IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

       Vista   la   legge  21 dicembre  2001,  n.  443  (c.d.  «legge
obiettivo»),  che,  all'art.  1,  ha  stabilito che le infrastrutture
pubbliche  e  private  e  gli insediamenti strategici e di preminente
interesse  nazionale,  da  realizzare  per  la  modernizzazione  e lo
sviluppo  del  Paese,  vengano  individuati dal Governo attraverso un
programma  formulato  secondo  i criteri e le indicazioni procedurali
contenuti  nello  stesso  articolo,  demandando  a questo Comitato di
approvare,  in  sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto
programma entro il 31 dicembre 2001;
       Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 11 abroga
il  comma  2  dell'art.  131  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
autorizza  la  prosecuzione  delle  concessioni  rilasciate  alla TAV
S.p.a.  dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo
1992,  ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i
sottostanti  rapporti  di  general  contracting  instaurati dalla TAV
S.p.a. pertinenti le opere di cui all'art. 2, lettera h), della legge
17  maggio  1985,  n. 210, e successive modificazioni e che, all'art.
13,  oltre  a  recare  modifiche  al menzionato art. 1 della legge n.
443/2001,   autorizza   limiti   di   impegno  quindicennali  per  la
progettazione  e  la  realizzazione delle opere incluse nel programma
approvato  da  questo Comitato e per interventi nel settore idrico di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
       Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
       Visti,   in  particolare,  l'art.  1  della  citata  legge  n.
443/2001,  come  modificata  dall'art.  13 della legge n. 166/2002, e
l'art.  2  del  decreto legisiativo n. 190/2002, che attribuiscono la
responsabilita'  dell'istruttoria  e  la  funzione  di  supporto alle
attivita'  di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  che  puo'  in  proposito avvalersi di apposita «struttura
tecnica di missione»;
       Vista  la  legge  27 dicembre  2002, n. 289, che, all'art. 75,
prevede  che  la  «Infrastrutture  S.p.a.»  finanzi prioritariamente,
anche  attraverso  la  costituzione di uno o piu' patrimoni separati,
gli   investimenti   per   la   realizzazione   della  infrastruttura
ferroviaria  per  il  «Sistema alta velocita/alta capacita», anche al
fine  di ridurre la quota a carico dello Stato e reperendo le risorse
necessarie  per  i finanziamenti sul mercato bancario e su quello dei
capitali  secondo  criteri  di trasparenza e di economicita', e che -
nell'ottica  di  preservare  l'equilibrio economico-finanziario della
Societa'  -  pone  a carico dello Stato l'onere per il servizio della
parte  del  debito  nei  confronti  della  Societa' stessa che non e'
adeguatamente   remunerabile  utilizzando  i  soli  flussi  di  cassa
previsionali  per  il  periodo  di sfruttamento economico del sistema
predetto;
       Vista  la delibera 21 dicembre 2001, n 121 (Gazzetta Ufficiale
n.  51/2002  S.O.),  con  la  quale  questo  Comitato,  ai  sensi del
richiamato  art.  1  della  legge  n. 443/2001, ha approvato il primo
programma  delle  opere  strategiche,  che  include,  nell'ambito del
«Corridoio  plurimodale  tirrenico-Nord  Europa»  alla  voce «Sistemi
ferroviari»,   l'«asse  ferroviario  Ventimiglia-Genova-Novara-Milano
(Sempione)»  per  il  quale  indica un costo complessivo di 4.379,555
Meuro  e,  a  fronte  di  una  disponibilita'  di  785,014 Meuro, una
previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 246,350 Meuro;
       Vista la delibera 31 gennaio 2003, n. 2 (Gazzetta Ufficiale n.
104  del  7  maggio  2003) con la quale questo Comitato ha preso atto
delle modalita' di attuazione dell'art. 75 della legge n. 289/2002 in
ordine   al   meccanismo   di   finanziamento   del   sistema   AV/AC
Torino-Milano-Napoli;
       Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
187  del  13 agosto  2003) con la quale questo Comitato, in ordine al
citato  sistema  AV/AC  Torino-Milano-Napoli,  ha  autorizzato  RFI a
contrarre  e/o  far  contrarre  a  societa' controllate finanziamenti
ponte  con  il  sistema  bancario,  da  estinguere  non  appena sara'
disponibile   da   parte   di   Infrastrutture  S.p.a.  la  provvista
necessaria;
       Visto  il  Documento  di  programmazione economico-finanziaria
(DPEF)  2003-2006  che, tra l'altro, individua, all'interno del primo
programma  delle  infrastrutture  strategiche  gli  interventi-chiave
dell'azione  attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001,
tra        i        quali       figura       l'Asse       ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano  (Sempione), articolato nelle tratte
Ventimiglia-Genova e Genova-Milano;
       Visto  il  documento  di  programmazione economico-finanziaria
(DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, in ordine al primo programma delle
infrastrutture  strategiche,  riporta  in  apposito allegato l'elenco
delle  opere  potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, tra le
quali   e'   incluso,   nell'ambito   del   citato  Asse  ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano    (Sempione),    l'intervento   «AV
Milano-Genova»;
       Vista  la  nota  24 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 432,
integrata  dalla  nota  26 settembre 2003, prot. STM/TF/GC.mt n. 434,
con  la  quale  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
trasmesso  - tra l'altro - la relazione istruttoria con allegati e la
relazione  di  sintesi  sulla «Linea AV/AC Milano-Genova terzo valico
dei  Giovi»,  proponendo  di  approvare  il  progetto preliminare con
prescrizioni  e  raccomandazioni  e  di assegnare, a carico dei fondi
dell'art.  13  della legge n. 166/2002, l'importo di 319 Meuro per il
finanziamento   di   attivita'   ed  interventi  da  avviare  in  via
anticipata;
       Udita  la  relazione  del  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,   che   tra  l'altro  prospetta  una  diversa  ipotesi  di
finanziamento  delle suddette attivita' da avviare in via anticipata,
nel limite di spesa indicato;
       Acquisita  in  seduta  l'intesa  del  Ministro dell'economia e
delle finanze;

                             Prende atto

   delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
       sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
         che  l'intervento  consiste nella realizzazione di una nuova
linea  ad alta capacita' tra la Liguria ed il Piemonte integrata alle
linee  storiche  attraverso  le  connessioni,  a  sud, con il nodo di
Genova e, a nord, con la linea Torino-Genova presso Novi Ligure e con
la linea Alessandria-Piacenza in direzione Milano presso Tortona, per
una lunghezza complessiva di 54 km circa, di cui 39 in galleria;
         che  il  suddetto intervento ha come obiettivo principale il
miglioramento   del   sistema   di  collegamento  Genova-Nord  ed  e'
funzionalmente  connesso ad altri interventi sul suddetto sistema, in
particolare  al potenziamento del nodo ferroviario di Genova al quale
e'  finalizzato  altresi'  il  progetto  «potenziamento  della tratta
ferroviaria  Genova  Voltri-Brignole»,  per  il quale e' sottoposta a
questo  Comitato  nella  seduta  odierna la approvazione del progetto
preliminare;
         che   l'intervento   mira   in  particolare  a  superare  la
saturazione  delle  linee  esistenti inadeguate ad assorbire le quote
aggiuntive  di  traffico  merci,  con conseguente perdita di quote di
mercato da parte del porto di Genova, e ad ovviare altresi' all'ormai
prossima saturazione delle linee passeggeri;
         che l'opera, che si sviluppa integralmente in galleria nella
tratta  da  Genova  alla  piana di Novi, e' scomponibile in 3 tratte,
caratterizzate  da  diversa  tipologia,  ed in un «binario tecnico» e
presenta  6  «finestre», che, in fase di esercizio, fungeranno da vie
di  accesso  alla linea ferroviaria ai fini di servizio, sicurezza ed
emergenza;
         che  la regione Liguria, con deliberazione di Giunta n. 2470
in data 30 maggio 2003, ha espresso, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo  n.  190/2002,  una  valutazione  positiva  del  progetto
formulando,  tra  l'altro  sulla base del parere del Comitato tecnico
per il territorio - Sezione per la valutazione di impatto ambientale,
dettagliate   prescrizioni   anche   in   materia  di  compatibilita'
ambientale, da attuare nella fase della progettazione definitiva;
         che  anche  la  regione  Piemonte, con delibera di Giunta n.
58-9963  dell'8  luglio  2003,  ha  espresso  parere  favorevole  sul
progetto  preliminare, con prescrizioni, richiedendo in particolare -
ai  fini della compatibilita' ambientale - che vengano recepiti tutti
gli  approfondimenti  e  gli  adeguamenti richiesti per le successive
fasi progettuali, nonche' adottate le ulteriori misure di mitigazione
ed allegando, quali parti integranti della delibera stessa:
           l'accordo  tra la regione, la provincia di Alessandria, il
comune di Novi Ligure per la realizzazione degli interventi necessari
per  consentire  il  miglioramento  della  permeabilita'  della linea
storica  Torino-Genova  e  Novi  Ligure-Tortona  nel  comune  di Novi
Ligure;
           l'accordo  analogo intercorso tra la regione, la provincia
di Alessandria ed il comune di Serravalle Scrivia;
           l'accordo  tra  la  regione ed il comune di Tortona per la
definizione   degli   interventi  correlati  allo  studio  del  nuovo
tracciato  del  quadruplicamento  della  tratta  Tortona-Voghera  nel
territorio del Comune di Tortona;
         che  anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali,
richiamandosi   tra  l'altro  ai  pareri  resi  dalle  Soprintendenze
archeologiche  della  Liguria  e  del  Piemonte  ed  a  quelli  delle
Soprintendenze  per  i  beni  architettonici  ed  il  paesaggio della
Liguria  e  di  Torino,  si  e'  espresso per l'ulteriore corso della
procedura,  formulando  prescrizioni  da attuare in sede di redazione
del progetto definitivo;
         che  l'intervento  in questione dispone di studio di impatto
ambientale  (SIA), sul quale la Commissione speciale (VIA), istituita
ai  sensi  dell'art.  19  del citato decreto legislativo n. 190/2002,
anche  alla  luce delle ricordate valutazioni della regione Liguria e
della  regione  Piemonte ha espresso parere positivo, condizionandolo
alla  ottemperanza,  nell'elaborazione  del  progetto  definitivo, di
prescrizioni  e  alla  adozione  di  tutte  le  misure  mitigative  e
compensative   previste   nel   SIA   medesimo   e  nelle  successive
integrazioni,  non  esplicitamente  modificate  nel  parere stesso, e
proponendo  altresi'  l'attivazione  di  un programma di monitoraggio
ambientale;
         che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
conclude  rilevando  che  il SIA ed il progetto preliminare risultano
completi,  organici  ed  adeguati  alle  procedure  di cui al decreto
legislativo  n.  190/2002  e  propone le prescrizioni cui subordinare
l'approvazione  del  progetto stesso, nonche' illustra le motivazioni
in  caso  di  mancato  accoglimento  delle  osservazioni  come  sopra
formulate;
         che  sono  stati  interpellati  anche gli Enti gestori delle
interferenze  in  modo  da  avviare  l'attivita'  progettuale di loro
competenza  in  vista  della risoluzione delle interferenze stesse ai
sensi e con le procedure di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
190/2002;
       sotto l'aspetto attuativo:
         che  la  realizzazione  e'  prevista  mediante affidamento a
contraente  generale,  individuato nel consorzio COCIV sulla base dei
rapporti  instaurati con la convenzione stipulata il 16 novembre 1992
dalla  TAV  S.p.a.  e che - ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge n. 166/2002 - proseguono senza soluzione di continuita';
         che  in  sede  istruttoria e' stata evidenziata, soprattutto
dalle  due  regioni  interessate,  la necessita' di un anticipo della
realizzazione  di  interventi  di  viabilita'  e  di cantierizzazione
rispetto all'avvio dell'intera opera di valico, unitamente a studi ed
indagini preliminari e all'escavazione di cunicoli esplorativi; avvio
anticipato  rispetto  a quanto previsto dal programma lavori allegato
al  progetto  preliminare  che  riduce  l'impatto  sul territorio che
conseguirebbe ad un contemporaneo avvio dei suddetti interventi e dei
lavori  dell'opera  principale e che consente, inoltre, di anticipare
il  completamento  dell'opera di due anni rispetto alla prevista data
del 2013;
         che  le attivita' da avviare in via anticipata fanno a tutti
gli  effetti parte del progetto complessivo della nuova linea ad alta
capacita' e come tali sono incluse nell'oggetto della sopramenzionata
convenzione COCIV/TAV;
       sotto l'aspetto finanziario:
         che  il  costo  dell'intervento ferroviario, che rappresenta
l'aggiornamento  della  stima risalente al 2001, e' quantificabile in
4.200  Meuro;  comprende - oltre ai costi diretti, quantificati sulla
base  del  computo  metrico  estimativo  di  massima  -  anche  costi
indiretti ed oneri generali in relazione all'affidamento, ivi incluse
l'attualizzazione  sino  alla  data  di stipula dell'atto integrativo
della convenzione e l'applicazione di una quota per imprevisti, ed e'
riferito anche ad opere di compensazione ambientale resesi necessarie
a  seguito delle richieste precedentemente avanzate dagli Enti locali
ed  accolte  nella  edizione  del progetto preliminare, presentata ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002;
         che  l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni per opere e
misure   compensative   dell'impatto  territoriale,  richieste  dalle
amministrazioni  interessate  in sede di esame del predetto progetto,
comporta oneri aggiuntivi per 90 Meuro;
         che,  in  analogia  con  la sistematica seguita per la linea
AV/AC  Torino-Milano-Napoli  ed in relazione - tra l'altro - al grado
di  approssimazione  delle  stime  ed  all'area  di  oscillazione dei
«rischi  noti», e' stata prevista una quota per contingencies si' che
la stima complessiva dell'opera ammonta a 4.719 Meuro;
         che  l'importo relativo ad interventi e attivita' da avviare
in  via  anticipata  e'  stimato  in  complessivi  450 Meuro e che la
relativa   quota-parte,  eseguibile  nel  primo  biennio  come  lotto
funzionale, e' valutata in 319 Meuro;
         che in relazione alla rilevata configurazione delle suddette
attivita'  da  avviare  in via anticipata, l'ipotesi di finanziamento
delle attivita' stesse, fino ad un massimo di 319 Meuro, formulata in
seduta  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, appare
coerente  con la soluzione adottata da questo Comitato, con la citata
delibera  n.  24/2003,  per la prosecuzione della realizzazione della
suddetta linea AV/AC Torino-Milano-Napoli;
         che  l'ulteriore  fabbisogno  per  interventi e attivita' da
avviare   pari   a  131  Meuro  si  riferisce  ad  attivita'  la  cui
realizzazione  rimane  funzionalmente  dipendente dalla realizzazione
dei lavori eseguibili nel primo biennio;

                              Delibera:

       1. Approvazione progetto preliminare.
       1.1.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18,
comma  6,  del  decreto  legislativo n. 190/2002 e' approvato, con le
prescrizioni  e  le  raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, il progetto preliminare del «Terzo
valico  dei  Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova ed e' riconosciuta la
compatibilita' ambientale dell'opera.
       1.2.  Ai  sensi  del  comma  3  del  citato art. 3 del decreto
legislativo  n.  190/2002  l'importo  di 4.719 Meuro, sopra indicato,
costituisce  il  limite  di spesa dell'intervento da realizzare ed e'
inclusivo  degli  oneri  per opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale.
       Nella    progettazione   definitiva   il   costo   dell'opera,
nell'ambito  di detto limite, verra' disaggregato nelle varie voci di
spesa ed in particolare distintamente articolato nella quota riferita
ai lavori ferroviari e nella quota relativa al totale degli oneri per
opere e misure di compensazione dell'impatto territoriale e sociale.
       1.3.  Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata
l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato A,
che forma parte integrante della presente delibera, nella parte 1ª».
       Le  raccomandazioni  formulate su proposta del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  riportate nella 2ª parte del
citato  allegato A: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non
poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira'
al  riguardo  puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da
consentire  al suddetto Ministero di esprimere le proprie valutazioni
a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.
       Nella  3ª  parte  dell'allegato A sono riportati gli ulteriori
impegni a carico del soggetto aggiudicatore scaturenti dal protocollo
e  dagli  accordi  allegati  alla citata delibera n. 58-9963/03 della
regione Piemonte.
       Resta  ferma,  per cio' che riguarda l'escavazione di cunicoli
esplorativi  e  le relative attivita', la possibilita' di attivare la
procedura  di  cui  all'art.  3,  comma  9,  del  menzionato  decreto
legislativo.
       2. Finanziamento attivita' da avviare in via anticipata.
       2.1.  Gli  interventi  da  avviare  in  «via  anticipata» sono
indicati nell'allegato B.
       2.2.  La  progettazione  definitiva degli anzidetti interventi
potra'  essere  sottoposta  all'approvazione  di  questo Comitato, ai
sensi    dell'art.   4   del   decreto   legislativo   n.   190/2002,
anticipatamente  e  separatamente dal progetto definitivo delle opere
di linea, eventualmente anche articolata in funzione delle specifiche
esigenze di intervento sul territorio. Le competenti amministrazioni,
nell'ambito  della  relativa  procedura, avranno cura di contenere al
massimo   i   tempi   occorrenti   per  l'espressione  delle  proprie
valutazioni.
       Come previsto al comma 8 della norma per ultimo richiamata, le
ricerche   archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle
competenti  Soprintendenze,  che  curano la tempestiva programmazione
delle ricerche ed il rispetto della medesima.
       2.3.   Tenuto   conto   della   rilevata  particolare  urgenza
nell'adempimento  dell'avvio  dei  lavori propedeutici dell'asse alta
velocita/alta  capacita' Milano-Genova e nelle more della conclusione
dei  contratti con Infrastrutture S.p.a., al fine anche di assicurare
la   continuita'   necessaria   al   finanziamento   dell'asse   alta
velocita/alta  capacita'  Milano-Genova,  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.a.,  anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato
S.p.a.,  dovra'  contrarre  e/o  far contrarre a societa' controllate
finanziamenti  ponte  con  il sistema bancario, fino ad un massimo di
319 Meuro, che saranno estinti non appena sara' disponibile, da parte
della suddetta Infrastrutture S.p.a., la provvista necessaria.
       3. Clausole finali.
       3.1.   Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera'   ad   assicurare,  per  conto  di  questo  Comitato,  la
conservazione   dei  documenti  componenti  il  progetto  preliminare
dell'intervento «Terzo valico dei Giovi» - linea AV/AC Milano-Genova,
approvato con la presente delibera.
       3.2.  In  sede  di  esame  del progetto definitivo, che dovra'
essere approvato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo
n.  190/2002,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti
provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al
citato  allegato  A,  nonche' al rispetto delle indicazioni di cui al
precedente  punto  1.2  e  riferira'  in merito a questo Comitato. In
particolare  il  predetto  Ministero  assicurera'  che la Commissione
speciale  VIA  di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n.
190/2002   abbia   proceduto   alla  verifica  di  ottemperanza  alle
prescrizioni  del provvedimento di compatibilita' ambientale ai sensi
del comma 4 della stessa norma.
         Roma, 29 settembre 2003

                                            Il Presidente: Berlusconi
   Il Segretario: Baldassarri

   Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2003

   Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 7 Economia e finanze, foglio n. 135