La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

La seguente legge:

                               Art. 1.

    1.  La  presente legge ha la finalita' di tutelare, con la minore
limitazione  possibile  della capacita' di agire, le persone prive in
tutto  o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della
vita   quotidiana,  mediante  interventi  di  sostegno  temporaneo  o
permanente.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,   sul
          l'emanazione  dei  D.P.R.  e  sulle pubblicazioni ufficiali
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.