IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                             di Venezia
  Vista  la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione  speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che
all'art.   8  attribuisce  la  competenza  della  costituzione  delle
commissioni  provinciali  ai  direttori delle direzioni regionali del
lavoro:
  Vista  la  circolare  n.  39/92  del  19 marzo 1992 della Direzione
generale  previdenza  e assistenza sociale del Ministero del lavoro e
previdenza  sociale  con  la  quale  si ritiene che l'art. 1, secondo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa
trovare  applicazione  nei  confronti  delle  commissioni provinciali
cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui
alla legge n. 164/1975;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Considerato  che  i  rappresentanti  dei lavoratori e dei datori di
lavoro  da  nominare  quali  membri delle suddette commissioni devono
essere   designati   dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   predette   organizzazioni   occorre
prestabilire i criteri di valutazione;
  Ritenuto  che  il  requisito della rappresentanza deve desumersi in
primo  luogo  dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e
dalla   ampiezza   e   diffusione   delle   strutture  delle  singole
associazioni considerate nella loro obiettivita';
  Considerato   che   unitamente   alla  consistenza  numerica  degli
associati   alle   singole   organizzazioni  devono  concorrere  alla
valutazione  della rappresentativita' altri elementi predeterminanti,
quali  la  partecipazione  sia  alle  vertenze individuali, plurime e
collettive   che   alle  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti
collettivi   integrativi   di   lavoro,   nonche'   il   numero   dei
rappresentanti  delle  stesse  inseriti  negli  organismi  collegiali
operanti nella provincia;
  Ritenuto   altresi'   che   i  sopraelencati  elementi,  precisi  e
direttamente   rilevabili   anche  dalle  direzioni  provinciali  del
M.L.P.S. si presentano come attendibili e obiettivi;
  Considerato  che  dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati
forniti  dalla  Direzione  provinciale  del lavoro di Venezia e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative
per i lavoratori la CGIL e per i datori di lavoro l'Unindustria;
  Viste   le   designazioni   fatte  dalle  amministrazioni  e  dalle
organizzazioni sindacali provinciali interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Venezia,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  8  della  legge n.
164/1975, composta dai signori:
    direttore  della  Direzione  provinciale  del  lavoro di Venezia:
presidente;
    Tosatto Giuseppe, rappresentante CGIL, membro effettivo;
    Fracasso Roberto, rappresentante CGIL, membro supplente;
    Trovo' Giuliano, rappresentante Unindustria, membro effettivo;
    Baldi   Guarinoni  Antonio,  rappresentante  Unindustria,  membro
supplente.
  Partecipano  alla  seduta  della commissione, con voto consultivo i
signori:
    Porcaro   D'Ambrosio  Gennaro,  rappresentante  I.N.P.S.,  membro
effettivo;
    Miante Giuliana, rappresentante I.N.P.S., membro supplente.