IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, concernente la
trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato;
Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti
in euro;
Visto il verbale n. 5 del 25 settembre 2003 con il quale la
Commissione permanente tecnico artistica ha approvato il programma di
emissioni numismatiche millesimo 2004;
Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete
d'argento da Euro 10, celebrative di «Genova capitale europea della
cultura»;
Decreta:
Art. 1.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
emettere monete d'argento da Euro 10, celebrative di «Genova capitale
europea della cultura» da cedere, in appositi contenitori, ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri.