IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Silbernagl Johann, nato il 15 giugno 1959
a   Fie'  allo  Sciliar  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   titolo   professionale  di
diplom-ingenieur   in   elektrotechnik   conseguito   in  Germania  e
rilasciato   dalla   «Fernuniversitat   Gesamthochschule»   di  Hagen
(Germania)   nel febbraio  2003,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e
l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 14 luglio e del 2 ottobre 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli  ingegneri  nelle  note  in atti datate 31 luglio e 16 dicembre
2003;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Silbernagl  Johann,  nato  il  15 giugno 1959 a Fie' allo
Sciliar  (Italia),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, e
l'esercizio della professione in Italia.