IL DIRETTORE GENERALE
                per il coordinamento degli incentivi
                            alle imprese

  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  la  competenza  in materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive  tra  le  quali  quelle del
settore   «industria»   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda,   delle   costruzioni  e  di  servizi  reali)  e  del  settore
«turistico-alberghiero»;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche   e  integrazioni,  di  seguito  denominato  «regolamento»,
concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;
  Viste  le  delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del
21 marzo 1997 e 11 novembre 1998;
  Viste le delibere CIPE:
    1)  n.  70  del  9 luglio  1998 che, tra l'altro, prevede che per
ciascun  contratto  d'area  puo' essere impegnato, a carico dei fondi
assegnati  dal  CIPE  stesso,  l'importo  necessario ad assicurare la
copertura di un investimento massimo di 154,937 Meuro;
    2) n. 81 del 9 giugno 1999 che detta alcuni criteri selettivi per
l'attuazione  di  nuovi  contratti  d'area,  mentre  per i protocolli
aggiuntivi di contratti gia' stipulati ne consente il finanziamento a
determinate condizioni;
    3)  n.  69 del 22 giugno 2000, punto 2 (sostitutivo del punto 1.1
della  precedente  delibera  n.  14/2000)  e n. 53 del 4 aprile 2001,
punto  4,  che demandano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la formazione di specifiche graduatorie formate, con
i  criteri  indicati  dalle  stesse  delibere,  secondo  le modalita'
previste  in  attuazione  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n.  488,  per la concessione di agevolazioni alle
imprese  ricadenti  nei  protocolli  aggiuntivi  di  alcuni specifici
contratti d'area;
  Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale,  tra  l'altro, e' stata prevista l'applicabilita' delle misure
di  agevolazione  esclusivamente  sulla  base delle spese inserite in
programmi  di  investimento avviati a partire dal giorno successivo a
quello di presentazione delle domande;
  Viste  le  citate  delibere  CIPE  n.  14/2000  e  n. 69/2000 ed in
particolare  la  n. 53 del 4 aprile 2001 che autorizzano il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le
predette finalita', fino alla concorrenza di 206,583 Meuro, una quota
delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei
contributi   per  gli  interventi  di  cui  al  citato  decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415;
  Viste  le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516
del 13 dicembre 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;
  Visto  il decreto ministeriale del 23 maggio 2002 con il quale sono
stati  fissati  i termini per la presentazione delle domande relative
al  bando  del  primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La
Spezia,   concernente   il   settore   «industria»   e   il   settore
«turistico-alberghiero»   e   con   il  quale  e'  stato  fissato  in
97.373.816,66   euro   l'importo  massimo  complessivo  dei  relativi
investimenti ammissibili;
  Visti i decreti ministeriali del 9 settembre 2002, 8 ottobre 2002 e
27 gennaio  2003  con  i quali e' stato prorogato al 15 marzo 2003 il
termine  finale  di  presentazione  delle  domande  di  cui  al comma
precedente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita'  produttive  che  (capo  II,  art.  7,  punto 4, lettera h)
attribuisce  alla  Direzione  generale  per  il  coordinamento  degli
incentivi  alle  imprese  la  competenza  per  interventi relativi ai
contratti  di  programma,  ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione negoziata;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 aprile  2001  che  (art.  2,  punto  2,  lettera a) ha disposto il
trasferimento  in  via  anticipata a partire dal 1° giugno 2001 della
competenza in materia di «programmazione negoziata» dal Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero
dell'economia e finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive;
  Vista  la  nota  in  data  13 giugno 2003, con la quale la societa'
«Europrogetti   e   Finanza   S.p.a.»,   ha  trasmesso  le  relazioni
istruttorie  con  esito  positivo  riferite  alle iniziative proposte
dalle ditte a valere sul detto decreto ministeriale 23 maggio 2002;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le   graduatorie   relative   al  primo  protocollo  aggiuntivo  al
«Contratto  d'area di La Spezia», concernente le iniziative di cui in
premessa  ammissibili  alle agevolazioni di cui alla delibera CIPE n.
53  del  4 aprile  2001  con  le modalita' previste dal decreto-legge
22 ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre  1992,  n. 488, sono quelle riportate nell'allegato n. 1,
per  il  settore  «industria»,  e  nell'allegato n. 2, per il settore
«turistico-alberghiero»,  del presente decreto. Al fine di facilitare
la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie, si forniscono, negli
allegati  n.  3 e n. 4, le opportune note esplicative rispettivamente
per il settore «industria» e per il settore «turistico-alberghiero».

    Roma, 9 gennaio 2004

                             Il direttore generale: Pasca di Magliano