IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003,  n. 326, il quale ha
disposto,  tra  l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato,
anteriormente  alla  data  in entrata in vigore del citato decreto n.
143 del 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli  obblighi  tributari  di  cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11,
comma  4,  12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificata  dall'art.  5-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27,  nonche'  versamenti  ai  fini degli articoli 5 e 5-quinquies del
citato  decreto-legge  n.  282 del 2002, possono provvedervi entro il
16 marzo 2004;
  Visto  il  medesimo art. 1, comma 2-bis, del predetto decreto-legge
n.  143  del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo
2004  e'  fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il
contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo,
della citata legge n. 289 del 2002;
  Visto l'art. 12, comma 2-ter, della predetta legge n. 289 del 2002,
come  modificato  dall'art.  34, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004
e'  fissato  il  termine  per  la  sottoscrizione  dell'atto e per il
contestuale versamento previsto dal medesimo art. 12, comma 2-ter;
  Visto  l'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai
sensi del quale, tra l'altro, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9
della  citata legge n. 289 del 2002, si applicano anche relativamente
al  periodo  di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le
dichiarazioni   sono  state  presentate  entro  il  31 ottobre  2003,
mediante versamento effettuato entro il 16 marzo 2004;
  Visto  lo  stesso art. 2, comma 45, della legge n. 350 del 2003, ai
sensi  del  quale le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della
predetta  legge  289  del  2002, si applicano, anche relativamente ai
pagamenti  delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata
in  vigore  della  citata  legge  n.  350  del  2003  ed  il relativo
versamento  e' effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli
emessi, alla scadenza prevista per legge;
  Visto il medesimo art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, ai
sensi  del  quale,  relativamente  al  periodo  d'imposta in corso al
31 dicembre  2002, le disposizioni dell'art. 15 della stessa legge n.
289  del  2002,  si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli
atti  di  contestazione,  agli  avvisi di irrogazione delle sanzioni,
agli  inviti  al  contraddittorio  di  cui  agli  articoli 5 e 11 del
decreto  legislativo  19 giugno  1997,  n.  218,  nonche' ai processi
verbali di constatazione, per i quali, alla data di entrata in vigore
della  stessa legge n. 350 del 2003, rispettivamente, non sono ancora
spirati  i  termini  per  la  proposizione del ricorso, non e' ancora
intervenuta  la definizione, ovvero non e' stato notificato avviso di
accertamento o ricevuto invito al contraddittorio;
  Visto il predetto art. 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003, ai
sensi  del quale le disposizioni dell'art. 16 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  si  applicano anche alle liti fiscali pendenti, come
definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data
di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003;
  Visto   l'ultimo   periodo  dell'art.  1,  comma  2,  del  predetto
decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli
ulteriori  termini  connessi,  contenuti nelle predette disposizioni,
anche  con  riferimento  alle  date  di  versamento  degli  eventuali
pagamenti  rateali,  sono  rideterminati  con  decreto  del Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  2,  comma  50  della legge n. 350 del 2003, il quale
prevede  che  gli  ulteriori  termini  connessi  all'estensione delle
disposizioni  in  materia  di definizioni agevolate degli adempimenti
tributari  di  cui  al  medesimo  art. 2, commi da 44 a 49, contenuti
nelle  disposizioni  degli  articoli 7,  8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16
della legge n. 289 del 2002, sono rideterminati con lo stesso decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuto  che  occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei
connessi  termini  previsti  dalla  legge  n.  289  del  2002  e  dal
decreto-legge n. 282 del 2002, nonche' dalla legge n. 350 del 2003;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Rideterminazione di termini

  1.  Le  persone  fisiche  titolari  di  redditi  prodotti  in forma
associata,  che  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto-legge
24 giugno  2003,  n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto  2003,  n.  212,  come  modificato  dall'art.  34, comma 1,
lettera  a)  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, avevano gia'
ricevuto   la  comunicazione,  da  parte  di  societa'  di persone  e
associazioni,  dell'avvenuta  definizione,  di cui,  rispettivamente,
agli  articoli 7,  comma  10,  primo  periodo,  e  8, comma 11, primo
periodo,  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  come modificata
dall'art.   5-bis   del   decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
effettuano  entro  il  16 marzo  2004,  il  versamento  utile  per il
perfezionamento  della relativa definizione; per gli stessi soggetti,
sono altresi' rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004,
i  termini  per  il versamento delle due rate di pari importo, di cui
agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto
periodo,  della  legge  n.  289  del  2002  e i relativi importi sono
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003;
  2.  Per  i  contribuenti  che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art.  1,  comma  2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, ad
effettuare,   entro   il  16 marzo  2004,  versamenti  utili  per  la
definizione  degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 7,  8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n.
289  del 2002, nonche' per i contribuenti che provvedono in base alle
disposizioni  dell'art.  2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili
per  la  definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi
previsti, e' rideterminato al:
    a) 22 marzo  2004,  il termine per la presentazione della domanda
di  definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4,
della  legge  n.  289  del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del
2003;
    b) 23 marzo  2004,  il  termine  per il riversamento da parte dei
soggetti  convenzionati  di  quanto dovuto in base alla dichiarazione
integrativa  riservata,  di  cui  agli  articoli 8,  comma 4, secondo
periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della
legge n. 350 del 2003;
    c) 16 aprile  2004,  il termine per la comunicazione, da parte di
societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei
redditi  prodotti  in  forma associata, dell'avvenuta definizione, di
cui,  rispettivamente,  agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8,
comma  11,  primo  periodo,  della  legge  n.  289  del  2002,  anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
    d)  17 maggio  2004,  il  termine  per  il  perfezionamento della
definizione,  anche  relativamente  al periodo di imposta in corso al
31 dicembre  2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi
prodotti  in  forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresi'
rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per
il  versamento  delle  due  rate  di pari importo, di cui agli stessi
articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i
relativi  importi  sono maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 18 maggio 2004;
    e) 21 giugno  2004,  il termine di versamento della prima rata di
cui  agli  articoli 7,  comma  5,  ottavo periodo, 8, comma 3, quinto
periodo,  9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo
e  15,  comma  5,  secondo  periodo,  della  legge  n.  289 del 2002,
relativamente  ai  soggetti  che  alla  data di entrata in vigore del
citato  decreto-legge  n.  269 del 2003 ancora non avevano effettuato
versamenti  utili  per  la  definizione  degli  adempimenti  e  degli
obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I
relativi  importi  sono maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal  17 ottobre 2003. Alla stessa data del 21 giugno 2004, e' fissato
il  termine  di  versamento della prima rata di cui all'art. 2, commi
44,  lettera  a),  45,  secondo  periodo e 48, secondo periodo, della
legge  n.  350  del  2003.  I  relativi importi sono maggiorati degli
interessi  legali  a  decorrere  dal 17 marzo 2004. Ferme restando le
rispettive  decorrenze  degli  interessi, per i contribuenti indicati
nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata e'
fissato al 16 settembre 2004;
    f) 30 novembre 2004, il termine di versamento della terza rata di
cui  all'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del
2002,  relativamente  ai  soggetti che alla data di entrata in vigore
del   citato  decreto-legge  n.  269  del  2003  ancora  non  avevano
effettuato  versamenti  utili  per la definizione degli adempimenti e
degli  obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo
importo   e'  maggiorato  degli  interessi  legali  a  decorrere  dal
17 ottobre 2003. Alla stessa data del 30 novembre 2004, e' fissato il
termine  di  versamento della terza rata di cui all'art. 2, comma 45,
secondo  periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo e'
maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004;
    g) 16 marzo  2005,  il  termine di versamento del residuo importo
dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della
legge  n.  289  del  2002, relativamente ai soggetti che alla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non
avevano   effettuato   versamenti  utili  per  la  definizione  degli
adempimenti  e  degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e
il  relativo importo e' maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal 17 ottobre 2003.
  3.  Per  i  contribuenti  che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art.  1, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 143
del  2003  ad effettuare entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per
la  definizione  degli  adempimenti e degli obblighi tributari di cui
all'art.  5-quinquies  del  citato  decreto-legge n. 282 del 2002, il
termine    per   il   pagamento   al   concessionario   della   tassa
automobilistica   erariale   in  caso  di  notifica  di  cartella  di
pagamento,  di cui al comma 2 del medesimo articolo, e' rideterminato
al 29 marzo 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2004
                                   Il capo del Dipartimento: Manzitti