IL DIRIGENTE
              del servizio politiche del lavoro di Roma
  Vista  la  legge  n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994  che  attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della
massima   occupazione   le  funzioni  amministrative  in  materia  di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  687/1996 che ha unificato gli
uffici   periferici   del   Ministero   del  lavoro  della  direzione
provinciale  del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'UPLMO
al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  della  previdenza  sociale n.
39/1997;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Vista la legge n. 142/2001;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  del lavoro del settore
merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002;
  Vista la legge n. 30/2003;
  Visto il decreto legislativo n. 276/2003;
  Vista la convenzione della direzione provinciale del lavoro di Roma
del  25  novembre  2003  con  cui  e'  stato istituito l'osservatorio
provinciale per il settore del facchinaggio;
  Visto  il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime
in materia di operazioni di facchinaggio;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revisione  delle  tariffe  di
facchinaggio riferite ai lavori in economia;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  datoriali  e dei lavoratori
nelle  riunioni  del  20 novembre 2003, del 17 dicembre 2003 e del 22
dicembre 2003;
  Sentito  l'osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio
nelle  riunioni  del 17 dicembre 2003 e del 19 gennaio 2004 in cui il
direttore  dell'ufficio,  nel  richiamare  le  novita' introdotte dal
decreto   legislativo  n.  276/2003,  rappresenta  l'opportunita'  di
introdurre,   in  via  sperimentale,  anche  una  tariffa  oraria  di
facchinaggio;
  Premesso  l'impegno  a  verificare  alla  data del 31 dicembre 2004
l'incidenza  della  tariffa  oraria  sull'andamento occupazionale del
settore;
  Considerati i seguenti indicatori economici:
    gli indici ISTAT al costo della vita per il periodo 1998-2003;
    il tasso di inflazione programmato per il prossimo biennio;
    l'incremento  del  costo  del  lavoro derivante dall'applicazione
della   legge   n.  142/2001  e  di  quello  previdenziale  derivante
dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;
                              Decreta:
  1.  La  tariffa minima inderogabile per prestazioni di facchinaggio
dalle quattro alle otto ore giornaliere e' di Euro 102,09 a decorrere
dal 1° marzo 2004 e di Euro 117,13 a decorrere dal 1° marzo 2005.
  2.  La  tariffa  minima inderogabile per prestazioni pari a quattro
ore  giornaliere  e' di Euro 66,35 a decorrere dal 1° marzo 2004 e di
Euro 76,20 a decorrere dal 1° marzo 2005.
  3.  La  tariffa  minima  inderogabile  per  prestazioni  lavorative
inferiori  alle  quattro ore giornaliere e' di Euro 17,04, in ragione
di ora, a decorrere dal 1° marzo 2004.
  4.  La tariffa per lavoro straordinario, per prestazione lavorativa
superiore  alle otto ore giornaliere, e' di Euro 17,22 con decorrenza
1°  marzo  2004  e  di  Euro  19,76  con decorrenza 1° marzo 2005, in
ragione di ora.
  5.  Per il lavoro festivo e' prevista una maggiorazione del 50% sul
tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.
  6. Per il lavoro notturno e' prevista una maggiorazione del 50% sul
tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio  pubblicazioni  leggi  e  decreti, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 26 gennaio 2004
                                                  Il dirigente: Corsi