IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modifiche;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modifiche,   che  stabilisce  le  caratteristiche  di  innocuita'  ed
efficacia  di  un  farmaco indispensabili per consentire al Ministero
della   salute  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio su tutto il territorio nazionale;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di
protezione  degli  animali  utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini specifici;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del 7 maggio 2002
concernente   il   piano  controllato  d'impiego  sperimentale  della
zincobacitracina per l'enterocolite enzootica dei conigli;
  Considerato  che  l'enterocolite  enzootica  del  coniglio  a causa
dell'alta   diffusivita'   e   virulenza  della  malattia  assume,  a
tutt'oggi,  i  caratteri di epidemia con conseguenti ingenti danni al
settore cunicolo nazionale;
  Visto il regolamento CE n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo,
che  modifica  gli  allegati  I  e II del regolamento CEE 2377/90 del
Consiglio,   che   definisce   la   procedura   comunitaria   per  la
determinazione   dei   limiti   massimi  dei  residui  di  medicinali
veterinari negli alimenti di origine animale;
  Visto  che il suddetto regolamento fissa i limiti massimi residuali
del principio attivo bacitracina per il coniglio;
  Considerato,  pertanto,  che  in futuro potranno essere disponibili
medicinali per uso veterinario a base di zincobacitracina destinati a
specie da produzione alimentare;
  Considerato  che,  al momento, non sono disponibili principi attivi
autorizzati,  in  grado  di  contrastare l'enterocolite enzootica del
coniglio attraverso efficaci interventi preventivi e terapeutici;
  Tenuto  conto  che  sussiste  a  tutt'oggi,  il  pericolo  che  gli
allevatori,  per  contenere  la malattia, possano utilizzare sostanze
non autorizzate;
  Considerato  che la gravita' della situazione sanitaria ingiunge di
intervenire  tempestivamente  al  fine  di  ostacolare il diffondersi
dell'epidemia di enterocolite enzootica del coniglio;
  Considerata  pertanto  l'urgenza  e  la necessita' di proseguire la
somministrazione   del  principio  attivo  succitato  secondo  quanto
stabilito con l'ordinanza 7 maggio 2002;
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  regioni che non hanno potuto
avviare  la  sperimentazione,  avendone fatto richiesta oltre i tempi
indicati nell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002;
  Ritenuto  necessario  estendere  a  tali regioni la possibilita' di
aderire   al  piano  d'impiego  sperimentale  di  cui  alla  predetta
ordinanza;
  Ritenuto,  per i su esposti motivi, di procedere al differimento ed
alla  modifica  del piano d'impiego sperimentale di cui all'ordinanza
ministeriale 7 maggio 2002;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E' differito, per un anno dalla data di entrata in vigore della
presente ordinanza, il piano controllato d'impiego sperimentale della
zincobacitracina per l'enterocolite enzootica del coniglio, in vigore
ai sensi dell'ordinanza ministeriale 7 maggio 2002.
  2.  Le regioni e le province autonome sono tenute a dare tempestiva
comunicazione  del  differimento di cui al comma 1 al Ministero della
salute,   Direzione   generale  della  sanita'  veterinaria  e  degli
alimenti.