IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Demazy  Antonin  Pierre Beatrice, nato
l'11 giugno  1971  a  Uccle  (Belgio),  cittadino  belga,  diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di ingenieur
civil   electricien   conseguito   in   Belgio   e  rilasciato  dalla
«Universita'  Catholique de Louvain» (Belgio) in data 27 giugno 1997,
ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione di ingegnere;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 19 settembre 2002 e del 30 ottobre 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella nota in atti datata 17 dicembre 2003;
  Preso  atto della nota del «Ministere de la Communaute' francaise -
Direction       de       la       Reglementation       Reconnaissance
professionnelle/Commission  des titres» del 2 luglio 2003 secondo cui
la  formazione  di  cui  e'  in  possesso  il sig. Demazy puo' essere
considerata  come  una  «formazione  regolamentata»  nella  Comunita'
francese   del  Belgio  ai  sensi  dell'art.  1  del  citato  decreto
legislativo n. 277/2003;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere - settore industriale, e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Demazy  Antonin  Pierre Beatrice, nato l'11 giugno 1971 a
Uccle   (Belgio),   cittadino   belga,   e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A  -  settore  industriale, e
l'esercizio della professione in Italia.