comunicazione  verso  i  clienti/consumatori di
servizi  relativi alla telefonia pubblica non debbano essere allocati
nei  servizi  all'ingrosso  di  interconnessione  e  di  accesso.  In
particolare,   l'Autorita'   ritiene   che   i   suddetti   costi  di
commercializzazione,  di  distribuzione  e  di comunicazione siano di
competenza  dell'aggregato  regolatorio  Commerciale e che, pertanto,
non  debbano  essere  tenute  in  conto  nella  determinazione  delle
condizioni economiche della quota di surcharge.
  26.  In merito alla determinazione del valore minutario della quota
di  surcharge,  Telecom  Italia ha dichiarato che il volume totale di
traffico utilizzato include il traffico verso numerazioni geografiche
ed  il  traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di
Telecom  Italia  ed  il traffico (verso numerazioni geografiche e non
geografiche)  originato  dai  clienti  degli operatori interconnessi.
Risulta   pertanto   escluso   il   traffico  verso  numerazioni  non
geografiche   originato   dai   clienti  finali  di  Telecom  Italia.
L'Autorita'  non  ritiene  giustificata tale esclusione, tenuto conto
che  la  quota  di  surcharge  si  applica  a  tutte  le tipologie di
traffico.  Pertanto  la  quota  minutaria  di  surcharge  deve essere
calcolata  sulla  base  della totalita' del traffico originato (verso
numerazioni  geografiche e non geografiche) sia dai clienti finali di
Telecom Italia sia da quelli dei restanti operatori, dalle PTP per le
quali Telecom Italia non dichiara un costo netto.
  27.  In  merito  alla richiesta di introduzione della surcharge nel
sistema  di  programmazione  pluriennale  dei  prezzi  dei servizi di
interconnessione (network cap) introdotto dalla delibera n. 3/03/CIR,
l'Autorita'  ritiene  che  la  valutazione  di  tale richiesta potra'
avvenire,   successivamente   alla   prima  applicazione,  a  valersi
nell'Offerta  di  riferimento 2004, dei criteri di calcolo introdotti
dal  presente  provvedimento, nell'ambito della revisione del network
cap, di cui all'art. 7, comma 1, della succitata delibera.
3.4.  La  parita'  di  trattamento  nell'applicazione  della quota di
                             surcharge.
  28.  Gli  operatori  interconnessi e Telecom Italia hanno segnalato
che  le  modifiche  apportate  alla  quota di surcharge richiedono un
ritardo   temporale   per  essere  applicate  nelle  offerte  retail,
necessario  all'adeguamento della rete di commercializzazione nonche'
all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.
  29.  Telecom  Italia e' un operatore verticalmente integrato la cui
divisione  commerciale  e'  potenzialmente  in grado di recepire piu'
velocemente  rispetto  ai  concorrenti  le  modifiche  dei prezzi dei
servizi di interconnessione nei mercati a monte.
  30.  Ai  fini della tutela del principio di non discriminazione tra
operatori  interconnessi  e  divisione commerciale di Telecom Italia,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  che la valorizzazione della quota di
surcharge  applicata da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche
pre-pagate  sia  effettuata  tenendo opportunamente conto, nel valore
«facciale»   delle  carte  emesse  da  Telecom  Italia,  dell'importo
dell'IVA   e  dei  costi  relativi  alla  distribuzione  delle  carte
telefoniche.
  Udita  la  relazione  del  commissario Vincenzo Monaci, relatore ai
sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
    a) quota   di   surcharge,   il  prezzo  supplementare  minutario
praticato  da  Telecom  Italia, ai servizi di interconnessione per la
raccolta   delle   chiamate  originate  da  telefonia  pubblica,  per
finanziare  i  costi  concernenti il servizio di accesso alla rete di
distribuzione in rame da postazioni telefoniche pubbliche;
    b) postazioni  telefoniche  pubbliche  soggette  agli obblighi di
servizio universale, le postazioni telefoniche pubbliche identificate
dalla delibera n. 290/01/CONS;