IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2003, Gazzetta Ufficiale
n.  105  dell'8 maggio  2003,  con  il  quale  e'  stata iscritta nel
relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la
varieta' di girasole denominata «Carina»;
  Visto  l'art.  17-bis,  terzo  comma, del regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica,  8 ottobre  1973, n. 1065, e modificato da ultimo,
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,
che  disciplina  l'uso  di denominazioni di varieta' gia' iscritte al
registro nazionale;
  Considerato  che  la denominazione «Carina» puo' essere confusa con
altre  denominazioni di varieta' della stessa specie gia' incluse nel
catalogo comunitario;
  Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal
responsabile della varieta' ha dato esito positivo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  denominazione della varieta' di girasole «Carina», iscritta con
decreto ministeriale del 20 marzo 2003, e' modificata in «Corina».
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 febbraio 2004
                                         Il direttore generale: Abate

          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.