IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  recante l'approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi;
    Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in  relazione  ai  vari  settori economici e la loro approvazione con
decreto del Ministro delle finanze;
    Visto  l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le  modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di settore in sede di
accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n.  195,  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
    Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e delle valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
    Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7,  della  legge  n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
    Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
    Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
e successive modificazioni che ha istituito le agenzie fiscali;
    Visto  il  decreto  del direttore generale del Dipartimento delle
entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
    Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 14
dicembre  2001  e  27  settembre  2002, concernenti l'approvazione di
questionari   per   gli   studi  di  settore  relativi  ad  attivita'
imprenditoriali  nel  settore  delle  manifatture,  dei  servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
    Visto il proprio decreto 25 marzo 2002, concernente i criteri per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
    Visto  il  proprio  decreto 18 luglio 2003, concernente i criteri
per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  ai  contribuenti  che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in diverse unita' di produzione o di vendita;
    Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
6 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore
    1.  Sono  approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi:
      a)  studio  di  settore  SG41U - Studi di mercato e sondaggi di
opinione, codice di attivita' 74.13.0;
      b)  studio di settore SG95U - Servizi dei centri e stabilimenti
per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), codice di
attivita'  93.04.1; Stabilimenti idropinici ed idrotermali, codice di
attivita' 93.04.2.
    2.  Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
o  dei  compensi  relativi agli studi di settore indicati nel comma 1
sono  determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
      1, per lo studio di settore SG41U;
      2, per lo studio di settore SG95U.
    3.  Il  programma  per  l'applicazione  dello  studio  di settore
segnala  anche,  con riferimento ad indici significativi, la coerenza
economica   rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi  assumibili  con
riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
    4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria
per  le  quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il
disposto  dell'art.  2.  In  caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
d'impresa,  per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
    5.  Gli  studi  di settore approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2003.