IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra  Bologna Fabrina Elsa,
cittadina  italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
«Medica»  conseguito  in  Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14
del   decreto  legislativo  n.  319  del  1994,  nella  riunione  del
20 ottobre 2003;
  Ritenuto  che  il  titolo professionale in possesso del richiedente
soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
subordinato  all'iscrizione  all'albo  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Medica»  rilasciato  in  data 25 novembre 1993
dall'Universidad  Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Medicas
(Republica  Argentina)  alla  sig.ra  Bologna Fabrina Elsa, cittadina
italiana,   nata  a  Bahia  Blanca  -  Buenos  Aires  (Argentina)  il
26 febbraio   1968,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
  2. La dott.ssa Bologna Fabrina Elsa e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 novembre 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola