L'ISPETTORE GENERALE CAPO
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea
                            (I.G.R.U.E.)

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare  il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  21  ottobre  2000, concernente la modifica
delle procedure di pagamento;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la  delibera  CIPE  n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le   amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  15  maggio 2000 che, al fine di assicurare
l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito
un  apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Visti  i  regolamenti  CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999
del  Parlamento  europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente
le  disposizioni  generali  sui  Fondi  strutturali e le disposizioni
specifiche relative al FESR;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione europea C(2000) n. 1101
del  28  aprile  2000  diretta  agli Stati membri, che stabilisce gli
orientamenti  dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la
cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso
ed equilibrato del territorio comunitario;
  Considerato  che  al  punto  n.  6, secondo comma, della richiamata
comunicazione   C(2000)1101   del   28   aprile   2000,  l'Iniziativa
comunitaria    Interreg    III    e'    articolata    nelle   Sezioni
transfrontaliera, transnazionale e interregionale;
  Vista  la  decisione  C(2000)  n.  1223  dell'11  luglio  2000  che
stabilisce  una  ripartizione  indicativa  fra gli Stati membri degli
stanziamenti   d'impegno   nel   quadro  dell'Iniziativa  comunitaria
Interreg  III  per  il  periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una
quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);
  Vista  la  delibera  CIPE  n.  68  del  22  giugno 2000, recante la
ripartizione    indicativa   delle   risorse   del   FESR,   relative
all'Iniziativa  comunitaria  Interreg  III  2000-2006, tra le Sezioni
transfrontaliera,  transnazionale  e interregionale e, all'interno di
esse, tra le varie aree di cooperazione;
  Viste  le  note  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e
n.  03051  rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002
che,  in  accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili
finanziari   per   alcuni  Programmi  Interreg  III,  fermo  restando
l'importo  complessivo delle risorse gia' attribuite nella richiamata
decisione dell'11 luglio 2000;
  Vista  la  delibera  CIPE  n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la
definizione  delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi  di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo
2000-2006  che  stabilisce,  per  la  sezione  transfrontaliera,  una
partecipazione  del  70  per  cento  a carico del Fondo di rotazione,
mentre  la  restante  quota  del  30 per cento sara' assicurata dalle
regioni e dalle province autonome partecipanti ai programmi;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione  europea con le quali sono
stati  approvati  i programmi inseriti nella Sezione transfrontaliera
del  Programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, i cui
estremi sono indicati nell'allegata tabella A;
  Considerato  che,  relativamente  alla  quota  di cofinanziamento a
carico  del  Fondo  di  rotazione  ex  lege  n.  183/1987, si e' gia'
provveduto  al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonche' al
finanziamento  delle  annualita'  2001  e  2002  per tutti i suddetti
programmi transfrontalieri;
  Considerato  che  occorre provvedere ad assicurare il finanziamento
della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per l'anno 2003;
  Considerata  l'opportunita'  di  assegnare  l'intero  ammontare del
cofinanziamento  statale  all'autorita'  di pagamento di ogni singolo
programma,  in  analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal
documento    unico    di   programmazione,   ammontare   che   verra'
successivamente ripartito, a cura della medesima autorita', anche con
altre regioni o province autonome qualora partecipanti;
  Viste  le  risultanze  del  gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000, nella riunione
svoltasi  in  data  22  dicembre  2003  con  la  partecipazione delle
amministrazioni interessate;
                              Decreta:
  1.  Il  cofinanziamento  nazionale  dei Programmi «Italia-Austria»,
«Italia-Svizzera», «Italia-Francia (Alpi)», «Italia-Francia (Isole)»,
«Italia-Slovenia»   e   «Italia-Albania»   inseriti   nel   Programma
d'Iniziativa  comunitaria  Interreg  III  2000-2006,  a  valere sulle
disponibilita'  del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, e' pari a
22.988.214,00  euro  per  l'annualita'  2003,  cosi' come specificato
nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  2.  Il  Fondo  di  rotazione  e' autorizzato ad erogare le predette
quote, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, in base
alle richieste presentate dalle rispettive autorita' di pagamento.
  3.  L'autorita'  di gestione titolare di ogni singolo programma, di
cui  alla  medesima  tabella  A,  adotta  tutte  le  iniziative  ed i
provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed
effettua i controlli di competenza.
  4.  Ciascuna  autorita'  di  gestione,  per  il programma di cui e'
titolare,  invia  al  Sistema  informativo  della Ragioneria generale
dello  Stato  (S.I.R.G.S.)  i  dati per le necessarie rilevazioni, ai
sensi della delibera CIPE n. 141/1999.
  5.  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2003
                                   L'ispettore generale capo: Amadori
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
  Economia e finanze, foglio n. 224