IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE
   E  DEI  SERVIZI  DEL  TESORO  DEL  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
   FINANZE
                           di concerto con
Il Capo   del   Dipartimento   dell'organizzazione  giudiziaria,  del
   personale   e  dei  servizi  del  Ministero  della  giustizia,  il
   Direttore  generale  della  sanita'  militare  del Ministero della
   difesa,  il  Capo  del  Dipartimento  della pubblica sicurezza del
   Ministero  dell'interno  e  il Capo del Dipartimento tutela salute
   umana,  sanita' pubblica veterinaria e rapporti internazionali del
   Ministero della salute
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti
per  il  riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di
servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 6, comma 13, del regolamento sopra
richiamato   il   quale   prevede  che,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con i Ministeri della
giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, sono definiti i
criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi
di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del regolamento medesimo,
e'  approvato  il modello di verbale da utilizzare in occasione degli
accertamenti   sanitari   previsti  dal  regolamento  stesso  e  sono
disciplinate le modalita' di svolgimento dei lavori;
  Ritenuto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di
seguito denominato <<Regolamento>>, si intende:
    a) per  <<Commissione  medica di seconda istanza>> la Commissione
medica di cui all'art. 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo
1926,  n.  416,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485;
    b) per  <<Commissione  medica di verifica>> la Commissione medica
di  cui  all'art.  2-bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997,  n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278;
    c) per  <<Commissione  medica  ASL>>  si  intende  la Commissione
medica  di  cui  all'art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n.
295.