IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Demazy Antonin Pierre Beatrice, nato l'11 giugno 1971 a Uccle (Belgio), cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingenieur civil electricien conseguito in Belgio e rilasciato dalla «Universita' Catholique de Louvain» (Belgio) in data 27 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 30 ottobre 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 17 dicembre 2003; Preso atto della nota del «Ministere de la Communaute' francaise - Direction de la Reglementation Reconnaissance professionnelle/Commission des titres» del 2 luglio 2003 secondo cui la formazione di cui e' in possesso il sig. Demazy puo' essere considerata come una «formazione regolamentata» nella Comunita' francese del Belgio ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 277/2003; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Demazy Antonin Pierre Beatrice, nato l'11 giugno 1971 a Uccle (Belgio), cittadino belga, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.