IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso
anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto
si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Sciubba Damiano Antonella, nata il
19 maggio  1960  a Guardiagrele (Italia), cittadina italiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   abogado   di  cui  e'  in  possesso,  rilasciato
dall'«Universidad  Catolica  Andres  Bello» di Caracas (Venezuela) in
data  27 luglio  1989,  ai  fini  dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Considerato  che la richiedente e' iscritta al «Colegio de Abogados
del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 18 dicembre 1989;
  Considerato  inoltre  che  la  sig.ra  Sciubba  possiede esperienza
professionale maturata dal 1989, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella seduta di cui sopra;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademica-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Sciubba  Damiano  Antonella, nata il 19 maggio 1960 a
Guardiagrele  (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale  di  abogado di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.