IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Viterbo

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  che  ha decentrato gli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione,  ora  direzioni  provinciali del lavoro,
l'adozione  dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina
di commissario liquidatore;
  Vista   la   convenzione  stipulata  il  30 novembre  2001  per  la
regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali
e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della
societa'  cooperativa  «Gloria  facchinaggio»,  con sede in Caprarola
(Viterbo),  da  cui  risulta  che  la stessa trovasi nelle condizioni
previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio 2003;
  Visto il parere di massima, espresso dalla commissione centrale per
le  cooperative  nella  riunione del 15 maggio 2003, favorevole - nei
casi  individuati  - all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e
di  sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere
della Commissione su ogni singolo provvedimento;

                              Decreta:

  La  societa' cooperativa «Gloria facchinaggio», con sede nel comune
di  Caprarola  (Viterbo),  via  Bartoloni n. 3, costituita per rogito
notaio  dott. Giuseppe Orefice in data 30 gennaio 1989, repertorio n.
58396,  omologato  dal  Tribunale  di Roma il 10 marzo 1989, registro
delle   imprese  n.  10758  della  C.C.I.A.A.  di  Viterbo,  B.U.S.C.
1902/239835   e'  sciolta  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del
commissario  liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio
1975, n. 400.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Viterbo, 18 febbraio 2004
                                    Il direttore provinciale: Micheli