IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  convenzione  di  concessione n. 289/02 stipulata in data
6 dicembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e  la  Nuova Sartini S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella
sala di via Circonvallazione, 22 in Rimini;
  Considerato  che  in  data  25 marzo  2003, la Guardia di finanza -
comando  compagnia  di  Rimini  -  ha  accertato che, a decorrere dal
19 marzo  2003,  presso  la  sala  bingo  gestita dalla Nuova Sartini
S.r.l.  veniva  esercitato il gioco della tombola dal Vip Rimini Club
mediante  l'utilizzo delle attrezzature della sala come risulta dalle
dichiarazioni   riportate   nel  verbale  di  accertamento  rese  dal
rappresentante  del  Vip  Rimini  Club il quale ha anche provveduto a
stampare  in  proprio cartelle per il gioco della tombola, adottando,
per    la    stampa    dei    numeri,   l'algoritmo   di   proprieta'
dell'Amministrazione,  come  si evince dalle cartelle acquisite dalla
Guardia di finanza e allegate al verbale stesso;
  Considerato   che   con   lettera  del  14 aprile  2003,  prot.  n.
16343/COA/BNG,  e'  stato,  tra  l'altro,  fatto  rilevare alla Nuova
Sartini  che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio  2000, n. 29, il gioco del Bingo e' riservato al Ministero
delle  finanze  (ora, Ministero dell'economa e delle finanze), che il
comma  2  del medesimo articolo stabilisce che la gestione del gioco,
da  svolgersi  in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi, e'
attribuita  a concessionari e che, pertanto, l'utilizzo della sala in
questione  per  giochi  diversi  dal  Bingo,  e'  in contrasto con la
indicata normativa;
  Considerato  che  a  decorrere dal 19 marzo 2003, fino alla data di
sospensione  della  convenzione  della  concessione  disposta  con la
sopraindicata  lettera  del  14 aprile  2003, la concessionaria Nuova
Sartini  S.r.l.  non  ha  trasmesso  al centro di controllo i dati di
gioco   del  Bingo,  non  avendo  effettuato  partite,  con  evidente
pregiudizio alle entrate erariali;
  Considerato   che   con   lettera  del  23 giugno  2003,  prot.  n.
2003/28534/COA/BNG,  e'  stato  ulteriormente  precisato  alla  Nuova
Sartini,  che  l'utilizzo  della sala per scopi diversi da quelli del
gioco   deve   essere  preventivamente  autorizzato  dal  controllore
centralizzato  del  gioco, a seguito della verifica della sussistenza
delle  condizioni  di  tutela  della  fede  pubblica, degli interessi
erariali  e  di quelli degli altri concessionari. Nel caso specifico,
l'affitto della sala-bingo per l'esercizio del gioco della tombola da
parte  di  un  circolo  ricreativo  non  puo'  essere autorizzato sia
perche'  in  contrasto  con la citata normativa, sia perche' comporta
pregiudizi   alla   tutela  dell'interesse  erariale  e  degli  altri
concessionari,  essendo indubbia la concorrenzialita' del gioco della
tombola  rispetto  a quello del bingo trattandosi di giochi similari,
nonche'  alla  tutela  della  fede  pubblica,  in quanto in un locale
destinato  al  gioco  riservato  allo  Stato,  che  si svolge secondo
predeterminate   regole   e   garanzie,  soggetti  non  concessionari
esercitano un gioco similare secondo regole diverse;
  Considerato  che con la stessa lettera del 23 giugno 2003, prot. n.
2003/28534/COA/BNG,  e' stato assegnato un periodo di quindici giorni
per  la  cessazione  dell'inizio  del  gioco della tombola nella sala
bingo gestita dalla Nuova Sartini S.r.l.;
  Considerato  che  in  data 27 novembre 2003, la Guardia di finanza,
comando  compagnia  di  Rimini,  ha accertato che nella sala-bingo in
questione  prosegue  l'attivita'  di gioco della tombola da parte del
Vip Rimini Club;
  Vista  la  sopraindicata  lettera  del  14 aprile  2003,  prot.  n.
16343/COA/BNG,  con  la  quale e' stato comunicato alla Nuova Sartini
S.r.l., ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990,
l'avvio  del procedimento di revoca della concessione per l'esercizio
del gioco del Bingo e visti i relativi ulteriori elementi istruttori;
  Considerato   che  il  comportamento  della  Nuova  Sartini  S.r.l.
costituisce  grave  e  reiterata  violazione dell'art. 1, comma 2 del
decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n. 29, nonche' dell'art. 3,
comma  6,  lettera  a)  della vigente convenzione di concessione, con
conseguenti  pregiudizi  alla  tutela  degli  interessi erariali e di
quelli degli altri concessionari nonche' della fede pubblica;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera b) del
decreto  ministeriale  31  gennaio  2000,  n.  29,  e'  revocata, nei
confronti  della  Nuova  Sartini  S.r.l. di Rimini, la concessione n.
289/02,  del  6 dicembre  2002,  per  i motivi indicati in premessa e
nelle   sopraindicate   lettere   del   14   aprile  2003,  prot.  n.
16343/COA/BNG  e  del 23 giugno 2003, prot. n. 2003/28534/COA/BNG, il
cui contenuto si intende interamente richiamato.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 15 gennaio 2004
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri