IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge
7 novembre 1942, n. 1528;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e
pubblicazione della Farmacopea ufficiale;
Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante la ratifica ed
esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di
una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante la istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2003, n. 129, recante il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317,
concernente, tra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2002, recante
«Pubblicazione della XI edizione della Farmacopea ufficiale della
Repubblica italiana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 maggio 2002, n. 115;
Vista la Farmacopea europea IV edizione, aggiornata ed integrata in
base alle risoluzioni del Comitato di sanita' pubblica del Consiglio
d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese
dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle
disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;
Sentita la Commissione permanente per la revisione e la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale prevista dalla citata legge
9 novembre 1961, n. 1242;
Considerato che le «Norme di buona preparazione dei medicinali in
farmacia» contenute nella Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana XI edizione al punto 1, paragrafo «Campo di applicazione»
prevedono che la farmacia che esegue preparati officinali non sterili
su scala ridotta e preparati magistrali non sterili puo' discostarsi
in parte da quanto descritto nei successivi paragrafi, purche' sia in
grado di assicurare la qualita' e la sicurezza della preparazione
farmaceutica;
Considerato che le «Norme di buona preparazione dei medicinali in
farmacia» contenute nella Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana XI edizione al paragrafo 8 «Controllo di qualita' del
preparato» prevedono Codici di preparazione accreditati dalla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;
Ritenuto necessario che siano emanate procedure che sostituiscano i
codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli ordini dei
farmacisti italiani per quanto riguarda l'allestimento in farmacia di
preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati
magistrali non sterili al fine di garantirne l'uniforme applicazione
su tutto il territorio nazionale;
Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanita';
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure che devono essere
osservate dalle farmacie pubbliche e private aperte sul territorio e
dalle farmacie interne ospedaliere, che allestiscono preparati
officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non
sterili, ad eccezione delle preparazioni, quali ad esempio preparati
tossici, antitumorali, radiofarmaci, che devono essere manipolate in
apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, per le quali si
applicano le norme di buona preparazione contenute nella Xl edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.