IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista   la   legge   15   febbraio   1963,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  sulla  «Disciplina della preparazione e del commercio
dei mangimi»;
  Vista  la  direttiva  70/524/CEE  del  Consiglio, 23 novembre 1970,
relativa   agli   «Additivi   nell'alimentazione   degli  animali»  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
228   «Regolamento   d'attuazione  delle  direttive  CEE  70/524/CEE,
73/103/CEE,  75/296/CEE, 84/587CEE, 87/153/CEE, 91/248/CE e 91249/CE,
relative  agli  «Additivi  nell'alimentazione  animale», e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001,
n. 433 «Regolamento d'attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e
1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali»;
  Visto il proprio decreto 19 luglio 2002 «Attuazione della direttiva
2001/79/CE,  che  modifica  la  direttiva  87/153/CEE  in  materia di
additivi  nell'alimentazione  animale,  di  modifica  del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433»;
  Vista  la direttiva 2003/7/CE della Commissione del 24 gennaio 2003
che  modifica  le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei
mangimi in conformita' alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio;
  Considerato che il Comitato scientifico per l'alimentazione animale
ha  esaminato  i  tenori di cantaxantina nei mangimi per i salmonidi,
per  il  pollame  da  ingrasso  e  per  le galline ovaiole al fine di
garantire la sicurezza dei consumatori;
  Considerato che il Comitato scientifico per l'alimentazione animale
ha  dichiarato  che  la  sicurezza  dei consumatori sarebbe garantita
stabilendo una concentrazione massima di cantaxantina pari a 25 mg/kg
di mangime per i salmonidi e per il pollame da ingrasso, e 8 mg/kg di
mangime per le galline ovaiole;
  Considerata  pertanto  l'esigenza  di  modificare  le condizioni di
autorizzazione  della  cantaxantina,  per  una  migliore tutela della
salute dei consumatori, previste dalla direttiva 70/524/CEE;
  Tentuo  conto  che  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  novembre  2001,  n.  433,  stabilisce le condizioni di
autorizzazione degli additivi;
  Ritenuto,  pertanto,  di modificare le condizioni di autorizzazione
della  cantaxantina  [E161  g],  indicate  nell'elenco degli additivi
nell'alimentazione   degli   animali,  pubblicato  annualmente  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Comunita' europea, serie C in applicazione
dell'art.  9t,  lettera  b), della direttiva 70/524/CEE del Consiglio
relativa  agli  additivi nell'alimentazione degli animali, cosi' come
previsto dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Le  condizioni  di  autorizzazione  nei  mangimi della cantaxantina
[E161  g]  -  di  cui  al  capitolo  III,  voce «Coloranti compresi i
pigmenti», punto n. 1 «Carotenoidi e xantofille», della comunicazione
della  Commissione  europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita'  europea  n.  329 C  del 31 dicembre 2002 - sono modificate
conformemente all'allegato del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004

Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni   culturali, registro n. 1, foglio n. 44