IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2003/68/CE dell'11 luglio
2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin,
carfentrazone   etile,   mesotrione,   fenamidone   ed   isoxaflutole
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;
  Tenuto  conto  che Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, Stati membri
relatori    designati   per   lo   studio   delle   sostanze   attive
trifloxystrobin,   mesotrione,  carfentrazone  etile,  fenamidone  ed
isoxaflutole,  hanno  effettuato  il  lavoro  di  valutazione su tali
sostanze   attive  in  conformita'  alle  disposizioni  dell'art.  6,
paragrafo   2  e  4  della  direttiva  91/414/CEE,  presentando  alla
Commissione le relative relazioni di valutazione;
  Considerato  che le relazioni di valutazione sono state riesaminate
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione  dei riesami il 15 aprile 2003 sotto forma di rapporto di
riesame della Commissione;
  Considerato   che   dal   riesame  relativo  alle  sostanze  attive
trifloxystrobin e fenamidone non sono emersi problemi o questioni che
abbiano richiesto il parere del comitato scientifico per le piante;
  Considerato  che  la  sostanza  attiva carfentrazone etile e' stata
sottoposta   al   comitato   scientifico   per   le  piante  per  una
consultazione  distinta  in merito ad aspetti particolari legati alla
salute  umana  ed  ambientale  e  che  le  osservazioni  del comitato
scientifico  sono state prese in considerazione nel relativo rapporto
di riesame;
  Considerato  che  per quanto concerne la sostanza attiva mesotrione
e'   stato   chiesto   al   comitato   scientifico   di  pronunciarsi
sull'idoneita'   degli   studi   atti  a  valutare  eventuali  rischi
tossicologici  e che il comitato ha concluso che non sono prevedibili
segni o sintomi negativi per l'uomo;
  Considerato che per quanto concerne la sostanza attiva isoxaflutole
e'  stato  chiesto  al comitato scientifico di pronunciarsi in merito
agli  effetti  tossicologici  ed  ecotossicologici  di un prodotto di
degradazione   della  sostanza  attiva  e  che  il  comitato  non  ha
individuato alcun problema relativo a tale metabolita;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
trifloxystrobin   mesotrione,   carfentrazone  etile,  fenamidone  ed
isoxaflutole,  soddisfano  in generale le esigenze di cui all'art. 5,
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b),  e  all'art. 5, paragrafo 3, della
direttiva  91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi
esaminati  e  specificati  nei  relativi  rapporti  di  riesame della
Commissione;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/68/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
trifloxystrobin,   mesotrione,  carfentrazone  etile,  fenamidone  ed
isoxaflutole,  nell'allegato  I  del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre,  che  in  fase  di attuazione della direttiva
2003/68/CE  si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per
ciascuna  sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi
a disposizione degli interessati;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
  Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a 12 mesi dalla
data di adozione della direttiva 2003/68/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  sostanze  attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone
etile, fenamidone ed isoxaflutole sono iscritte, fino al 30 settembre
2013,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.