IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, che stabilisce le caratteristiche di innocuita' ed efficacia di un farmaco indispensabili per consentire al Ministero della salute il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 7 maggio 2002 concernente il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli; Considerato che l'enterocolite enzootica del coniglio a causa dell'alta diffusivita' e virulenza della malattia assume, a tutt'oggi, i caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al settore cunicolo nazionale; Visto il regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo, che modifica gli allegati I e II del regolamento CEE 2377/90 del Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi dei residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; Visto che il suddetto regolamento fissa i limiti massimi residuali del principio attivo bacitracina per il coniglio; Considerato, pertanto, che in futuro potranno essere disponibili medicinali per uso veterinario a base di zincobacitracina destinati a specie da produzione alimentare; Considerato che, al momento, non sono disponibili principi attivi autorizzati, in grado di contrastare l'enterocolite enzootica del coniglio attraverso efficaci interventi preventivi e terapeutici; Tenuto conto che sussiste a tutt'oggi, il pericolo che gli allevatori, per contenere la malattia, possano utilizzare sostanze non autorizzate; Considerato che la gravita' della situazione sanitaria ingiunge di intervenire tempestivamente al fine di ostacolare il diffondersi dell'epidemia di enterocolite enzootica del coniglio; Considerata pertanto l'urgenza e la necessita' di proseguire la somministrazione del principio attivo succitato secondo quanto stabilito con l'ordinanza 7 maggio 2002; Viste le istanze presentate dalle regioni che non hanno potuto avviare la sperimentazione, avendone fatto richiesta oltre i tempi indicati nell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002; Ritenuto necessario estendere a tali regioni la possibilita' di aderire al piano d'impiego sperimentale di cui alla predetta ordinanza; Ritenuto, per i su esposti motivi, di procedere al differimento ed alla modifica del piano d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002; Ordina: Art. 1. 1. E' differito, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il piano controllato d'impiego sperimentale della zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, in vigore ai sensi dell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002. 2. Le regioni e le province autonome sono tenute a dare tempestiva comunicazione del differimento di cui al comma 1 al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti.