IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, all'art. 2, comma 1, sono individuate le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001 con il quale, tra l'altro, sono state ripartite alle regioni le risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II» nonche' fissata la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al programma medesimo; Visto in particolare l'art. 4 del richiamato decreto 30 dicembre 2002, che stabilisce che l'adesione finanziaria da parte delle regioni e province autonome al programma in argomento sulla base delle modalita' stabilite all'art. 1 dello stesso doveva essere formalmente comunicata alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale; Considerato che alla scadenza del termine sopraindicato le regioni Toscana, Campania e Calabria non hanno manifestato la volonta' di aderire al programma con le modalita' fissate nel richiamato decreto 30 dicembre 2002; Visto l'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, che dispone che qualora le regioni non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e politiche abitative, al fine dell'impiego delle risorse rimaste inutilizzate, provvede all'emanazione di apposito bando, di contenuto analogo a quello approvato con decreto ministeriale n. 238 in data 22 ottobre 1997, indirizzato esclusivamente ai comuni delle regioni non aderenti; Considerato che sulla base della ripartizione effettuata con il menzionato decreto 30 dicembre 2002 il coacervo delle risorse statali attribuite alle regioni non aderenti ammonta complessivamente ad Euro 186.070.820,24 di cui Euro 65.336.032,80 quale sommatoria delle rispettive quote del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00, decorrente dall'anno 2002, previsto dall'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed Euro 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di Euro 572.618.000,00 destinate al programma in argomento dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21; Ravvisata l'opportunita' di procedere ad emanare apposito decreto che consenta ai comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria di poter accedere ai finanziamenti relativi al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II»; Decreta: Art. 1. L'importo complessivo di Euro 186.070.820,24, gia' assegnato alle regioni Toscana, Campania e Calabria ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2002, di cui Euro 65.336.032,80 quale sommatoria delle rispettive quote a valere sul limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare da parte dei singoli comuni ammessi a finanziamento secondo le modalita' fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore, ed Euro 120.734.787,45 quale quota delle complessive risorse in conto capitale di Euro 572.618.000,00 di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, e' destinato alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» ricadenti nei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria.